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  Permessi-per-malattia   ASSENZE PER ANALISI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI:
LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE NON VUOLE TENER CONTO DELLE SENTENZE DEL TAR

 Allo stato, le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive. Pertanto, nelle more delle modifiche contrattuali della disciplina dell’istituto in questione, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti pubblici dovranno essere imputate a malattia secondo i criteri e le modalità già applicate in precedenza, secondo la prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi prima della Circolare 2/14.
Il problema è che presso la nostra amministrazione ancor prima della famosa circolare hanno “interpretato” in modo sbagliato l’applicazione di questo istituto, costringendo i dipendenti a fruire di ferie, permessi personali etc.   Inoltre, non ha mai formalizzato per iscritto, ovvero con una circolare amministrativa – come è dovere e come si procede in tutti gli enti della pubblica amministrazione – l’interpretazione” della legge.
USB aveva denunciato questa pratica  con una nota articolata nel maggio del 2013 (che abbiamo rinviato all’attuale Rettore e che alleghiamo alla presente informativa).

Anche USB PubblicoImpiego ha contestato l’illegittimità della circolare, scegliendo un  percorso legale che rimandava al giudice del lavoro. E’ evidente che la scelta del TAR è  risultata più rapida e quindi quella più efficace. Ma più che rallegrarci e fare propaganda, ora nel nostro ateneo si tratta di pretendere, da parte di tutti i sindacati, la corretta applicazione della legge:

Al Magnifico Rettore

Al Direttore Generale

Al Prorettore delegato all’Organizzazione

 

SEDE

Oggetto: disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.  Art. 55 septies,                        comma 5 ter, d.lgs165/2001.   Sentenze 5711 e 5714/2015 del TAR Lazio.

Il TAR del Lazio in due distinte sentenze ha annullato la Circolare n.2 del 17/02/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dichiarandone l’illegittimità nella misura in cui impone alle pubbliche amministrazioni una interpretazione contra legem. La legge infatti, anche se modificata, opera un espresso richiamo all’ “assenza per malattia” senza prevedere un’abolizione del medesimo istituto per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tra l’altro l’art. 55 septies, comma 5 – ter D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 125/2013, non giustifica l’ulteriore richiesta da parte dell’amministrazione del certificato del medico curante, né tantomeno l’invio della visita domiciliare di controllo a verifica di uno stato di malattia inesistente.

Questa O.S. rileva che, nonostante le sentenze del Tar citate, ai dipendenti di questa Università, che si assentano per l’espletamento di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, si continua ad imporre (si allega precedente nota USB del 29 maggio 2013), tramite indicazione verbale, il permesso retribuito personale o a recupero, escludendo l’assenza per malattia se non supportata da un ulteriore certificato medico che attesti la patologia in atto. Non si tiene conto che la natura della prestazione specialistica, spesso a carattere preventivo o comunque non invalidante, prescinde da una connessione con una patologia in atto, con la conseguenza che al medico curante, o al medico di una struttura pubblica o privata, è impedito di dichiarare lo stato di malattia del lavoratore.

Si evidenzia, inoltre, che sul portale dell’ateneo, nello spazio della Ripartizione Personale Non Docente dedicato alla “normativa” per il personale TAB, è pubblicata la “Raccolta di norme e riferimenti normativi per il personale TAB” e la materia è regolamentata in aderenza alla legge, ovvero prevedendo l’utilizzo dell’assenza per malattia. La possibilità di usufruire del permesso ad ore per motivi di salute è nella facoltà del dipendente ove ne ricorrano le condizioni che, in ogni caso, debbono essere stabilite escludendo il richiamo alla circolare della Funzione Pubblica, in quanto annullata perchè dichiarata illegittima.

Le altre amministrazioni pubbliche hanno preso atto dei dispositivi delle sentenze, applicandoli con nuove circolari interne. Per conoscenza, si allegano alla presente nota le circolari della Sapienza e dell’INPS.  Analogamente, questa O.S. chiede l’immediata emanazione di una circolare con la quale viene ristabilito il corretto utilizzo di questo istituto, affinchè i dipendenti possano esercitare il diritto a tutela della propria salute.

 Roma, 27 maggio 2015                                                                       USB PI – Università

ALLEGATI: ♦ Malattia per visite specialistiche-diagnostiche_2013

                           ♦  Circolare INPS_visitemediche specialistiche e analisi_2015

                          ♦  CircolareSapienza_Visite Mediche_accertamenti_diagnostici

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