Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività - Infrasettimanali - Godimento del relativo riposo - Lavoratori retribuiti in misura fissa - Diritto a retribuzione ulteriore oltre quella globale del periodo - Insussistenza - Prestazione lavorativa nella festività - Diritto ad ulteriore retribuzione con maggiorazione - Sussistenza - Base di calcolo - Determinazione da parte dei contratti collettivi - Ammissibilità - Coincidenza della festività con la domenica - Diritto (anche) a compenso pari all'aliquota giornaliera della retribuzione - Sussistenza - Base di calcolo - Determinazione da parte dei contratti collettivi - Ammissibilità.

 

In materia di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, impone di distinguere i casi in cui il lavoratore fruisca di un riposo aggiuntivo per effetto della festività da quelli in cui egli presti ugualmente la sua opera, oppure perda un'opportunità di riposo per la coincidenza della festività con la domenica. Nel primo caso, infatti, la norma gli attribuisce il diritto alla normale retribuzione di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, il che tuttavia non implica, ove si tratti di un lavoratore retribuito in misura fissa, emolumenti suppletivi rispetto al versamento della retribuzione riguardante indistintamente l'intero periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva. Negli altri due casi, invece, fermo tale diritto, ad esso si aggiunge quello alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, incrementata da un'apposita maggiorazione, ovvero quello corrispondente all'aliquota giornaliera della retribuzione, senza che a detti fini la retribuzione debba necessariamente essere determinata secondo criteri di omnicomprensività, essendo consentito alla contrattazione collettiva identificare le componenti costitutive della relativa base di computo.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9206 dell'11.7.2000).