TRIBUNALE DI CREMA

 

SEZIONE LAVORO

 

Il G.d.L. dr. Daniele Bianchi ha pronunciato il seguente

                

                                                                 Decreto

 

Ex. Art. 28 St. Lav. Tra

 

ALLCA CUB Cremona difeso dall'Avv.  Tomasetti                          -ricorrente-

 

                                                                    Contro

 

COIM spa difesa dall'Avv.  Palmieri                                                  -resistente-

 

Letti gli atti, a scioglimento della riserva;

 

                                                                   Ritenuto:

 

·        Che deve essere affermata la legittimazione processuale del sig. Fioretti Carmine, nella qualità di segretario generale della ALLCA CUB Cremona, titolare della  rappresentanza legale di tale associazione, come da statuto della stessa (versato in atti);

·        Che deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire di tale associazione ai fini dell'art. 28 St. Lav., risultando la stessa affiliata alla associazione sindacale ALLCA CUB (cfr.  dep.  Marco Galli), quest'ultima avente caratteri di associazione nazionale;

·        Che infatti va osservato che, con l'espressione "organismo" di cui al citato art. 28 St. Lav., il legislatore non ha inteso, utilizzando significativamente una diversa espressione letterale, far riferimento alla nozione tradizionale di "organo", nella sua accezione contrapposta alla nozione di "ente", ma ha diversamente inteso far riferimento al fenomeno - consueto in ambiente sindacale - di associazioni territoriali autonome (dotate cioè di loro separata soggettività) ma al contempo richiamantesi programmaticamente ad associazioni sindacali nazionali (PRET. Roma, 21-03-1995 Associaz. stampa romana - Rai-Tv, Lavoro giur., 1995,648);

·        Che tale vincolo politico e programmatico è stato provato come sussistente tra la ricorrente e l'ALLCA CUB nazionale (cfr. dep. Galli);

·        Che il carattere nazionale  di tale associazione va affermato;

·        Che infatti anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n.334/1998, l'interesse perseguito dalla norma è quello di garantire la tutela processuale in parola a "soggetti rappresentativi di larghi strati di lavoratori" capaci di operare una "sintesi interpretativa" degli interessi collettivi che si ritengono lesi dal comportamento datoriale;

·        Che conseguentemente deve intendersi l'aggettivo "nazionale" nel senso di "non locale" e cioè rappresentativo di una collettività di lavoratori, la cui comunanza di interessi non sia espressione di una mera istanza localistica o aziendale (cfr. PRET. Genova, 22-12-1997, Fltu-Cub - Soc. ferr. Stato, Riv. Critica dir. Lav.,1998, 327, PRET. Legnano, 03-11-1994, Flmu-cub - Soc. Ansaldo Gie, Riv. Critica dir.lav., 1995, 98);

·        Che dalla documentazione versata in atti (costituzione di parte civile  in processo penale per inquinamento a Porto Marghera, volantini relativi a diverse realtà territoriali, audience presso l'Assolombarda) e dalle deposizioni rese all'udienza, risulta che l'ALLCA CUB sia soggetto rappresentativo di interessi della categoria dei lavoratori italiani del settore chimico, con proprie emanazioni locali in undici regioni e 18 provincie , con radicamenti significativi nelle zone del paese in cui sono presenti insediamenti chimici (sia al sud, sia al centro, sia al nord Italia);

·        Che diversamente argomentando, e cioè attribuendo al termine "nazionale" il significato di "diffuso su tutto il territorio nazionale", si addiverrebbe alla conclusione, evidentemente paradossale, di negare lo strumento processuale in parola a quella associazione sindacale diffusa, per esempio, su tutto il territorio nazionale, salvo che per una provincia;

·        Che tale conseguenza discriminatoria si appaleserebbe assolutamente irragionevole e costituzionalmente illegittima, in quanto in evidente contrasto con gli artt. 3, 24 e 39 I ca. Cost.);

·        Che al merito della contesa, occorre affermare il diritto della singola componente della RSU di indire una assemblea ai sensi dell'Art. 20 St. Lav.;

·        Che infatti, come già ricordato da parte della più avvertita dottrina, il legislatore statuario intendeva, con la creazione delle RSA, che venissero create tante RSA quante erano le associazioni titolari dei requisiti dell'art. 19 St. Lav.;

·        Che sintomo di tale intendimento è che, proprio in ordine al diritto di assemblea, l'art. 20 II co. St. Lav. Prevede che " le riunioni (…) sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva";

·        Che con tale enunciato esplicitamente il legislatore del 1970 aveva riconosciuto il diritto di indire assemblee autonomamente ad ogni associazione sindacale, purché la stessa avesse costituito una RSA;

·        Che nessun dato testuale permette di concludere che l'avvenuta sostituzione delle RSA con le RSU (in forza dell'accordo interconfederale del 1993) abbia fatto venir meno il diritto di ogni organizzazione sindacale (già costituente RSA) di indire assemblee in orario di lavoro retribuito;

·        Che proprio la creazione delle RSU in luogo delle RSA ha comportato il trasferimento del diritto di indire assemblee dalle OOSS costituitesi in RSA alle OOSS elette in seno alle RSU (quale risulta essere la ricorrente);

·        Che infatti l'avvicendamento delle RSU rispetto alle vecchie RSA ha comportato l'effetto di sostituire i requisiti richiesti per l'accesso alla rappresentanza dei lavoratori e per l'esercizio dei diritti sindacali, e cioè: mentre nel sistema delle RSA erano necessari, a tal fine, i requisiti di cui all'art. 19 St. Lav., nel sistema attuale delle RSU la rappresentanza e l'esercizio dei diritti statuari è conferita alla componente sindacale che (potendo presentare proprie liste ai sensi del citato accordo interconfederale - art. 4 parte seconda -) viene infine eletta dai lavoratori all'interno della RSU;

·        Che quindi la singola componente sindacale eletta in seno alla RSU deve essere ritenuta titolare della medesima posizione che godeva la singola O.S. costituitasi RSA, e che conseguentemente la prima deve godere dei medesimi diritti già facenti capo alla seconda;

·        Che tale conclusione si impone anche in considerazione del fatto che l'accordo interconfederale del 1993, sancendo la scomparsa delle RSA, sostituite dalle RSU, non ha regolato il funzionamento interno di queste ultime;

·        Che inoltre, come già rilevato da parte della dottrina, il tenore del citato accordo interconfederale depone nel senso di escludere che le RSU siano un organismo esclusivamente plurisoggettivo, con rilevanza esterna al solo organo collegiale;

·        Che infatti, proprio in relazione al diritto di assemblea l'accordo interconfederale (prima parte, art. 4 V co.) prevede che "le associazioni sindacali stipulanti il ccnl" hanno diritto "ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro (…) ex art.70 L. 300/1970";

·        Che quindi non è solamente la RSU in quanto tale a poter indire l'assemblea, ma tale diritto è riconosciuto anche a singole OOSS: e ciò vale di per sè ad escludere la irrilevanza esterna delle singole componenti delle RSU;

·        Che la circostanza che l'ALLCA non sia firmataria dell'accordo interconfederale o del CCNL, non appare rilevante: infatti l'attribuzione del citato diritto alle OOSS firmatarie non significa che tale diritto (che trova la propria fonte nello statuto dei lavoratori, stante il richiamo operato dall'accordo all'art. 20 St. Lav.) sia riconosciuto loro in via esclusiva;

·        Che l'esclusività della titolarità del diritto contrasterebbe comunque con quanto stabilito dall'art. 20 St. Lav. Nell'interpretazione storica più sopra ricordata;

·        Che a nulla vale il richiamo all'u.c. dell'art 20 St. Lav. Posto che tale enunciato si riferisce all'esercizio  del diritto di assemblea e non alla sua titolarità;

·        Che da ultimo vale osservare che anche il CCNL depone nel senso di riconoscimento di rilevanza giuridica anche alle singole componenti della RSU, in quanto all'art. 31 (nel "chiarimento a verbale") si sancisce che "il diritto di indire assemblee (…) può essere esercitato " sia da parte della RSU sia da parte delle associazioni sindacali stipulanti;

·        Che anche in relazione a ciò, nessun rilievo deve attribuirsi all'allegata violazione del termine di preavviso di tre giorni tra la richiesta al datore e la celebrazione dell'assemblea inquantochè :  1) tale termine è previsto al contratto collettivo, il quale non è opponibile alla ricorrente in quanto non firmataria dello stesso; 2) il termine è accompagnato dall'avverbio "normalmente", e ciò depone nel senso della natura non perentoria dello stesso; 3) il termine è stato rispettato, risultando la richiesta il giorno 20.10.00 per il giorno 23.10.00, non essendo richiesto il termine di giorni liberi;

·        Che va dichiarata l'attualità dell'interesse sotteso al ricorso, in quanto la condotta della COIM spa comporta un persistente impedimento all'esercizio del diritto di assemblea;

·        Che quindi va dichiarata l'antisindacalità della condotta della COIM spa ; il diritto di ogni singola componente di RSU di indire assemblea ex art. 20 St. Lav. e di farvi partecipare dirigenti esterni  (in tal senso, Pretura di Nola del 26.9.1996, in Riv. It. Dir. Lav., 96,II 671 e Corte d'Appello di Milano, del 26.4.00Sin cobas Ferrero spa );

·        Che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

 

                                                                        Pqm

 

Accoglie il ricorso, e per effetto dichiara antisindacali i comportamenti di cui è causa e conseguentemente ordina alla COIM spa:

1)      di consentire alla ALLCA CUB Cremona di indire assemblea retribuita;

2)      di consentire la partecipazione a tale assemblea di dirigenti sindacali delle Allca Cub Nazionale;

3)      ordina alla COIM spa di rifondere alla ricorrente le spese legali della stessa sostenute, liquidate in complessivi 2.000.000 di lire oltre iva cpa.

 

Crema, 6.2.01                                                                     Il g.d.l.

                                                                                   (Daniele Bianchi)

 

  depositato nella Cancelleria del Tribunale di Crema oggi 8 febb. 2001