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ORA LE AMMINISTRAZIONI RESTITUISCANO

 I SOLDI AI LAVORATORI

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell’11 ottobre scorso, che ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione dei dipendenti pubblici, inviamo in allegato il comunicato di USB Pubblico Impiego e un modello predisposto per richiedere – individualmente – all’Amministrazione la restituzione dell’indebita trattenuta. (leggi allegati).

 Segnaliamo una particolarità: il pronunciamento della Corte Costituzionale si colloca all’interno di una sentenza riguardante una serie di giudizi dei TAR che sono stati riuniti e che interessano principalmente la categoria dei magistrati (recupero delle provvidenze per il personale di magistratura) e in second’ordine i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che “guadagnano” dai 90.000,00 a più di 150.000,00 euro l’anno.

 Di fronte a questo ordine di “grandezze”, viene da pensare che il recupero della trattenuta del 2,5% per tutti gli altri dipendenti pubblici è veramente “una miseria”. Forse per un senso di “decoro” la Consulta – dopo aver sentenziato sul diritto all’intero proprio stipendio – non ha potuto non riconoscere che anche ai comuni mortali è stato leso un diritto preservato dalla Costituzione.

Se ben ricordate, lo stesso principio non è passato per la trattenuta sulla malattia dei dipendenti “fannulloni”!! Ma in quel caso forse la Consulta era chiamata a decidere solo per “i comuni mortali”?

 Visto l’accanimento dei vari governi sul salario dei pubblici dipendenti, il personale di questa Università ulteriormente penalizzato per la riduzione del salario accessorio, è bene adoperarsi al più presto per recuperare il maltolto.

Di seguito il testo conclusivo della sentenza:

 PER QUESTI MOTIVI

 LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 1) dichiara inammissibile l’intervento spiegato, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, da Abbritti Paolo;

 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

 3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013; (riguarda sempre i magistrati)

 4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

 5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

ALLEGATI:modello_RICHIESTA_RESTITUZIONE_INDEBITA_RITENUTA_modificabile

♦  15 10 12 ILLEGITTIMO IL FINANZIAMENTO DEL TFR ESTORTO AI LAVORATORI

 

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