CONTRATTO DECENTRATO ANNO 1997
Premessa dell'Amministrazione
L'Amministrazione
universitaria e i Sindacati d'Ateneo condividono il concetto che la
contrattazione decentrata ed il sistema delle relazioni sindacali sono
strumenti fondamentali attraverso i quali comporre gli interessi dei
dipendenti con la necessità di mantenere qualitativamente elevate ed al passo
con i tempi le attività dell'Università che da essi dipendono o che essi
contribuiscono a porre in essere e che si concretizzano nell'erogazione di
servizi istituzionali, in armonia con il fine del miglior perseguimento del
pubblico interesse.
Particolare attenzione
deve essere posta nei confronti del miglioramento quali-quantitativo dei
servizi forniti al pubblico e prioritariamente nei confronti dell'utenza
studentesca. In tale ottica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del
bagaglio professionale di ciascun dipendente, e l'attuazione degli istituti
previsti dalle norme contrattuali e da quelle extra‑contrattuali, devono
essere raggiunti attraverso il mantenimento di relazioni sindacali improntate
alla trasparenza dei comportamenti delle parti che per tali fini si impegnano
ad osservare puntualmente l'articolazione delle relazioni sindacali prescritta
dal CCNL.
Premessa di CGIL CISL UIL e RdB CUB
Le: rappresentanze
delle OO.SS. del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo firmatarie del
presente protocollo e la parte rappresentativa dell'Amministrazione
dell'Università di Roma "Tor Vergata" si impegnano, nell'interesse
generale del nostro ateneo, ad avviare un confronto permanente ed aperto, nel
rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di compatto ed in attuazione
dei principi di autonomia, avente come obbiettivo una sempre più elevata
qualificazione delle nostre strutture all'altezza delle migliori tradizioni
universitarie nazionali ed estere.
Per quanto premesso,
le parti convengono sul fatto che la pratica di una responsabile e mirata
contrattazione decentrata, rappresenta lo strumento più idoneo mediante il
quale attuare un ordinato processo di riforma dell'assetto organizzativo
dell'Ateneo, nel rispetto dei diritti e delle aspettative di sviluppo del
personale che vi opera e nel segno del migliore perseguimento dei fini istituzionali.
Per
il conseguimento di dette finalità le parti concordano il seguente articolato.
CONTRATTO
DECENTRATO ANNO 1997
Premessa
L'Amministrazione
universitaria e i Sindacati d'Ateneo condividono il concetto che la contrattazione
decentrata ed il sistema delle relazioni sindacali sono strumenti fondamentali
attraverso i quali comporre gli interessi dei dipendenti con la necessità di
mantenere qualitativamente elevate ed al passo con i tempi le attività
dell'Università che da essi dipendono o che essi contribuiscono a porre in
essere e che si concretizzano nell'erogazione di servizi istituzionali, in
armonia con il fine del miglior perseguimento del pubblico interesse.
Particolare attenzione
deve essere posta nei confronti del miglioramento quali‑quantitativo dei
servizi forniti al pubblico e prioritariamente nei confronti dell'utenza
studentesca. In tale ottica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del
bagaglio professionale di ciascun dipendente, e l'attuazione degli istituti
previsti dalle norme contrattuali e da quelle extra‑contrattuali, devono
essere raggiunti attraverso il mantenimento di relazioni sindacali improntate
alla trasparenza dei comportamenti delle parti che per tali fini si impegnano
ad osservare puntualmente l'articolazione delle relazioni sindacali prescritta
dal CCNL e dal presente articolato.
l. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Campo di applicazione
Il presente contratto
collettivo decentrato si applica a tutto il personale non docente
dell'Università con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
fatte salve, per quest'ultimo, condizioni particolari che saranno
regolamentate nell'ambito della disciplina dei singoli istituti. Si applica
inoltre al personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Ateneo in
posizione di comando. Non si applica ai dirigenti, ed al personale dell'Ateneo
in posizione di comando presso altre Amministrazioni.
1.2
Decorrenza e durata
il presente contratto decorre
giuridicamente ed economicamente dal I. l. 1997 (1.10.97 per la parte
rivisitata economicamente; ai fini della trattativa per il 1998 viene fatto
salvo l'accordo di trattativa decentrata dei 26.9.97) ed avrà scadenza il
31.12.97.
1.3 Attuazione, disdetta e rinnovo.
L'Amministrazione
garantisce la piena attuazione del presente contratto entro 30 giorni dalla sua
sottoscrizione. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dalle parti almeno
un mese prima della scadenza e dovrà essere accompagnata dall'ipotesi di una
nuova piattaforma o da proposte di modifica presentate e concordate dalle
parti. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
conflittuali. in caso di mancata disdetta si intenderà rinnovato di tre
mesi in tre mesi e continuerà a produrre i propri effetti anche dopo lo scadere
dei contratto collettivo nazionale del comparto, salvo diverse esplicite
disposizioni contrattuali o previsioni di legge. Le disposizioni contrattuali
continuano a produrre i loro effetti fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto decentrato.
1.4 Procedure di verifica dell'attuazione
Ogni sei mesi le parti
si incontrano per verificare lo stato di attuazione complessiva delle
disposizioni contrattuali e, a seconda dei casi, per valutarne i risultati. Per
tali fini l'Amministrazione si impegna a fornire alla controparte ogni utile
elemento necessario alla verifica ed alla valutazione. I risultati delle verifiche
e le valutazioni saranno oggetto, ma volta l'anno, di apposita relazione che le
parti sottoscrivono ed inviano al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
1.5 Interpretazione
autentica delle clausole contrattuali.
Quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, le parti si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
La richiesta deve far
riferimento a singoli problemi specifici oggetto dell'incontro. L'incontro
avviene entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti.
L'eventuale accordo
stipulato sostituisce la clausola controversa con effetto dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato e produce gli effetti previsti dall'art. 53,
comma 2, del D. Lgs. n. 29/93.
2.
RELAZIONI SINDACALI
2.1 Sistema delle relazioni sindacali
Si rimanda al
Contratto Collettivo Nazionale ed al D. Lgs. 29/93 per quanto non previsto dal
presente contratto decentrato in particolare per gli istituti dell'Informazione,
dell'Esame e della Consultazione.
a)
Informazione
‑ Sulle materie
indicate dall'art.7, comma 2 del CCNL l'Amministrazione fornisce l'informazione
preventiva inviando, 15 giorni prima dell'attuazione dei provvedimenti, la
documentazione relativa alle RSU (dopo la loro costituzione) e alle
rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e, se ne fanno
esplicita richiesta, alle rappresentanze di cui agli artt. 6 e 13 del CCNL.
‑ Sulle materie
indicate dall'art. 7, comma 3 del CCNL l'Amministrazione fornisce
l'informazione entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti alle
rappresentanze sindacali.
‑
L'Amministrazione fornisce alle OO.SS. la relativa documentazione, gli ordini
del giorno delle riunioni degli organi collegiali (Senato accademico, Consiglio
di Amministrazione) contestualmente all'invio ai relativi componenti.
b) Esame congiunto
Su richiesta di una
delle parti di cui al punto 2.1.a, l'Amministrazione si impegna a garantire
l'esame congiunto delle materie secondo criteri e procedure stabilite
dall'art.10 del D.Lgs 29/93 e dall'art8 del C.C.N.L.
L'Amministrazione si
impegna inoltre a garantire l'esame congiunto su ogni altra materia ritenuta
di interesse comune dalle parti firmatarie del presente accordo.
e)
Consultazione
L'Amministrazione
provvede, ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L., ad informare preventivamente i
soggetti sindacali di cui al punto 2.1.a.
Entro 10 giorni
dall'informativa inviata, l'Amministrazione consulta, nell'ambito di specifici
incontri, le rappresentanze aventi titolo per l'acquisizione dei loro pareri.
Della consultazione viene redatto apposito verbale.
3. TRATTAMENTO ACCESSORIO
3.1 Premessa
Il presente contratto recepisce
e modifica l'accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS d'Ateneo CGIL, CISL e
UIL, sottoscritto in data 23/9/1996, riconfermandone la validità degli
intenti.
Gli Istituti che
seguono non si applicano al personale "strutturato" ai fini
dell'assistenza.
3.2 Finanziamento del fondo
Per l'anno 1997
l'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio, calcolato
secondo la disciplina prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. e integrato dalle
somme previste dal CCNL per il biennio economico '96/97, è pari a Lire
2.697.480.000=, comprensivo delle economie dei precedenti.
3.3 Ripartizione dei fondo tra i diversi
istituti
La
distribuzione concordata risulta la seguente:
Produttività
collettiva e miglioramento
servizi 1.650.000.000
(articolazioni
dell'orario e turni)
Indennità
di posizione 53.000.000
Premi
per qualità prestazione individuale 60.000.000
Condizioni
di disagio, oneri o rischio o
indennità
di reperibilità 656.480.000
Lavoro
straordinario 160.000.000
Progetti
finalizzati 118.000.000
Totale 2.697.480.000
Al personale con
contratto a tempo parziale le indennità vengono corrisposte in proporzione al
regime d'impegno adottato.
3.4
Produttività collettiva e miglioramento dei servizi
3.4.1
Articolazioni dell'orario di lavoro e turni
Ai
dipendenti che, compatibilmente con le esigenze della struttura di lavoro,
scelgono un orario tra quelli sotto prospettati, sono attribuiti incentivi
nelle misure indicate. Vengono fatti salvi gli istituti relativi alla
flessibilità d'orario e personale, previsti dalla circolare 1.10.1996.
Orario settimanale n° giornate incentivate importi unitari
per
settimana <=
VII qf >
VII qf
su
6 giorni (8.00 ‑ 14.00)
su
5 giorni (8.00 ‑ 15.12)
su
5 giorni
(4 giorni: 8.00 ‑ 16.00 4 12.000 16.000
1 giorno: 4 ore)
su
6 giorni + 1 rientro (8,00 ‑ 17.00)
con sabato alternato 1 12.000 16.000
su
5 giorni 8 ‑ 14 con due
rientri 14.00 ‑ 17.00 2 12.000 16.000
su
5 giorni
3 giorni 8.00 ‑ 15.12 2 12.000 16.000
2 giorni 10.00 ‑ 17.12
Orario mensile n° giornate incentivate importi unitari
per
mese <‑‑ VII
qf >
VII qf
n.
3 settimane: 8.00 ‑ 15.12
n.
1 settimana: 5 giorni 12.00‑18.00
+ sabato 8.00‑14.00 5 20.000 25.000
n.
2 settimane: 8.00 ‑ 15.12
n.
2 settimane: 5 giorni 12.00‑18.00 10 22.000 27.000
+ sabato 8.00‑14.00
Turni mensili
L'Amministrazione
centrale individuerà i servizi per i quali è necessario ricorrere alla
turnazione del personale oltreché i dipendenti turnisti.
n.
2 settimane orario su 5 giorni 7.00 ‑ 14.12
n.
2 settimane orario su 5 giorni 12.48 ‑ 20.00
oppure
n.
3 settimane orario su 5 giorni 7.00 ‑ 14.12
n.
1 settimane orario su 5 giorni 12.48 ‑ 20.00
L'importo
unitario per turno pomeridiano ammonta a lire 35.000= lorde
3.4.2
Indennità di presenza
Indennità da
corrispondere al dipendente per ogni giorno di presenza, nella misura di L.
1900 per i livelli dal II al VII e di L. 2.100 per i livelli VIII e IX e per il
1° e 2° ruolo speciale.
3.5 VARIAZIONI DAL 1. 10. 1997
Per effetto
dell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione e OO.SS. d'Ateneo in data
26/9/1997, a decorrere dal 1.10.1997 la quota di salario accessorio non
utilizzato alla stessa data, pari alla somma complessivamente ammontante a L.
600.500.000 (vedi sottostante prospetto) viene utilizzata per: a) incrementare
la misura dell'indennità per l'articolazione dell'orario di lavoro; b)
introdurre l'indennità di professionalità (in sostituzione dell'indennità di
presenza).
Indennità
di posizione 53.000.000
Premi
per qualità prestazione individuale 60.000.000
Condizioni
di disagio, oneri o rischio o
indennità
di reperibilità relativamente a
indennità
meccanografica (264.000.000) e
incremento
indennità di rischio 334.000.000
(70.000.000)
Indennità
di presenza 35.500.000
Progetti
finalizzati 118.000.000
Totale 600.500.000
3.5.1 ‑ Lavoratori Socialmente
Utili
Quanto è in seguito
indicato si applica, dal 1.10.1997, anche al personale in cassa integrazione e
in sussidio impegnato a tempo determinato presso l'Ateneo in progetti per lavori
socialmente utili, salvo condizioni particolari che saranno regolamentate
nell'ambito della disciplina dei singoli istituti.
3.5.2 Produttività collettiva e miglioramento servizi
(articolazioni dell'orario di lavoro e indennità di turno): nuovi valori
dell'indennità dal 1.10.1997.
Orario settimanale n° giornate incentivate importi unitari
per
settimana <‑‑
VII qf > VII qf
su
6 giorni (8.00 ‑ 14.00) = = =
su
5 giorni (8.00 ‑ 15.12)
su
5 giorni
(4 giorni: 8.00 ‑ 16.00 4 18.000 22.000
1 giorno: 4 ore)
su
6 giorni + 1 rientro (8.00 ‑ 17.00)
con sabato alternato 1 18.000 22.000
I
su
5 giorni 8 ‑ 14 con due
rientri 14.00 ‑ 17.00 2 18.000 22.000
su
5 giorni
3 giorni 8.00 ‑ 15.12 2 18.000 22.000
2 giorni 10.00 ‑ 17.12
Orario mensile
n° giornate incentivate importi unitari
per
mese <‑‑ VII
qf >
VII qf
n.
3 settimane: 8.00 ‑ 15.12
n.
1 settimana: 5 giorni 12.00‑18.00
+ sabato 8.00‑14.00 5 26.000 31.000
n.
2 settimane: 8.00 ‑ 15.12
n.
2 settimane: 5 giorni 12.00‑18.00 10 28.000 33.000
+ sabato 8.00‑14.00
Turni mensili
n.
2 settimane: orario su 5 giorni 7.00‑ 14.12
n.
2 settimane:orario su 5 giorni 14.00‑ 20.00 + sabato
oppure
n.
3 settimane: orario su 5 giorni 7.00- 14.12
n.
1 settimane: orario su 5 giorni 14.00 ‑ 20.00 + sabato
L'importo
unitario per turno pomeridiano ammonta a lire 41.000= lorde
3.5.3 Indennità di professionalità
In armonia con gli
obiettivi prefissati dall'Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento
della qualità e della quantità dei servizi dell'Ateneo, a fronte di una utenza
studentesca ammontante per l'A.A. 1996/97 a 19.500 unità e valutata in crescita
per i prossimi anni accademici viene stabilita un'indennità mensile fissa, da
corrispondersi con decorrenza 1.10.1997, che segue le riduzioni di stipendio
previste dalla normativa vigente per la retribuzione ordinaria, nelle misure
sotto indicate:
Liv.
II‑III‑IV L
. 150.000
Liv.
V ‑ VI L.
170.000
Liv.
VII ‑ VIII L.
190.000
Liv.
IX e I e II R.S. L. 220.000
Tale indennità
riassorbe l'indennità di presenza attribuita fino al 30.9.1997 e non si applica
al personale assunto con contratto a tempo determinato.
3.5.4 Indennità di sportello (Segreterie
studenti)
A decorrere dal
1.10.1997 per i turni di apertura degli sportelli viene riconosciuta
un'indennità pari a L. 25.000 per turno da attribuire a tutti gli operatori che
assicurano la loro disponibilità ad alternarsi agli sportelli. L'indennità è
subordinata alla effettiva presenza nel giorno di apertura ed è incompatibile
con l'indennità per articolazione dell'orario nei giorni di doppia apertura
degli sportelli.
3.5.5 Indennità di funzione
Non si applica al
personale assunto con contratto tempo determinato e ai lavoratori dei progetti
di L.S.U.
L'indennità di
funzione viene corrisposta alle unità di personale che per incarico o
provvedimento formale, adottato ai sensi del D. lgs.vo 29/93, sono state
preposte alla diretta responsabilità di strutture, atti o procedimenti
complessi che potrebbero comportare delle responsabilità personali per le
quali possano essere chiamati a rispondere in sede penale o civile o di danno
erariale.
L'indennità mensile
prevista per le funzioni di coordinamento di ripartizione e di seconda
qualifica è di L. 150.000= lorde.
Per le funzioni
connesse alla responsabilità di ufficio è fissata in L. 110. 000= mensili
lorde.
Le
parti concordano di esaminare in sede di contrattazione decentrata, al fine di
determinare l'onere e autorizzarne la spesa, eventuali altre funzioni di
eguale responsabilità prive di atto formale alla data del 1.10.1997.
Le parti concordano di
addivenire al più presto alla definizione di un progetto di ristrutturazione di
uffici e servizi in cui siano chiari i criteri di assegnazione delle funzioni
e delle responsabilità del personale.
3.5.6 Indennità per la conduzione di
automezzi
Con decorrenza
1.10.1997 viene corrisposta un'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza,
destinata al personale addetto al servizio di conduzione quale riconoscimento
delle condizioni di disagio, pari al L. 5.000 lorde che non sarà erogata nei
giorni in cui viene corrisposta l'indennità di turno (L. 41.000).
3.5.7 Indennità meccanografica
Tale indennità, che
viene attribuita con decorrenza 1.11.1997, spetta a tutti i dipendenti che,
per effetto dell'organizzazione del lavoro della struttura cui afferiscono,
usano attrezzature informatiche dotate di monitor per non meno del 50% della
durata della giornata lavorativa. I responsabili delle strutture devono
certificare mensilmente gli elenchi del personale avente diritto. La misura
dell'indennità è fissata in L. 3.000= lorde giornaliere, è legata all'effettiva
presenza ed è incompatibile con le altre indennità di disagio o rischio,
nonché con l'indennità di funzione.
L'Amministrazione
si riserva di effettuare controlli a campione sulle strutture.
3.5.8 Indennità di rischio di laboratorio
Con decorrenza
1.10.1997 detta indennità viene incrementata, per le diverse categorie di
rischio, di L. 4.000= lorde per giorno di presenza, da sommare all'indennità
erogata attualmente ai sensi della L. 146/75.
3.5.9 Custodi
Con decorrenza
1.10.1997 viene corrisposto un gettone di intervento pari a L. 30.000 per
effettiva prestazione lavorativa autorizzata dall'Amministrazione Centrale, al
di fuori degli obblighi contrattuali stabiliti dall'apposito disciplinare.
3.5.10 Reperibilità
L'istituto della
reperibilità deve servire per assicurare l'intervento di un tecnico per
eventuali improvvise condizioni che possano procurare danno al patrimonio
dell'Università al di fuori dell'orario ordinario di servizio.
Le strutture che hanno
necessità di tale istituto debbono essere individuate e ricevere preventiva
autorizzazione, previa verifica in sede di contrattazione decentrata. Qualora
autorizzata, la struttura (o le eventuali strutture consorziate) predisporrà la
turnazione mese per mese tra gli addetti a loro volta autorizzati; detta
turnazione deve essere preventivamente inviata all'Amministrazione che ne
curerà l'affissione.
A decorrere dal
1.10.1997 l'indennità sarà pari a £. 50.000 per turno notturno e/o festivo
diurno, e a L. 70.000 per turno notturno festivo.
Qualora vi sia necessità
di intervento, questo deve essere assicurato con ragionevole tempestività, tale
da non comportare il verificarsi di quei consistenti ed evitabili danni che si
vogliono evitare con tale istituto. L'intervento verrà retribuito a titolo di
lavoro straordinario in ragione della durata, con l'aggiunta di 30 minuti,
forfetariamente calcolati, per il percorso di andata, più 30 minuti per il
percorso di ritorno.
Ciascun addetto non
può superare cinque turni mensili, tranne nei mesi dì luglio ed agosto, allorquando
il tetto sarà di dieci turni nell'intero periodo dei due mesi. I turni mensili
vanno pubblicati e controfirmati dal responsabile prima dell'inizio del mese a
cui si riferiscono. Ciascun addetto non può percepire più di una indennità per
giorno e comunque per ogni turno non può essere previsto più di un addetto.
3.5.11 Servizio di piccola manutenzione.
A decorrere dal
1.10.1997 viene corrisposta una indennità giornaliera legata alla effettiva
presenza di £. 5.000 lorde a tutto il personale adibito a lavori di piccola
manutenzione degli stabili, che non sarà erogata nei giorni in cui viene
corrisposta l'indennità di turno (L. 41.000).
3.5.12 Perequazioni
Al
personale beneficiario delle integrazioni tabellari e delle indennità
perequative di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL, competono le indennità
contemplate dal presente contratto decentrato nelle misure previste per le
qualifiche immediatamente superiori.
3.5.13 Norma transitoria ‑Residui
I
residui non utilizzati del fondo per l'anno 1997 saranno calcolati e
distribuiti dopo nuova contrattazione tra le parti.
3.6 Servizio sostitutivo della mensa
Il servizio è erogato,
sotto forma di ticket, in favore del personale che effettua un orario
effettivo di lavoro giornaliero superiore a 7 ore ed una sospensione del lavoro
non inferiore a 30' minuti, atta a consentire il necessario recupero delle
condizioni psicofisiche del dipendente e ad evitare che il lavoro troppo
prolungato e continuo nel corso della giornata diventi dannoso per la salute.
L'interruzione del
lavoro non deve iniziare prima delle ore 12.00 e non deve finire oltre le ore
16.00 e non deve essere, di norma, collocala eccessivamente a ridosso
dell'inizio o della fine dell'orario giornaliero del dipendente, per non
determinare monconi di orario di lavoro improduttivi.
Il
valore del ticket è fissato in L. 5.500= dal 1.1.1997 al 30.9.1997 e in L.
9.900= dal 1.10.1997.
I
ticket dovranno essere spendibili su tutto il territorio della provincia di
Roma.
Circa
la distribuzione dei ticket per il '97 verrà richiesta al Magnifico Rettore la
puntualizzazione di quanto inizialmente dichiarato negli incontri del settembre
u.s.
Roma,
11.12.1997
Per
la parte pubblica Per
la parte sindacale
IL
RETTORE CGIL
CISL
UIL
RdB‑CUB
Dichiarazione a verbale dei Magnifico
Rettore
Richiamando
le premesse dell'accordo del 26.9.1997, quanto alla correlazione che deve
esservi tra strategie di incentivazione e raggiungimento, per la parte di competenza
del personale tecnico e amministrativo, degli obiettivi prefissati nella
direzione del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi dell'ateneo,
si conferma che la finalità prioritaria rimane la crescita dell'utenza
studentesca, ammontante per l'A.A. 96/97 a 19.500 studenti.
‑ Qualora
emergesse la necessità di effettuare manovre di riequilibro tra gli istituti o
emergessero dati preoccupanti dal monitoraggio della spesa dell'ultimo
trimestre '97 agli effetti della loro estensione all'intero 1998, le OO.SS.
saranno immediatamente convocate per l'esame della situazione concretamente
verificatasi..
‑ i residui non
utilizzati del fondo per il salario accessorio per il corrente anno potranno
essere ridistribuiti con gli stessi criteri stabiliti per il '97, ovvero
potranno essere impiegati per gli eventuali riequilibri tra gli istituti.
‑ Quanto al
problema specifico dei ticket (servizio sostitutivo della mensa), viene assunto
l'impegno di reperire la somma massima possibile per il trimestre ott. ‑ dic. c.a.
Tuttavia, considerato
il notevole incremento della spesa registratosi nel mese di ottobre, nel quale
risulta essere stato distribuito un numero triplo di ticket rispetto al mese
precedente, viene assunto l'ulteriore impegno di riesaminare il problema per il
1998.
IL RETTORE
Ordine dei giorno proposto dal RETTORE
A
pochi giorni dall'applicazione, per l'anno in corso, dell'accordo sul
trattamento accessorio nella sua totalità, viene avvertita la necessità di una
verifica approfondita degli effetti che gli istituti introdotti stanno
producendo.
In particolare,
un'analisi delle modificazioni che sono intervenute sulle retribuzioni delle
diverse categorie professionali sarà necessaria per mettere in luce eventuali
disequilibri che l'accordo potrebbe, accidentalmente, aver prodotto.
Inoltre,
sarà necessaria anche una verifica delle distorsioni che, interpretazioni
diversificate dell'applicazione di alcuni istituti, sembrano aver causato in
casi in cui, di fatto, sono venute a determinarsi disuguaglianze di trattamento
a parità di condizioni. Tali situazioni renderebbero pertanto indispensabile ed
indilazionabile una puntuale regolamentazione dell'utilizzo degli istituti
introdotti e, particolarmente, di quelli relativi all'indennità per articolazione
dell'orario di lavoro e dell'accesso al servizio sostitutivo della mensa.
Meritano
inoltre un esame particolare i riflessi che l'applicazione del contratto
decentrato ha prodotto nel rapporto con le categorie professionali del personale
strutturato per l'assistenza sanitaria.
Per
quanto affermato sopra, riconfermando ancora una volta l'accordo del 26.9.1997,
sia nei contenuti, sia nelle premesse, si dichiara l'impegno alla ripresa della
trattativa per l'anno 1998 nei tempi immediatamente successivi all'acquisizione
dei dati necessari alle verifiche da compiersi.
Il RETTORE