REGOLAMENTO R.S.U. - UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Articolo 1- Rappresentanza Sindacale
Unitaria
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Le RSU dell'Universita'
di "Tor Vergata" sono costituite da 12 componenti del personale tecnico-amministrativo,
nelle persone di: Angelucci Ercole, Carnera Francesco, De Rosa Maurizio, Di
Cicco Marco, Lisi Carla, Maggetti Umberto, Marpicati Paolo, Pietrini Maria
Carla, Russo Francesco, Setth Andrea, Stelitano Rocco, Surdo Annamaria
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Le RSU sono la struttura
sindacale, costituita su base elettiva, alla quale sono conferiti poteri
negoziali con l'Amministrazione nei termini previsti dal "Regolamento
attuativo dell'accordo quadro per la costituzione delle RSU".
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Le RSU restano in carica
tre anni e comunque sino all'insediamento delle successive; i componenti
uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni.
- In caso di dimissioni o di cessazione dal
servizio di un componente le RSU
subentra il primo dei non eletti della lista
di provenienza.
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Impegno primario delle
RSU e' quello di rappresentare la volonta' dei lavoratori,
resa esplicita attraverso un reciproco
rapporto di informazione e consultazione.
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Tutti i membri delle RSU
hanno diritto ad essere presenti e partecipare alla contrattazione.
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L'attivita' delle RSU si
propone di ricercare l'unanimita' attraverso deliberazioni di sintesi.
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Le RSU hanno diritto di
firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli di intesa con
l'Amministrazione, di indire assemblee e referendum, di utilizzare i permessi
retribuiti previsti dall'accordo quadro, di utilizzare permessi non retribuiti
di cui all'art. 24 della legge 300/70, di avere una sede attrezzata di linea
telefono/fax e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge,
regolamentari e contrattuali.
Articolo 2- Funzionamento delle RSU
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Le riunioni delle RSU
sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti (7), le decisioni
sono assunte con votazioni a maggioranza semplice dei presenti, eccetto quelle
relative ad approvazione e modifica dei regolamenti interni per cui e' previsto
l'assenso dei 3/4 i componenti (9). In caso di parita' le astensioni vengono
conteggiate come voti negativi.
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Le RSU possono
articolarsi in commissioni su tutte le tematiche riguardanti il personale
tecnico-amministrativo. Ogni commissione nomina al suo interno un coordinatore
con il compito di convocare e organizzare le riunioni.Le commissioni sono
aperte a tutti i componenti le RSU. Le commissioni non hanno poteri
decisionali, ogni deliberazione assunta deve essere ratificata da tutte le RSU.
Articolo 3- Convocazione delle RSU
Le RSU si riuniscono in seduta ordinaria due
volte al mese, in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3
dei componenti della RSU. Le riunioni possono essere convocate per lettera
inviata a tutti i componenti almeno 5 giorni prima recante data, ora e ordine
del giorno della riunione, oppure in caso di urgenza tramite telefono o fax
almeno 24 ore prima della stessa. Delle riunioni delle RSU, sia ordinarie che
straordinarie, viene stilato il verbale seduta stante da un segretario
verbalizzante di volta in volta incaricato; il verbale viene quindi
immediatamente approvato. I verbali delle riunioni sono pubblici e aperti alla
consultazione nonche' affissi in copia nella bacheca delle RSU e resi
disponibili in formato elettronico.
Articolo 4- Coordinamento delle RSU
Le RSU costituiscono un comitato di
coordinamento di 4 membri che non ha alcun potere decisionale ma soltanto
consultivo e organizzativo. I componenti del coordinamento vengono designati
all'interno di ciascuna lista presente al suo interno. Possono essere designati
all'interno delle stesse liste componenti supplenti che possono sostituire gli
effettivi in caso di impossibilità degli stessi .
Articolo 5- Compiti del Coordinamento
Il comitato di coordinamento:
- convoca le riunioni delle RSU e propone
l'ordine del giorno delle riunioni;
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propone incontri con le
OO.SS. e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi
dell'Ateneo;
·
promuove iniziative su
espresso mandato delle RSU;
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assicura la diffusione
delle notizie e dei documenti.
Articolo 6- Forme di informazione e
consultazione dei lavoratori
Le RSU possono convocare assemblee generali e
di settore su qualsiasi tema di particolare rilevanza contrattuale.
E' facolta' delle RSU convocare referendum
consultivi o abrogativi, le cui decisioni sono vincolanti nel caso in cui sia
raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto, attinenti le materie o gli
accordi di contrattazione decentrata. La decisione di ricorrere a questa forma
di consultazione richiede l'assenso della maggioranza semplice (7) dei
componenti le RSU.
Articolo 7- Sciopero
Le RSU, nel rispetto della vigente normativa
in materia, possono indire lo sciopero su mandato dell'assemblea dei lavoratori
; per motivata urgenza o gravita' lo sciopero puo' essere indetto dalla
maggioranza semplice dei rappresentanti RSU (7).
Articolo 8- Permessi sindacali
Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo quadro alle
RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per
dipendente, salvo piu' favorevoli condizioni dettate da successivi accordi e
contratti. I permessi retribuiti vengono distribuiti in questo modo: 10% del
monte-ore complessivo ai componenti del coordinamento, 90% distribuito
proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste partecipanti alle RSU.