REGOLAMENTO DI MOBILITA' -
PREMESSA
Per la Rdb l’applicazione del Regolamento di
Mobilità è stato uno degli obiettivi primari da raggiungere. L’argomento è
stato affrontato già dai primi incontri che i rappresentanti della RdB ebbero
nel 1987 con il Direttore Amministrativo. Secca e indicativa è stata la sua
risposta: “I regolamenti sono fatti per non essere osservati”. All’inizio di quest’anno finalmente si
riesce ad affrontare l’argomento in trattativa decentrata: le rappresentanze
sindacali chiedono spiegazioni per un regolamento approvato in C.d.A. cinque
anni fa, ma applicato solo per pochi mesi. La parte amministrativa accetta che
i trasferimenti interni siano regolamentati, ma solo se si modifica il
Regolamento esistente, che ritiene non applicabile così com’è. Si arriva quindi
ad un accordo: la vecchia Commissione di Mobilità, integrata dal rappresentante
della RdB e delle RSU, dovrà discutere le modifiche da apportare per definire
il nuovo Regolamento. E’ quindi una Commissione deliberativa e non propositiva.
La Commissione si riunisce, lavora con proficuità, grazie soprattutto alla
perfetta sintonia di vedute tra il rappresentante RdB e CGIL e per un eccesso
di partecipazione democratica la parte sindacale della Commissione chiede che
l’articolato concordato sia portato in ratifica in trattativa decentrata. Nell’ultima
riunione RSU, gli eletti CGIL (presenti poi in trattativa) si complimentano per
il risultato ottenuto. In contrattazione, però, avviene il voltafaccia: la CGIL
aderisce alla proposta della CISL, che chiede il rinvio dell’approvazione del
Regolamento per adeguarlo al nuovo contratto (firmato soltanto il giorno dopo
la trattativa) che prevede nuove relazioni sindacali. La RdB dichiara
immediatamente la sua contrarietà (e così la UIL), poiché nell’interesse dei
lavoratori ritiene non accettabile un ulteriore regime di mobilità selvaggia ed
arbitraria nel momento in cui finalmente si è riusciti a concordare
l’applicazione di un regolamento che in definitiva pone dei paletti alle
decisioni amministrative e che, prevedendo una banca dati pubblica dei posti vacanti,
dovrebbe facilitare la mobilità interna. La discussione si inasprisce, si
chiedono spiegazioni alla CISL, il cui rappresentante esplicita il vero
obiettivo della sua proposta, condiviso quindi di chi vi aderisce: il
Regolamento prevede una Commissione di Mobilità costituta per la rappresentanza
dei lavoratori anche da un delegato RdB, mentre nel nuovo contratto di lavoro
nelle relazioni sindacali si parla di sindacati maggiormente rappresentativi a
livello nazionale, quindi fuori la RdB dalla Commissione e …le esigenze dei
lavoratori possono aspettare chissà ancora per quanto tempo. La RdB dopo un
totale irrigidimento, propone di accettare il rinvio a condizione che vengano
bloccati i trasferimenti per motivi di servizio in corso, poiché questi dovranno
essere disciplinati dalla Commissione in vigore. Il delegato del Rettore,
intenzionato a trovare una soluzione tra le due posizioni, propone in attesa
dell’adeguamento del nuovo Regolamento al contratto, che sia fissata una data
(17 luglio) per valutare le richieste di mobilità giacenti in Amministrazione
con la Commissione vigente (quindi con la presenza RdB) che applicherà il
vecchio Regolamento in via transitoria. Tutti si dichiarano d’accordo con la
proposta e la sottoscrivono.
Modifiche proposte al testo approvato dal C.d.A.
nella seduta del 12/07/1997 (in neretto)
DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
1.1 - Il seguente regolamento disciplina la mobilità interna, cioè tra i vari settori dell’Ateneo, del personale già ivi assegnato, sia nel rispetto del profilo e della qualifica dei personale interessato che della migliore utilizzazione delle risorse del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.
1.2 - Per settori dell'Ateneo si intendono tutte le strutture organizzative
dell’Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei
Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche.
2.1 - Il Rettore (M.R.) nomina una "Commissione per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo", che deve esaminare tutte le proposte e le domande di mobilità interna, di cui ai successivi articoli, e presentare il proprio parere.
2.2 - La Commissione sarà formata da cinque membri di nomina rettorale, da quattro
membri designati dalle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) maggiormente
rappresentative a livello d'Ateneo e da
un membro della RSU.
2.3 - La Commissione viene rinnovata ogni tre anni.
2.4 - La Commissione si riunirà ogni tre mesi in
seduta ordinaria e può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del
Presidente o su richiesta del M.R. per esigenze dell'Amministrazione o per richiesta dei due terzi dei componenti
della Commissione stessa.
2.5 – Per essere valide
le presenze alle riunioni debbono essere, in prima convocazione, di almeno tre
rappresentanti di nomina rettorale e tre membri designati, mentre, in seconda
convocazione, di non meno di sei rappresentanti sul totale dei dieci.
2.6 - Il parere espresso dalla Commissione
su singole proposte di mobilità interna può essere acquisito dal M.R. o
respinto. Nel primo caso verrà emesso il relativo provvedimento. Qualora il
parere dovesse essere ritenuto non congruo dal M.R, verrà avviata una seconda
procedura d’esame da parte della Commissione perché si avanzi un secondo parere
che, se espresso a maggioranza di sei
membri, diventa vincolante.
A tale riesame non
soggiace l’eventuale provvedimento che interessa le figure di VII livello, a
cui è attribuito incarico di responsabilità con provvedimento formale, e di VIII livello o superiore.
Nell’eventualità
di modifiche dell’ordinamento professionale, la Commissione prenderà in esame
l’individuazione delle figure di responsabilità previste.
3.1 – La
mobilità deve, di norma,
effettuarsi all'interno dell'area funzionale.
3.2 - I provvedimenti
che implicano la mobilità interna
tra profili o aree professionali diverse debbono essere disposti nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 24-9-1981 e dal
DPR 319/1990 e dalle eventuali successive modifiche.
Art. 4
4.1 - L'Amministrazione deve dare la più ampia pubblicità, mediante un albo depositato presso l’Ufficio del Personale non docente, alle esigenze riconosciute di personale da parte delle diverse strutture universitarie e sui posti disponibili, per permettere ai dipendenti di presentare eventuali richieste di mobilità interna.
Ex 4.2
– cassato
4.2 - Un piano generale riflettente la situazione di
tutte le strutture organizzative
dell’Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei
Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche
è tenuto aggiornato dall'Ufficio personale non docente. Quest'ultimo deve
inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco del personale richiedente la mobilità.
Art. 5
5.1 - Viste le ripercussioni sulla mobilità dei
personale, eventuali proposte di strutturazione di nuovi servizi non debbono
contenere contestualmente proposte di assegnazioni nominative di personale non
docente, ma soltanto la necessità di personale non docente specificando il
numero di unità e la relativa qualifica.
5.2 - Non appena dette proposte di strutturazione
saranno approvate dagli organi competenti, si procederà alla mobilità a domanda oppure a nuove assegnazioni.
Art. 6
La mobilità
interna può essere:
a. d'ufficio;
b. a domanda dell'interessato.
Art. 7 -
Mobilità d'ufficio
7.1 – Può
essere disposta, tra l’altro, per uno dei seguenti motivi e deve seguire
le modalità previste dai commi dal 7.2 al 7.7:
a) nei casi di mancata copertura, dopo l’espletamento della
procedura di cui all'art. 8, dei posti dichiarati disponibili;
b) nei casi di migliore utilizzazione delle capacità
professionali del personale;
c) nei casi di creazione di nuove strutture
operative e modifica delle competenze che
comportino lo spostamento del personale tra sedi esterne o tra il comprensorio
di Tor Vergata e una delle sedi esterne;
7.2 - Sono necessarie le relazioni dei responsabili delle strutture interessate, che motivino le necessità dell’assegnazione.
7.3 - Ai sensi del capo terzo della Legge 7.8.90 n°
241, la proposta, motivata, deve essere portata a conoscenza dell'interessato,
il quale ha una settimana di tempo dalla ricezione della comunicazione per far
conoscere il proprio parere. Trascorso tale termine, si ritiene l'interessato
favorevole.
7.4 - Se l'interessato è favorevole, l’Amministrazione emana il provvedimento.
7.5 - Se l'interessato non ha dato il proprio assenso, la proposta viene inviata alla Commissione per la mobilità, insieme alle controdeduzioni dell'interessato, per il parere.
7.6 - La
mobilità interna d'ufficio temporanea deve seguire lo stesso iter, non deve
prevedere una durata superiore al periodo di particolare eccezionalità per il
quale è stata disposta e comunque, di norma, deve riguardare un periodo massimo
di sei mesi. Superato tale limite, deve
essere ripercorso l’iter procedurale previsto nei punti 7.3, 7.4 e 7.5.
7.7 - Per quanto riguarda il personale di VIII
livello e superiore, la mobilità
viene stabilita, valutate le caratteristiche professionali del dipendente, in
rapporto alle esigenze della singola unità operativa di cui l’interessato è
responsabile e di quella ricevente.
Art. 8 -
Mobilità interna a domanda
8.1 - La domanda motivata deve essere inoltrata per via gerarchica.
8.2 - Il responsabile è tenuto a inoltrarla
all'Ufficio del personale entro il limite massimo di dieci giorni, corredandola
del proprio parere.
8.3 - Il dipendente
che presenta la domanda non è
autorizzato a chiedere preventivi pareri ufficiali al responsabile dell'unità
presso la quale aspira ad essere assegnato.
8.4 - Il M.R. per comprovata esigenza, sentito il
parere della Commissione, può proporre una destinazione differente da quanto
richiesto dal dipendente stesso. In tale evenienza il dipendente può ritirare
la domanda entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta di
destinazione.
8.5 - Le domande
debbono essere valutate dalla Commissione per la mobilità anche
attraverso la valutazione di titoli professionali o di servizio al fine di
valorizzare le capacità professionali del lavoratore. Inoltre, per procedere o
meno, si dovrà tenere conto di alcuni parametri di riferimento, tra cui:
- il numero di provvedimenti di mobilità a domanda
già ottenuti (in negativo);
- l'anzianità di servizio del dipendente, sia
complessiva che relativa alla permanenza
nell'ultimo
posto di lavoro;
- eventuali controindicazioni di carattere sanitario
per particolari lavori;
- eventuali condizioni personali o familiari
dell'interessato.
8.6 - Le domande di mobilità interna avranno la
priorità rispetto ai trasferimenti da altri Atenei.
8.7 - Nel caso vi sia il nulla osta del responsabile
di appartenenza, l’Amministrazione
può procedere al trasferimento dopo aver ricevuto il parere della Commissione.
8.8 - Il dipendente che ha ottenuto il provvedimento di mobilità presso la struttura richiesta si impegna a rimanervi per un tempo minimo di tre anni, fatto salvo il verificarsi di condizioni eccezionali.
8.9 - Nel caso che il responsabile della struttura
di appartenenza chieda il reintegro di una unità di personale, in sostituzione,
e tale compensazione non sia possibile, in presenza di gravi motivi del richiedente,
il M.R. può deliberare circa la possibilità dell'ufficio di fare
provvisoriamente a meno dell’unità in
questione, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
8.10 - La non accettazione della domanda di
trasferimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Ex 8.11
cassato.
9.1 - Tutte le domande da e per altre sedi interne debbono essere sottoposte al
parere della Commissione.
Art. 10
10.1 - Il presente regolamento dovrà essere riesaminato in caso di nuove
disposizioni di legge in materia di mobilità.
10.2 - Il presente regolamento potrà essere
modificato, acquisito il parere
delle OO.SS. maggiormente rappresentate nell'ambito dell'Ateneo, in ordine a
particolari esigenze strutturali e organizzative che potrebbero presentarsi.
Art. 11
11.1 - Nei riguardi delle notizie riservate, utili
per la definizione delle pratiche di cui al presente regolamento, i componenti
della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, ai sensi delle normative
vigenti.