Testo approvato dal C.d.A. nella seduta del
12/07/1997
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
REGOLAMENTO
SULLA MOBILITA'
DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Art. 1
1.1 - Il seguente regolamento disciplina i
trasferimenti, tra i vari settori operativi, del personale già ivi assegnato,
sia nel rispetto del profilo e della qualifica dei personale interessato che
della migliore utilizzazione delle risorse del personale amministrativo e
tecnico dell'Ateneo.
1,2 - Per settori operativi dell'Ateneo si
intendono tutte le unità operative della Amministrazione centrale
(Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali
e di Servizio, delle Biblioteche.
Art. 2
2.1 - Il Rettore (MR.) nomina una
"Commissione per la mobilità dei personale tecnico-amministrativo",
che deve esaminare tutte le proposte e le domande di trasferimento di cui ai
successivi articoli e presentare il proprio parere al M.R.
2.2 - La Commissione sarà formata da tre
membri di nomina rettorale e da tre membri designati dalle Organizzazioni
sindacali (00.SS.) maggiormente rappresentative a livello d'Ateneo.
2.3 - La Commissione viene rinnovata ogni tre
anni.
2.4 - La Commissione si riunirà ogni tre mesi
in seduta ordinaria e può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del
Presidente o su richiesta del M.R. per esige e dell'Amministrazione o per
richiesta dei due terzi dei componenti della Commissione stessa.
2.5 - I pareri espressi dalla Commissione
verranno acquisiti dal M.R. al fine dell'emissione del relativo provvedimento.
Art. 3
3.1 - 1 trasferimenti debbono, di norma,
essere effettuati all'interno dell'area funzionale.
3.2 - I trasferimenti che implicano la
mobilità tra profili o aree professionali diverse debbono essere effettuati nel
rispetto di quanto previsto dal DPCM 24-9-1981 e dal DPR 319/1990.
Art. 4
4.1 - L'Amministrazione deve dare la più
ampia pubblicità alle esigenze di personale da parte delle diverse strutture
universitarie e sui posti vacanti, per permettere ai dipendenti di presentare
eventuali richieste di trasferimento.
4.2 - Sono inoltre considerati vacanti i
posti del personale cessato o dimissionario o trasferito ad altra sede.
4.3 - Un piano generale riflettente la situazione
di tutti i settori operativi è tenuto aggiornato dall'Ufficio personale non
docente. Quest'ultimo deve inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco
del personale richiedente il trasferimento.
Art. 5
5.1 - Viste le ripercussioni sulla mobilità
dei personale, eventuali proposte di strutturazione di nuovi servizi o di
ristrutturazione di servizi esistenti non debbono contenere contestualmente
proposte di trasferimento nominative di personale non docente, ma soltanto la
necessità di personale non docente specificando il numero di unità e la
relativa qualifica.
5.2 - Non appena dette proposte di
strutturazione o ristrutturazione saranno approvate dagli organi competenti, si
procederà ai trasferimenti a domanda oppure a nuove assegnazioni.
Art. 6 - Tipo di trasferimento
I trasferimenti possono essere:
a. trasferimenti d'ufficio;
b. trasferimenti d'ufficio temporanei;
c. trasferimenti a domanda dell'interessato.
Art. 7 - Trasferimenti d'ufficio
7.1 - I trasferimenti d'ufficio possono
essere disposti per uno dei seguenti motivi:
a) in caso di mancata copertura, secondo la
procedura di cui all'art. 8, dei posti dichiarati vacanti.
b) migliore utilizzazione delle capacità
professionali del personale;
c) creazione di nuove strutture operative o
ristrutturazione di uffici o modifica delle competenze;
7.2 - Sono necessarie le relazioni dei
responsabili delle strutture interessate, che motivino le necessità del
trasferimento.
73 - Ai sensi del capo terzo della Legge
7.8.90 n° 241, la proposta di trasferimento, motivata, deve essere portata a
conoscenza dell'interessato, il quale ha una settimana di tempo dalla ricezione
della comunicazione per far conoscere il proprio parere. Trascorso tale
termine, si ritiene l'interessato favorevole alla proposta.
7.4 - Se l'interessato è favorevole, il M.R.
procede al trasferimento.
7.5 - Se l'interessato non ha dato il proprio
assenso, la proposta viene inviata alla Commissione per la mobilità, insieme
alle controdeduzioni dell'interessato, per il parere.7.6 - Il trasferimento
d'ufficio temporaneo deve seguire lo stesso iter, non deve prevedere una durata
superiore al periodo di particolare eccezionalità per il quale è stato disposto
e comunque, di norma, deve riguardare un periodo massimo di sei mesi
7.7 - Per quanto riguarda il personale di
VIII livello e superiore, il trasferimento viene stabilito, valutate le
caratteristiche professionali del dipendente,. in rapporto alle esigenze della
singola unità operativa di cui è responsabile e di quella a cui viene
trasferito.
Art. 8
- Trasferimenti a domanda
8.1 - La domanda motivata di trasferimento
deve essere inoltrata per via gerarchica.
8.2 - Il responsabile è tenuto a inoltrarla
all'Ufficio del personale entro il limite massimo di dieci giorni, corredandola
del proprio parere
8.3 - Il personale che presenta la domanda dì
trasferimento non è autorizzato a chiedere preventivi pareri ufficiali ai
responsabili dell'unità presso la quale aspira ad essere trasferito.
8.4 - L'Amministrazione potrà procedere alla
richiesta di parere non vincolante del responsabile dell'ufficio dove il
dipendente potrebbe essere trasferito.
8.5 - Il M.R. per comprovata esigenza di
servizio, sentito il parere della Commissione, può proporre una destinazione
differente da quanto richiesto dal dipendente stesso. In tale evenienza il
dipendente può ritirare la domanda entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della proposta di destinazione. In caso di non accettazione della
proposta da parte dei dipendente, lo stesso non potrà presentare una nuova domanda
di trasferimento entro i successivi sei mesi.
8.6 - Le domande di trasferimento debbono
essere valutate dalla Commissione per la mobilità anche attraverso la
valutazione di titoli professionali o di servizio al fine di valorizzare le
capacità professionali del lavoratore. Inoltre, per procedere o no al
trasferimento, si dovrà tenere conto di alcuni parametri di riferimento, tra
cui: - il numero di trasferimenti a domanda già ottenuti (in negativo);
- l'anzianità di servizio del dipendente, sia
complessiva che relativa alla permanenza nell'ultimo posto di lavoro;
- eventuali controindicazioni di carattere
sanitario per particolari lavori; - eventuali condizioni personali o familiari
dell'interessato.
8.7 - Le domande di trasferimento interno
avranno la priorità sia rispetto ai trasferimenti da altre sedi che nei
riguardi di assegnazioni di unità di nuova assunzione.
8.8 - Nel caso vi sia il nulla osta del
responsabile di appartenenza, il M.R. può procedere al trasferimento dopo aver
ricevuto il parere della Commissione.
8.9 - Il dipendente che ha ottenuto il
trasferimento al posto richiesto si impegna a rimanere presso il nuovo ufficio
per un tempo minimo di tre anni, fatto salvo il verificarsi di condizioni
eccezionali.
8.10 - Nel caso che il responsabile della
struttura di appartenenza chieda il reintegro di una unità di personale, in
sostituzione, e tale compensazione non sia possibile, in presenza di gravi
motivi del richiedente, il M.R. può deliberare circa la possibilità
dell'ufficio di fare provvisoriamente a meno del dipendente che chiede il
trasferimento.
8.11 - Per quanto riguarda il personale di
VIII livello e superiore, il trasferimento viene stabilito, valutate le
caratteristiche professionali dei dipendente,. in rapporto alle esigenze della
singola unità operativa di cui è responsabile e di quella a cui viene
trasferito.
8.12 - La non accettazione della domanda di
trasferimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Art. 9
9.1 - Tutte le domande da e per altre sedi
debbono essere sottoposte al parere della Commissione.
Art. 10
10.1 - Il presente regolamento dovrà essere
rivisto in caso di nuove disposizioni di legge in materia di mobilità.
10.2 - Il presente regolamento potrà essere
variato, sentito il parere delle OO.SS. maggiormente rappresentate nell'ambito
dell'Ateneo, in ordine a particolari esigenze strutturali e organizzative che
potrebbero presentarsi.
Art. 11
11.1 - I componenti della Commissione sono
tenuti al segreto d'ufficio, nei riguardi delle notizie riservate utili per la
definizione delle pratiche di cui al presente regolamento, ai sensi delle
normative vigenti.