TRIBUNALE DI CREMA
SEZIONE LAVORO
Il
G.d.L. dr. Daniele Bianchi ha pronunciato il seguente
Decreto
Ex. Art. 28 St. Lav. Tra
ALLCA
CUB Cremona difeso dall'Avv. Tomasetti -ricorrente-
Contro
COIM
spa difesa dall'Avv. Palmieri -resistente-
Letti
gli atti, a scioglimento della riserva;
Ritenuto:
·
Che deve essere
affermata la legittimazione processuale del sig. Fioretti Carmine, nella
qualità di segretario generale della ALLCA CUB Cremona, titolare della rappresentanza legale di tale associazione,
come da statuto della stessa (versato in atti);
·
Che deve essere
riconosciuta la legittimazione ad agire di tale associazione ai fini dell'art.
28 St. Lav., risultando la stessa affiliata alla associazione sindacale ALLCA
CUB (cfr. dep. Marco Galli), quest'ultima avente caratteri
di associazione nazionale;
·
Che infatti va osservato
che, con l'espressione "organismo" di cui al citato art. 28 St. Lav.,
il legislatore non ha inteso, utilizzando significativamente una diversa
espressione letterale, far riferimento alla nozione tradizionale di
"organo", nella sua accezione contrapposta alla nozione di
"ente", ma ha diversamente inteso far riferimento al fenomeno -
consueto in ambiente sindacale - di associazioni territoriali autonome (dotate
cioè di loro separata soggettività) ma al contempo richiamantesi
programmaticamente ad associazioni sindacali nazionali (PRET. Roma, 21-03-1995
Associaz. stampa romana - Rai-Tv, Lavoro giur., 1995,648);
·
Che tale vincolo
politico e programmatico è stato provato come sussistente tra la ricorrente e
l'ALLCA CUB nazionale (cfr. dep. Galli);
·
Che il carattere
nazionale di tale associazione va
affermato;
·
Che infatti anche alla
luce della sentenza della Corte Cost. n.334/1998, l'interesse perseguito dalla
norma è quello di garantire la tutela processuale in parola a "soggetti
rappresentativi di larghi strati di lavoratori" capaci di operare una
"sintesi interpretativa" degli interessi collettivi che si ritengono
lesi dal comportamento datoriale;
·
Che conseguentemente
deve intendersi l'aggettivo "nazionale" nel senso di "non
locale" e cioè rappresentativo di una collettività di lavoratori, la cui
comunanza di interessi non sia espressione di una mera istanza localistica o
aziendale (cfr. PRET. Genova, 22-12-1997, Fltu-Cub - Soc. ferr. Stato, Riv.
Critica dir. Lav.,1998, 327, PRET. Legnano, 03-11-1994, Flmu-cub - Soc. Ansaldo
Gie, Riv. Critica dir.lav., 1995, 98);
·
Che dalla
documentazione versata in atti (costituzione di parte civile in processo penale per inquinamento a Porto
Marghera, volantini relativi a diverse realtà territoriali, audience
presso l'Assolombarda) e dalle deposizioni rese all'udienza, risulta che
l'ALLCA CUB sia soggetto rappresentativo di interessi della categoria dei
lavoratori italiani del settore chimico, con proprie emanazioni locali in
undici regioni e 18 provincie , con radicamenti significativi nelle zone del
paese in cui sono presenti insediamenti chimici (sia al sud, sia al centro, sia
al nord Italia);
·
Che diversamente
argomentando, e cioè attribuendo al termine "nazionale" il
significato di "diffuso su tutto il territorio nazionale", si
addiverrebbe alla conclusione, evidentemente paradossale, di negare lo
strumento processuale in parola a quella associazione sindacale diffusa, per
esempio, su tutto il territorio nazionale, salvo che per una provincia;
·
Che tale conseguenza
discriminatoria si appaleserebbe assolutamente irragionevole e
costituzionalmente illegittima, in quanto in evidente contrasto con gli artt.
3, 24 e 39 I ca. Cost.);
·
Che al merito della
contesa, occorre affermare il diritto della singola componente della RSU di
indire una assemblea ai sensi dell'Art. 20 St. Lav.;
·
Che infatti, come già
ricordato da parte della più avvertita dottrina, il legislatore statuario
intendeva, con la creazione delle RSA, che venissero create tante RSA quante erano
le associazioni titolari dei requisiti dell'art. 19 St. Lav.;
·
Che sintomo di tale
intendimento è che, proprio in ordine al diritto di assemblea, l'art. 20 II co. St. Lav. Prevede che " le riunioni (…) sono indette
singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva";
·
Che con tale enunciato
esplicitamente il legislatore del 1970 aveva riconosciuto il diritto di indire
assemblee autonomamente ad ogni associazione sindacale, purché la
stessa avesse costituito una RSA;
·
Che nessun dato testuale
permette di concludere che l'avvenuta sostituzione delle RSA con le RSU (in
forza dell'accordo interconfederale del 1993) abbia fatto venir meno il diritto
di ogni organizzazione sindacale (già costituente RSA) di indire assemblee in
orario di lavoro retribuito;
·
Che proprio la creazione
delle RSU in luogo delle RSA ha comportato il trasferimento del diritto
di indire assemblee dalle OOSS costituitesi in RSA alle OOSS
elette in seno alle RSU (quale risulta essere la ricorrente);
·
Che infatti
l'avvicendamento delle RSU rispetto alle vecchie RSA ha comportato l'effetto di
sostituire i requisiti richiesti per l'accesso alla rappresentanza dei
lavoratori e per l'esercizio dei diritti sindacali, e cioè: mentre nel sistema
delle RSA erano necessari, a tal fine, i requisiti di cui all'art. 19 St.
Lav., nel sistema attuale delle RSU la rappresentanza e l'esercizio
dei diritti statuari è conferita alla componente sindacale che (potendo
presentare proprie liste ai sensi del citato accordo interconfederale - art. 4
parte seconda -) viene infine eletta dai lavoratori all'interno della RSU;
·
Che quindi la singola
componente sindacale eletta in seno alla RSU deve essere ritenuta titolare
della medesima posizione che godeva la singola O.S. costituitasi RSA, e che
conseguentemente la prima deve godere dei medesimi diritti già facenti capo
alla seconda;
·
Che tale conclusione si
impone anche in considerazione del fatto che l'accordo interconfederale del
1993, sancendo la scomparsa delle RSA, sostituite dalle RSU, non ha regolato il
funzionamento interno di queste ultime;
·
Che inoltre, come già
rilevato da parte della dottrina, il tenore del citato accordo interconfederale
depone nel senso di escludere che le RSU siano un organismo esclusivamente
plurisoggettivo, con rilevanza esterna al solo organo collegiale;
·
Che infatti, proprio in
relazione al diritto di assemblea l'accordo interconfederale (prima parte, art.
4 V co.) prevede che "le associazioni sindacali stipulanti il
ccnl" hanno diritto "ad indire, singolarmente o congiuntamente
l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro (…) ex art.70 L.
300/1970";
·
Che quindi non è
solamente la RSU in quanto tale a poter indire l'assemblea, ma tale diritto
è riconosciuto anche a singole OOSS: e ciò vale di per sè ad
escludere la irrilevanza esterna delle singole componenti delle RSU;
·
Che la circostanza che
l'ALLCA non sia firmataria dell'accordo interconfederale o del CCNL, non appare
rilevante: infatti l'attribuzione del citato diritto alle OOSS firmatarie non
significa che tale diritto (che trova la propria fonte nello statuto dei
lavoratori, stante il richiamo operato dall'accordo all'art. 20 St. Lav.) sia
riconosciuto loro in via esclusiva;
·
Che l'esclusività della
titolarità del diritto contrasterebbe comunque con quanto stabilito dall'art.
20 St. Lav. Nell'interpretazione storica più sopra ricordata;
·
Che a nulla vale il
richiamo all'u.c. dell'art 20 St. Lav. Posto che tale enunciato si riferisce
all'esercizio del diritto di
assemblea e non alla sua titolarità;
·
Che da ultimo vale
osservare che anche il CCNL depone nel senso di riconoscimento di
rilevanza giuridica anche alle singole componenti della RSU, in quanto all'art.
31 (nel "chiarimento a verbale") si sancisce che "il diritto
di indire assemblee (…) può essere esercitato " sia da parte della
RSU sia da parte delle associazioni sindacali stipulanti;
·
Che anche in relazione a
ciò, nessun rilievo deve attribuirsi all'allegata violazione del termine di
preavviso di tre giorni tra la richiesta al datore e la celebrazione
dell'assemblea inquantochè : 1) tale
termine è previsto al contratto collettivo, il quale non è opponibile alla ricorrente
in quanto non firmataria dello stesso; 2) il termine è accompagnato
dall'avverbio "normalmente", e ciò depone nel senso della natura non
perentoria dello stesso; 3) il termine è stato rispettato, risultando la
richiesta il giorno 20.10.00 per il giorno 23.10.00, non essendo richiesto il
termine di giorni liberi;
·
Che va dichiarata
l'attualità dell'interesse sotteso al ricorso, in quanto la condotta della COIM
spa comporta un persistente impedimento all'esercizio del diritto di assemblea;
·
Che quindi va
dichiarata l'antisindacalità della condotta della COIM spa ; il diritto
di ogni singola componente di RSU di indire assemblea ex art. 20 St. Lav. e di
farvi partecipare dirigenti esterni
(in tal senso, Pretura di Nola del 26.9.1996, in Riv. It. Dir. Lav.,
96,II 671 e Corte d'Appello di Milano, del 26.4.00Sin cobas Ferrero spa );
·
Che le spese seguono la
soccombenza come da dispositivo;
Pqm
Accoglie
il ricorso, e per effetto dichiara antisindacali i comportamenti di cui è causa
e conseguentemente ordina alla COIM spa:
1)
di consentire
alla ALLCA CUB Cremona di indire assemblea retribuita;
2)
di consentire la
partecipazione a tale assemblea di dirigenti sindacali delle Allca Cub
Nazionale;
3)
ordina alla COIM spa di
rifondere alla ricorrente le spese legali della stessa sostenute, liquidate in
complessivi 2.000.000 di lire oltre iva cpa.
(Daniele Bianchi)
depositato nella Cancelleria del Tribunale di Crema oggi 8 febb. 2001