REGOLAMENTO DI MOBILITA' - PREMESSA

 

Per la Rdb l’applicazione del Regolamento di Mobilità è stato uno degli obiettivi primari da raggiungere. L’argomento è stato affrontato già dai primi incontri che i rappresentanti della RdB ebbero nel 1987 con il Direttore Amministrativo. Secca e indicativa è stata la sua risposta: “I regolamenti sono fatti per non essere osservati”.  All’inizio di quest’anno finalmente si riesce ad affrontare l’argomento in trattativa decentrata: le rappresentanze sindacali chiedono spiegazioni per un regolamento approvato in C.d.A. cinque anni fa, ma applicato solo per pochi mesi. La parte amministrativa accetta che i trasferimenti interni siano regolamentati, ma solo se si modifica il Regolamento esistente, che ritiene non applicabile così com’è. Si arriva quindi ad un accordo: la vecchia Commissione di Mobilità, integrata dal rappresentante della RdB e delle RSU, dovrà discutere le modifiche da apportare per definire il nuovo Regolamento. E’ quindi una Commissione deliberativa e non propositiva. La Commissione si riunisce, lavora con proficuità, grazie soprattutto alla perfetta sintonia di vedute tra il rappresentante RdB e CGIL e per un eccesso di partecipazione democratica la parte sindacale della Commissione chiede che l’articolato concordato sia portato in ratifica in trattativa decentrata. Nell’ultima riunione RSU, gli eletti CGIL (presenti poi in trattativa) si complimentano per il risultato ottenuto. In contrattazione, però, avviene il voltafaccia: la CGIL aderisce alla proposta della CISL, che chiede il rinvio dell’approvazione del Regolamento per adeguarlo al nuovo contratto (firmato soltanto il giorno dopo la trattativa) che prevede nuove relazioni sindacali. La RdB dichiara immediatamente la sua contrarietà (e così la UIL), poiché nell’interesse dei lavoratori ritiene non accettabile un ulteriore regime di mobilità selvaggia ed arbitraria nel momento in cui finalmente si è riusciti a concordare l’applicazione di un regolamento che in definitiva pone dei paletti alle decisioni amministrative e che, prevedendo una banca dati pubblica dei posti vacanti, dovrebbe facilitare la mobilità interna. La discussione si inasprisce, si chiedono spiegazioni alla CISL, il cui rappresentante esplicita il vero obiettivo della sua proposta, condiviso quindi di chi vi aderisce: il Regolamento prevede una Commissione di Mobilità costituta per la rappresentanza dei lavoratori anche da un delegato RdB, mentre nel nuovo contratto di lavoro nelle relazioni sindacali si parla di sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, quindi fuori la RdB dalla Commissione e …le esigenze dei lavoratori possono aspettare chissà ancora per quanto tempo. La RdB dopo un totale irrigidimento, propone di accettare il rinvio a condizione che vengano bloccati i trasferimenti per motivi di servizio in corso, poiché questi dovranno essere disciplinati dalla Commissione in vigore. Il delegato del Rettore, intenzionato a trovare una soluzione tra le due posizioni, propone in attesa dell’adeguamento del nuovo Regolamento al contratto, che sia fissata una data (17 luglio) per valutare le richieste di mobilità giacenti in Amministrazione con la Commissione vigente (quindi con la presenza RdB) che applicherà il vecchio Regolamento in via transitoria. Tutti si dichiarano d’accordo con la proposta e la sottoscrivono.

 

 

 

Modifiche proposte al testo approvato dal C.d.A. nella seduta del 12/07/1997 (in neretto)

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA'  INTERNA

DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

 

Art. 1

1.1 - Il seguente regolamento disciplina la mobilità interna, cioè tra i vari settori dell’Ateneo, del personale già ivi assegnato, sia nel rispetto del profilo e della qualifica dei personale interessato che della migliore utilizzazione delle risorse del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

1.2 - Per settori dell'Ateneo si intendono tutte le strutture organizzative dell’Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche.

 

Art. 2

2.1 - Il Rettore (M.R.) nomina una "Commissione per la mobilità interna  del personale tecnico-amministrativo", che deve esaminare tutte le proposte e le domande di mobilità interna, di cui ai successivi articoli, e presentare il proprio parere.

2.2 - La Commissione sarà formata da cinque membri di nomina rettorale,  da quattro membri designati dalle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello d'Ateneo e da un membro della RSU.

2.3 - La Commissione viene rinnovata ogni tre anni.

2.4 - La Commissione si riunirà ogni tre mesi in seduta ordinaria e può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta del M.R. per esigenze  dell'Amministrazione o per richiesta dei due terzi dei componenti della Commissione stessa.

2.5 – Per essere valide le presenze alle riunioni debbono essere, in prima convocazione, di almeno tre rappresentanti di nomina rettorale e tre membri designati, mentre, in seconda convocazione, di non meno di sei rappresentanti sul totale dei dieci.

2.6 - Il parere espresso dalla Commissione su singole proposte di mobilità interna può essere acquisito dal M.R. o respinto. Nel primo caso verrà emesso il relativo provvedimento. Qualora il parere dovesse essere ritenuto non congruo dal M.R, verrà avviata una seconda procedura d’esame da parte della Commissione perché si avanzi un secondo parere che,  se espresso a maggioranza di sei membri, diventa vincolante.

A tale riesame non soggiace l’eventuale provvedimento che interessa le figure di VII livello, a cui è attribuito incarico di responsabilità con provvedimento formale,  e di VIII livello o superiore.

Nell’eventualità di modifiche dell’ordinamento professionale, la Commissione prenderà in esame l’individuazione delle figure di responsabilità previste.  

 

Art. 3

3.1 – La mobilità deve, di norma,  effettuarsi all'interno dell'area funzionale.

3.2 - I provvedimenti che implicano la mobilità interna tra profili o aree professionali diverse debbono essere disposti nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 24-9-1981 e dal DPR 319/1990 e dalle eventuali successive modifiche.

 

Art. 4

4.1 - L'Amministrazione deve dare la più ampia pubblicità, mediante un albo depositato presso l’Ufficio del Personale non docente, alle esigenze riconosciute di personale da parte delle diverse strutture universitarie e sui posti disponibili, per permettere ai dipendenti di presentare eventuali richieste di mobilità interna.

 Ex 4.2    cassato

4.2 - Un piano generale riflettente la situazione di tutte le strutture organizzative dell’Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche è tenuto aggiornato dall'Ufficio personale non docente. Quest'ultimo deve inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco del personale richiedente la mobilità.

 

Art. 5

5.1 - Viste le ripercussioni sulla mobilità dei personale, eventuali proposte di strutturazione di nuovi servizi non debbono contenere contestualmente proposte di assegnazioni nominative di personale non docente, ma soltanto la necessità di personale non docente specificando il numero di unità e la relativa qualifica.

5.2 - Non appena dette proposte di strutturazione saranno approvate dagli organi competenti, si procederà alla mobilità a domanda oppure a nuove assegnazioni.

 

Art. 6

La mobilità interna può essere:

a. d'ufficio;

b. a domanda dell'interessato.

 

Art. 7 - Mobilità d'ufficio

7.1 – Può essere disposta, tra l’altro, per uno dei seguenti motivi e deve seguire le modalità previste dai commi dal 7.2 al 7.7:

 

a) nei casi di mancata copertura, dopo l’espletamento della  procedura di cui all'art. 8, dei posti dichiarati disponibili;

b) nei casi di migliore utilizzazione delle capacità professionali del personale;

c) nei casi di creazione di nuove strutture operative e modifica delle competenze che comportino lo spostamento del personale tra sedi esterne o tra il comprensorio di Tor Vergata e una delle sedi esterne;

7.2 - Sono necessarie le relazioni dei responsabili delle strutture interessate, che motivino le necessità dell’assegnazione.

7.3 - Ai sensi del capo terzo della Legge 7.8.90 n° 241, la proposta, motivata, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha una settimana di tempo dalla ricezione della comunicazione per far conoscere il proprio parere. Trascorso tale termine, si ritiene l'interessato favorevole.

7.4 - Se l'interessato è favorevole, l’Amministrazione emana il provvedimento.

7.5 - Se l'interessato non ha dato il proprio assenso, la proposta viene inviata alla Commissione per la mobilità, insieme alle controdeduzioni dell'interessato, per il parere.

7.6 - La mobilità interna d'ufficio temporanea deve seguire lo stesso iter, non deve prevedere una durata superiore al periodo di particolare eccezionalità per il quale è stata disposta e comunque, di norma, deve riguardare un periodo massimo di sei mesi. Superato tale limite, deve essere ripercorso l’iter procedurale previsto nei punti 7.3, 7.4 e 7.5.

7.7 - Per quanto riguarda il personale di VIII livello e superiore, la mobilità viene stabilita, valutate le caratteristiche professionali del dipendente, in rapporto alle esigenze della singola unità operativa di cui l’interessato è responsabile e di quella ricevente.

 

Art. 8 - Mobilità interna a domanda

8.1 - La domanda motivata  deve essere inoltrata per via gerarchica.

8.2 - Il responsabile è tenuto a inoltrarla all'Ufficio del personale entro il limite massimo di dieci giorni, corredandola del proprio parere.

8.3 - Il dipendente che presenta la domanda  non è autorizzato a chiedere preventivi pareri ufficiali al responsabile dell'unità presso la quale aspira ad essere assegnato.

Ex 8.4 cassato

8.4 - Il M.R. per comprovata esigenza, sentito il parere della Commissione, può proporre una destinazione differente da quanto richiesto dal dipendente stesso. In tale evenienza il dipendente può ritirare la domanda entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta di destinazione.

8.5 - Le domande  debbono essere valutate dalla Commissione per la mobilità anche attraverso la valutazione di titoli professionali o di servizio al fine di valorizzare le capacità professionali del lavoratore. Inoltre, per procedere o meno, si dovrà tenere conto di alcuni parametri di riferimento, tra cui:

- il numero di provvedimenti di mobilità a domanda già ottenuti (in negativo);

- l'anzianità di servizio del dipendente, sia complessiva che relativa alla permanenza  nell'ultimo  

posto di lavoro;

- eventuali controindicazioni di carattere sanitario per particolari lavori;

- eventuali condizioni personali o familiari dell'interessato.

8.6 - Le domande di mobilità interna avranno la priorità rispetto ai trasferimenti da altri Atenei.

8.7 - Nel caso vi sia il nulla osta del responsabile di appartenenza, l’Amministrazione può procedere al trasferimento dopo aver ricevuto il parere della Commissione.

8.8 - Il dipendente che ha ottenuto il provvedimento di mobilità presso la struttura richiesta si impegna a rimanervi per un tempo minimo di tre anni, fatto salvo il verificarsi di condizioni eccezionali.

8.9 - Nel caso che il responsabile della struttura di appartenenza chieda il reintegro di una unità di personale, in sostituzione, e tale compensazione non sia possibile, in presenza di gravi motivi del richiedente, il M.R. può deliberare circa la possibilità dell'ufficio di fare provvisoriamente a meno dell’unità in questione, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

8.10 - La non accettazione della domanda di trasferimento dovrà essere comunicata per iscritto.

Ex 8.11 cassato.

 

Art. 9

9.1 - Tutte le domande da e per altre sedi interne debbono essere sottoposte al parere della Commissione.

 

Art. 10

10.1 - Il presente regolamento dovrà essere riesaminato in caso di nuove disposizioni di legge in materia di mobilità.

10.2 - Il presente regolamento potrà essere modificato, acquisito il parere delle OO.SS. maggiormente rappresentate nell'ambito dell'Ateneo, in ordine a particolari esigenze strutturali e organizzative che potrebbero presentarsi.

 

Art. 11

11.1 - Nei riguardi delle notizie riservate, utili per la definizione delle pratiche di cui al presente regolamento, i componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, ai sensi delle normative vigenti.