OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

 

            Si coglie l’occasione per riportare di seguito una sintesi delle osservazioni formulate in sede di Coordinamento sindacale RdB sulla bozza di  Regolamento per le progressioni verticali, inviata dalla parte amministrativa alle rappresentanze sindacali:

 

 premesso che il Regolamento di Ateneo  per le progressioni verticali deve individuare regole rispondenti a criteri  di coerenza, rispetto all’esigenza di partecipazione di  tutti  i dipendenti alla selezione, e a criteri di trasparenza affinché le regole siano chiaramente determinate  all’atto della  partecipazione, si segnala che:

 

Ÿ         Tra i requisiti di accesso, per il calcolo dell’anzianità della categoria, bisogna introdurre nel Regolamento l’applicazione della norma contrattuale che,  per tali  procedure di  carriera, permette il raggiungimento dei cinque anni di anzianità, e quindi una più ampia possibilità di accesso al personale, mediante la ricostituzione dell’anzianità di servizio (L.808/77) prestato sia nell'ateneo in categorie inferiori, sia a chi  per la mobilità intercompartimentale proviene da   altre amministrazioni pubbliche;

Ÿ          si rileva una indicazione generica dei titoli di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) che potrebbe generare confusione: sarebbe consigliabile il riferimento agli acronimi utilizzati dal MIUR

Ÿ         a differenza  di Regolamenti in vigore in altre università, nella bozza proposta la prova di esame presenta maggiore incidenza rispetto alla valutazione dei titoli, (professionali e formativi): non si ritiene coerente con i “principi e finalità” del Regolamento (art.2), cioè il riconoscimento della professionalità ed esperienza acquisita  

Ÿ         tale maggiore incidenza potrebbe favorire una  “soggettiva” discrezionalità  a svantaggio di  situazioni oggettivamente valutabili.  E’ da tenere anche  in considerazione che, nell’ambito dei titoli,  i “crediti  formativi” non sono mai stati discussi e determinati in un contesto generale di programmazione della formazione.  Nell'unica seduta di Commissione per la Formazione (designata nell'ambito della contrattazione decentrata) si era deciso di  avviare, in una successiva seduta, la discussione per la formulazione di un Regolamento di ateneo per la Formazione, come avvenuto in altre università. La Commissione, però, non è stata più convocata, nonostante i solleciti di alcune rappresentanze sindacali.       Per introdurre maggiori elementi oggettivi di valutazione,  bisogna modificare le percentuali dei valori  attribuiti alle fasi delle procedure di selezione, dando maggiore “peso” alla valutazione dei  titoli;

Ÿ         relativamente ai titoli e’ essenziale che nel Regolamento siano definiti

1.        i titoli valutabili e i punteggi ad essi attribuiti

2.       che la valutazione dei titoli sia effettuata  prima della prova pratica e portata a conoscenza degli aventi diritto alla selezione (Art. 9, punto 2);

Ÿ         si segnala, tra l’altro,  l’art. 12 che, a parità di punteggio, rimanda alla normativa vigente per l’incidenza della anzianità: non risulterebbe coerente il riconoscimento alla minore anzianità  in un procedimento che  dovrebbe tenere in debito conto la professionalità acquisita dal dipendente.

 

Ovviamente tali osservazioni e richieste  necessariamente dovranno essere confrontate, ed eventualmente integrate, con tutte le componenti in  contrattazione decentrata.

 

          Roma, 14 dicembre 2005

                                                                                                                   RSU-RdB