CONTRATTO DECENTRATO ANNO 1997

 

Premessa dell'Amministrazione

 

L'Amministrazione universitaria e i Sindacati d'Ateneo condividono il concetto che la contrattazione decentrata ed il sistema delle relazioni sindacali sono strumenti fonda­mentali attraverso i quali comporre gli interessi dei dipendenti con la necessità di mantenere qualitativamente elevate ed al passo con i tempi le attività dell'Università che da essi dipendono o che essi contribuiscono a porre in essere e che si concretizza­no nell'erogazione di servizi istituzionali, in armonia con il fine del miglior persegui­mento del pubblico interesse.

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti del miglioramento quali­-quantitativo dei servizi forniti al pubblico e prioritariamente nei confronti dell'utenza studentesca. In tale ottica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del bagaglio professionale di ciascun dipendente, e l'attuazione degli istituti previsti dalle norme contrattuali e da quelle extra‑contrattuali, devono essere raggiunti attraverso il mante­nimento di relazioni sindacali improntate alla trasparenza dei comportamenti delle parti che per tali fini si impegnano ad osservare puntualmente l'articolazione delle relazioni sindacali prescritta dal CCNL.

 

Premessa di CGIL CISL UIL e RdB CUB

 

Le: rappresentanze delle OO.SS. del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo fir­matarie del presente protocollo e la parte rappresentativa dell'Amministrazione dell'Università di Roma "Tor Vergata" si impegnano, nell'interesse generale del nostro ateneo, ad avviare un confronto permanente ed aperto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di compatto ed in attuazione dei principi di autonomia, avente come obbiettivo una sempre più elevata qualificazione delle nostre strutture all'altezza delle migliori tradizioni universitarie nazionali ed estere.

Per quanto premesso, le parti convengono sul fatto che la pratica di una responsabile e mirata contrattazione decentrata, rappresenta lo strumento più idoneo mediante il quale attuare un ordinato processo di riforma dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, nel ri­spetto dei diritti e delle aspettative di sviluppo del personale che vi opera e nel segno del migliore perseguimento dei fini istituzionali.

Per il conseguimento di dette finalità le parti concordano il seguente articolato.

 


CONTRATTO DECENTRATO ANNO 1997

 

Premessa

 

L'Amministrazione universitaria e i Sindacati d'Ateneo condividono il concetto che la contrattazione decentrata ed il sistema delle relazioni sindacali sono strumenti fonda­mentali attraverso i quali comporre gli interessi dei dipendenti con la necessità di mantenere qualitativamente elevate ed al passo con i tempi le attività dell'Università che da essi dipendono o che essi contribuiscono a porre in essere e che si concretizza­no nell'erogazione di servizi istituzionali, in armonia con il fine del miglior persegui­mento del pubblico interesse.

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti del miglioramento quali­‑quantitativo dei servizi forniti al pubblico e prioritariamente nei confronti dell'utenza studentesca. In tale ottica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del bagaglio professionale di ciascun dipendente, e l'attuazione degli istituti previsti dalle norme contrattuali e da quelle extra‑contrattuali, devono essere raggiunti attraverso il mantenimento di relazioni sindacali improntate alla trasparenza dei comportamenti delle parti che per tali fini si impegnano ad osservare puntualmente l'articolazione delle relazioni sindacali prescritta dal CCNL e dal presente articolato.

 


l. DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.1 Campo di applicazione

 

Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale non docente dell'Università con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte sal­ve, per quest'ultimo, condizioni particolari che saranno regolamentate nell'ambito della disciplina dei singoli istituti. Si applica inoltre al personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Ateneo in posizione di comando. Non si applica ai dirigenti, ed al personale dell'Ateneo in posizione di comando presso altre Amministrazioni.

 

1.2 Decorrenza e durata

 

il presente contratto decorre giuridicamente ed economicamente dal I. l. 1997 (1.10.97 per la parte rivisitata economicamente; ai fini della trattativa per il 1998 viene fatto salvo l'accordo di trattativa decentrata dei 26.9.97) ed avrà scadenza il 31.12.97.

 

1.3 Attuazione, disdetta e rinnovo.

 

L'Amministrazione garantisce la piena attuazione del presente contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dalle parti almeno un mese prima della scadenza e dovrà essere accompagnata dall'ipotesi di una nuova piattaforma o da proposte di modifica presentate e concordate dalle parti. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. in caso di mancata disdetta si intenderà rinnovato di tre mesi in tre mesi e continuerà a produrre i propri effetti anche dopo lo scadere dei contratto collettivo nazionale del comparto, salvo diverse esplicite disposizioni contrattuali o previsioni di legge. Le disposizioni contrattuali continuano a produrre i loro effetti fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.

 

 

1.4 Procedure di verifica dell'attuazione

 

Ogni sei mesi le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione complessiva delle disposizioni contrattuali e, a seconda dei casi, per valutarne i risultati. Per tali fini l'Amministrazione si impegna a fornire alla controparte ogni utile elemento neces­sario alla verifica ed alla valutazione. I risultati delle verifiche e le valutazioni saranno oggetto, ma volta l'anno, di apposita relazione che le parti sottoscrivono ed inviano al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

 

1.5 Interpretazione autentica delle clausole contrattuali.

 

Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

La richiesta deve far riferimento a singoli problemi specifici oggetto dell'incontro. L'incontro avviene entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti.

L'eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa con effetto dall'inizio della vigenza del contratto decentrato e produce gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93.

 

2. RELAZIONI SINDACALI

 

2.1 Sistema delle relazioni sindacali

 

Si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale ed al D. Lgs. 29/93 per quanto non previsto dal presente contratto decentrato in particolare per gli istituti dell'Informazione, dell'Esame e della Consultazione.

 

a) Informazione

 

‑ Sulle materie indicate dall'art.7, comma 2 del CCNL l'Amministrazione fornisce l'informazione preventiva inviando, 15 giorni prima dell'attuazione dei provvedimenti, la documentazione relativa alle RSU (dopo la loro costituzione) e alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e, se ne fanno esplicita richiesta, alle rappre­sentanze di cui agli artt. 6 e 13 del CCNL.

‑ Sulle materie indicate dall'art. 7, comma 3 del CCNL l'Amministrazione fornisce l'informazione entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti alle rappre­sentanze sindacali.

‑ L'Amministrazione fornisce alle OO.SS. la relativa documentazione, gli ordini del giorno delle riunioni degli organi collegiali (Senato accademico, Consiglio di Ammini­strazione) contestualmente all'invio ai relativi componenti.

 

b) Esame congiunto

 

Su richiesta di una delle parti di cui al punto 2.1.a, l'Amministrazione si impegna a ga­rantire l'esame congiunto delle materie secondo criteri e procedure stabilite dall'art.10 del D.Lgs 29/93 e dall'art8 del C.C.N.L.

L'Amministrazione si impegna inoltre a garantire l'esame congiunto su ogni altra mate­ria ritenuta di interesse comune dalle parti firmatarie del presente accordo.

 

e) Consultazione

 

L'Amministrazione provvede, ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L., ad informare preventivamente i soggetti sindacali di cui al punto 2.1.a.

Entro 10 giorni dall'informativa inviata, l'Amministrazione consulta, nell'ambito di specifici incontri, le rappresentanze aventi titolo per l'acquisizione dei loro pareri. Della consultazione viene redatto apposito verbale.

 

3. TRATTAMENTO ACCESSORIO

 

3.1 Premessa

 

Il presente contratto recepisce e modifica l'accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS d'Ateneo CGIL, CISL e UIL, sottoscritto in data 23/9/1996, riconfermandone la va­lidità degli intenti.

Gli Istituti che seguono non si applicano al personale "strutturato" ai fini dell'assistenza.

 

3.2 Finanziamento del fondo

 

Per l'anno 1997 l'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio, calcolato secondo la disciplina prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. e integrato dalle somme previste dal CCNL per il biennio economico '96/97, è pari a Lire 2.697.480.000=, comprensivo delle economie dei precedenti.

 

3.3 Ripartizione dei fondo tra i diversi istituti

 

La distribuzione concordata risulta la seguente:

 

Produttività collettiva e miglioramento

servizi                                                               1.650.000.000

(articolazioni dell'orario e turni)

 

Indennità di posizione                                            53.000.000

 

Premi per qualità prestazione individuale                 60.000.000

 

Condizioni di disagio, oneri o rischio o

in­dennità di reperibilità                                          656.480.000

 

Lavoro straordinario                                            160.000.000

 

Progetti finalizzati                                                 118.000.000

 

Totale                                                            2.697.480.000

 

Al personale con contratto a tempo parziale le indennità vengono corrisposte in pro­porzione al regime d'impegno adottato.

 


3.4 Produttività collettiva e miglioramento dei servizi

 

3.4.1 Articolazioni dell'orario di lavoro e turni

 

Ai dipendenti che, compatibilmente con le esigenze della struttura di lavoro, scelgono un orario tra quelli sotto prospettati, sono attribuiti incentivi nelle misure indicate. Vengono fatti salvi gli istituti relativi alla flessibilità d'orario e personale, previsti dalla circolare 1.10.1996.

 

Orario settimanale                 n° giornate incentivate            importi unitari

                                                       per settimana          <= VII qf           > VII qf

su 6 giorni (8.00 ‑ 14.00)

 

su 5 giorni (8.00 ‑ 15.12)

 

su 5 giorni

   (4 giorni: 8.00 ‑ 16.00                              4                         12.000            16.000

   1 giorno: 4 ore)

 

su 6 giorni + 1 rientro (8,00 ‑ 17.00)

      con sabato alternato                              1                         12.000            16.000

 

su 5 giorni 8 ‑ 14 con due

      rientri 14.00 ‑ 17.00                               2                         12.000            16.000

 

su 5 giorni

      3 giorni 8.00 ‑ 15.12                              2                         12.000            16.000

      2 giorni 10.00 ‑ 17.12

 

Orario mensile                      n° giornate incentivate              importi unitari

                                                                per mese            <‑‑ VII qf          > VII qf

 

n. 3 settimane: 8.00 ‑ 15.12

n. 1 settimana: 5 giorni 12.00‑18.00

                     + sabato 8.00‑14.00                     5                     20.000          25.000

 

n. 2 settimane: 8.00 ‑ 15.12

n. 2 settimane: 5 giorni 12.00‑18.00                  10                     22.000          27.000

                     + sabato 8.00‑14.00

 


Turni mensili

 

L'Amministrazione centrale individuerà i servizi per i quali è necessario ricorrere alla turnazione del personale oltreché i dipendenti turnisti.

 

n. 2 settimane orario su 5 giorni 7.00 ‑ 14.12

n. 2 settimane orario su 5 giorni 12.48 ‑ 20.00

oppure

n. 3 settimane orario su 5 giorni 7.00 ‑ 14.12

n. 1 settimane orario su 5 giorni 12.48 ‑ 20.00

L'importo unitario per turno pomeridiano ammonta a lire 35.000= lorde

 

3.4.2 Indennità di presenza

 

Indennità da corrispondere al dipendente per ogni giorno di presenza, nella misura di L. 1900 per i livelli dal II al VII e di L. 2.100 per i livelli VIII e IX e per il 1° e 2° ruolo speciale.

 


3.5 VARIAZIONI DAL 1. 10. 1997

 

Per effetto dell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione e OO.SS. d'Ateneo in data 26/9/1997, a decorrere dal 1.10.1997 la quota di salario accessorio non utilizzato alla stessa data, pari alla somma complessivamente ammontante a L. 600.500.000 (vedi sottostante prospetto) viene utilizzata per: a) incrementare la misura dell'indennità per l'articolazione dell'orario di lavoro; b) introdurre l'indennità di professionalità (in so­stituzione dell'indennità di presenza).

 

Indennità di posizione                                            53.000.000

 

Premi per qualità prestazione individuale                 60.000.000

 

Condizioni di disagio, oneri o rischio o

in­dennità di reperibilità relativamente a

indennità meccanografica (264.000.000) e

incremento indennità di rischio                             334.000.000

(70.000.000)

 

Indennità di presenza                                             35.500.000

 

Progetti finalizzati                                                 118.000.000

 

Totale                                                              600.500.000

 

3.5.1 ‑ Lavoratori Socialmente Utili

 

Quanto è in seguito indicato si applica, dal 1.10.1997, anche al personale in cassa integrazione e in sussidio impegnato a tempo determinato presso l'Ateneo in progetti per lavori socialmente utili, salvo condizioni particolari che saranno regolamentate nell'ambito della disciplina dei singoli istituti.

 

3.5.2 Produttività collettiva e miglioramento servizi (articolazioni dell'orario di lavoro e indennità di turno): nuovi valori dell'indennità dal 1.10.1997.

 

Orario settimanale                 n° giornate incentivate            importi unitari

                                                       per settimana                <‑‑ VII qf       > VII qf

 

su 6 giorni (8.00 ‑ 14.00)                            =                             =                  =

 

su 5 giorni (8.00 ‑ 15.12)

 

su 5 giorni

   (4 giorni: 8.00 ‑ 16.00                               4                        18.000            22.000

   1 giorno: 4 ore)

 

su 6 giorni + 1 rientro (8.00 ‑ 17.00)

      con sabato alternato                              1                        18.000            22.000

   I

su 5 giorni 8 ‑ 14 con due

      rientri 14.00 ‑ 17.00                               2                        18.000            22.000

 

su 5 giorni

      3 giorni 8.00 ‑ 15.12                              2                        18.000            22.000

      2 giorni 10.00 ‑ 17.12

 

Orario mensile                            giornate incentivate         importi unitari

                                                                per mese            <‑‑ VII qf        > VII qf

 

n. 3 settimane: 8.00 ‑ 15.12

 

n. 1 settimana: 5 giorni 12.00‑18.00

                     + sabato 8.00‑14.00                     5                     26.000          31.000

 

n. 2 settimane: 8.00 ‑ 15.12

n. 2 settimane: 5 giorni 12.00‑18.00                  10                     28.000          33.000

                     + sabato 8.00‑14.00

 


Turni mensili

n. 2 settimane: orario su 5 giorni 7.00‑ 14.12

n. 2 settimane:orario su 5 giorni 14.00‑ 20.00 + sabato

oppure

n. 3 settimane: orario su 5 giorni 7.00- 14.12

n. 1 settimane: orario su 5 giorni 14.00 ‑ 20.00 + sabato

L'importo unitario per turno pomeridiano ammonta a lire 41.000= lorde

 

3.5.3 Indennità di professionalità

 

In armonia con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi dell'Ateneo, a fronte di una utenza studentesca ammontante per l'A.A. 1996/97 a 19.500 unità e valutata in cre­scita per i prossimi anni accademici viene stabilita un'indennità mensile fissa, da cor­rispondersi con decorrenza 1.10.1997, che segue le riduzioni di stipendio previste dalla normativa vigente per la retribuzione ordinaria, nelle misure sotto indicate:

 

Liv. II‑III‑IV                         L . 150.000

Liv. V ‑ VI                            L. 170.000

Liv. VII ‑ VIII                       L. 190.000

Liv. IX e I e II R.S.               L. 220.000

 

Tale indennità riassorbe l'indennità di presenza attribuita fino al 30.9.1997 e non si applica al personale assunto con contratto a tempo determinato.

 

3.5.4 Indennità di sportello (Segreterie studenti)

 

A decorrere dal 1.10.1997 per i turni di apertura degli sportelli viene riconosciuta un'indennità pari a L. 25.000 per turno da attribuire a tutti gli operatori che assicurano la loro disponibilità ad alternarsi agli sportelli. L'indennità è subordinata alla effettiva presenza nel giorno di apertura ed è incompatibile con l'indennità per articolazione dell'orario nei giorni di doppia apertura degli sportelli.

 

3.5.5 Indennità di funzione

 

Non si applica al personale assunto con contratto tempo determinato e ai lavoratori dei progetti di L.S.U.

L'indennità di funzione viene corrisposta alle unità di personale che per incarico o provvedimento formale, adottato ai sensi del D. lgs.vo 29/93, sono state preposte alla diretta responsabilità di strutture, atti o procedimenti complessi che potrebbero com­portare delle responsabilità personali per le quali possano essere chiamati a rispondere in sede penale o civile o di danno erariale.

L'indennità mensile prevista per le funzioni di coordinamento di ripartizione e di se­conda qualifica è di L. 150.000= lorde.

Per le funzioni connesse alla responsabilità di ufficio è fissata in L. 110. 000= mensili lorde.

Le parti concordano di esaminare in sede di contrattazione decentrata, al fine di de­terminare l'onere e autorizzarne la spesa, eventuali altre funzioni di eguale responsabilità prive di atto formale alla data del 1.10.1997.

Le parti concordano di addivenire al più presto alla definizione di un progetto di ristrutturazione di uffici e servizi in cui siano chiari i criteri di assegnazione delle fun­zioni e delle responsabilità del personale.

 

3.5.6 Indennità per la conduzione di automezzi

 

Con decorrenza 1.10.1997 viene corrisposta un'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza, destinata al personale addetto al servizio di conduzione quale ri­conoscimento delle condizioni di disagio, pari al L. 5.000 lorde che non sarà erogata nei giorni in cui viene corrisposta l'indennità di turno (L. 41.000).

 

3.5.7 Indennità meccanografica

 

Tale indennità, che viene attribuita con decorrenza 1.11.1997, spetta a tutti i dipen­denti che, per effetto dell'organizzazione del lavoro della struttura cui afferiscono, usano attrezzature informatiche dotate di monitor per non meno del 50% della durata della giornata lavorativa. I responsabili delle strutture devono certificare mensilmente gli elenchi del personale avente diritto. La misura dell'indennità è fissata in L. 3.000= lorde giornaliere, è legata all'effettiva presenza ed è incompatibile con le altre indenni­tà di disagio o rischio, nonché con l'indennità di funzione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle strutture.

 

3.5.8 Indennità di rischio di laboratorio

 

Con decorrenza 1.10.1997 detta indennità viene incrementata, per le diverse catego­rie di rischio, di L. 4.000= lorde per giorno di presenza, da sommare all'indennità ero­gata attualmente ai sensi della L. 146/75.

 

3.5.9 Custodi

 

Con decorrenza 1.10.1997 viene corrisposto un gettone di intervento pari a L. 30.000 per effettiva prestazione lavorativa autorizzata dall'Amministrazione Centrale, al di fuori degli obblighi contrattuali stabiliti dall'apposito disciplinare.

 

3.5.10 Reperibilità

 

L'istituto della reperibilità deve servire per assicurare l'intervento di un tecnico per eventuali improvvise condizioni che possano procurare danno al patrimonio dell'Università al di fuori dell'orario ordinario di servizio.

Le strutture che hanno necessità di tale istituto debbono essere individuate e ricevere preventiva autorizzazione, previa verifica in sede di contrattazione decentrata. Qualora autorizzata, la struttura (o le eventuali strutture consorziate) predisporrà la turnazione mese per mese tra gli addetti a loro volta autorizzati; detta turnazione deve essere pre­ventivamente inviata all'Amministrazione che ne curerà l'affissione.

A decorrere dal 1.10.1997 l'indennità sarà pari a £. 50.000 per turno notturno e/o fe­stivo diurno, e a L. 70.000 per turno notturno festivo.

Qualora vi sia necessità di intervento, questo deve essere assicurato con ragionevole tempestività, tale da non comportare il verificarsi di quei consistenti ed evitabili danni che si vogliono evitare con tale istituto. L'intervento verrà retribuito a titolo di lavoro straordinario in ragione della durata, con l'aggiunta di 30 minuti, forfetariamente calco­lati, per il percorso di andata, più 30 minuti per il percorso di ritorno.

Ciascun addetto non può superare cinque turni mensili, tranne nei mesi dì luglio ed agosto, allorquando il tetto sarà di dieci turni nell'intero periodo dei due mesi. I turni mensili vanno pubblicati e controfirmati dal responsabile prima dell'inizio del mese a cui si riferiscono. Ciascun addetto non può percepire più di una indennità per giorno e comunque per ogni turno non può essere previsto più di un addetto.

 

3.5.11 Servizio di piccola manutenzione.

 

A decorrere dal 1.10.1997 viene corrisposta una indennità giornaliera legata alla effet­tiva presenza di £. 5.000 lorde a tutto il personale adibito a lavori di piccola manuten­zione degli stabili, che non sarà erogata nei giorni in cui viene corrisposta l'indennità di turno (L. 41.000).

 

3.5.12 Perequazioni

 

Al personale beneficiario delle integrazioni tabellari e delle indennità perequative di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL, competono le indennità contemplate dal presente contratto decentrato nelle misure previste per le qualifiche immediatamente superiori.

 

3.5.13 Norma transitoria ‑Residui

 

I residui non utilizzati del fondo per l'anno 1997 saranno calcolati e distribuiti dopo nuova contrattazione tra le parti.

 

3.6 Servizio sostitutivo della mensa

 

Il servizio è erogato, sotto forma di ticket, in favore del personale che effettua un ora­rio effettivo di lavoro giornaliero superiore a 7 ore ed una sospensione del lavoro non inferiore a 30' minuti, atta a consentire il necessario recupero delle condizioni psico­fisiche del dipendente e ad evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi dannoso per la salute.

L'interruzione del lavoro non deve iniziare prima delle ore 12.00 e non deve finire oltre le ore 16.00 e non deve essere, di norma, collocala eccessivamente a ridosso dell'inizio o della fine dell'orario giornaliero del dipendente, per non determinare monconi di orario di lavoro improduttivi.

Il valore del ticket è fissato in L. 5.500= dal 1.1.1997 al 30.9.1997 e in L. 9.900= dal 1.10.1997.

I ticket dovranno essere spendibili su tutto il territorio della provincia di Roma.

 

Circa la distribuzione dei ticket per il '97 verrà richiesta al Magnifico Rettore la puntualizzazione di quanto inizialmente dichiarato negli incontri del settembre u.s.

 

Roma, 11.12.1997

 

Per la parte pubblica                                          Per la parte sindacale

IL RETTORE                                                              CGIL

 

CISL

 

UIL

 

RdB‑CUB

 


Dichiarazione a verbale dei Magnifico Rettore

 

Richiamando le premesse dell'accordo del 26.9.1997, quanto alla correlazione che deve esservi tra strategie di incentivazione e raggiungimento, per la parte di com­petenza del personale tecnico e amministrativo, degli obiettivi prefissati nella direzione del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi dell'ateneo, si conferma che la finalità prioritaria rimane la crescita dell'utenza studentesca, ammontante per l'A.A. 96/97 a 19.500 studenti.

 

‑ Qualora emergesse la necessità di effettuare manovre di riequilibro tra gli istituti o emergessero dati preoccupanti dal monitoraggio della spesa dell'ultimo trimestre '97 agli effetti della loro estensione all'intero 1998, le OO.SS. saranno immediatamente convocate per l'esame della situazione concretamente verificatasi..

 

‑ i residui non utilizzati del fondo per il salario accessorio per il corrente anno potran­no essere ridistribuiti con gli stessi criteri stabiliti per il '97, ovvero potranno essere impiegati per gli eventuali riequilibri tra gli istituti.

 

‑ Quanto al problema specifico dei ticket (servizio sostitutivo della mensa), viene assunto l'impegno di reperire la somma massima possibile per il trimestre ott. ‑ dic. c.a.

Tuttavia, considerato il notevole incremento della spesa registratosi nel mese di otto­bre, nel quale risulta essere stato distribuito un numero triplo di ticket rispetto al mese precedente, viene assunto l'ulteriore impegno di riesaminare il problema per il 1998.

 

IL RETTORE

 


Ordine dei giorno proposto dal RETTORE

 

A pochi giorni dall'applicazione, per l'anno in corso, dell'accordo sul trattamento accessorio nella sua totalità, viene avvertita la necessità di una verifica approfondita degli effetti che gli istituti introdotti stanno producendo.

In particolare, un'analisi delle modificazioni che sono intervenute sulle retribuzioni delle diverse categorie professionali sarà necessaria per mettere in luce eventuali disequilibri che l'accordo potrebbe, accidentalmente, aver prodotto.

 

Inoltre, sarà necessaria anche una verifica delle distorsioni che, interpretazioni diversificate dell'applicazione di alcuni istituti, sembrano aver causato in casi in cui, di fatto, sono venute a determinarsi disuguaglianze di trattamento a parità di condizioni. Tali situazioni renderebbero pertanto indispensabile ed indilazionabile una puntuale regolamentazione dell'utilizzo degli istituti introdotti e, particolarmente, di quelli relativi all'indennità per articolazione dell'orario di lavoro e dell'accesso al servizio sostitutivo della mensa.

 

Meritano inoltre un esame particolare i riflessi che l'applicazione del contratto decentrato ha prodotto nel rapporto con le categorie professionali del personale strutturato per l'assistenza sanitaria.

 

Per quanto affermato sopra, riconfermando ancora una volta l'accordo del 26.9.1997, sia nei contenuti, sia nelle premesse, si dichiara l'impegno alla ripresa della trattativa per l'anno 1998 nei tempi immediatamente successivi all'acquisizione dei dati necessari alle verifiche da compiersi.

 

Il RETTORE