BOZZA DI LAVORO DEL 6/5/2002: IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ - SECONDO BIENNIO ECONOMICO

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Ccnl, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale del comparto delle Università destinatario del Ccnl stipulato il 9 agosto 2000

Art.2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 64 del Ccnl 9 agosto 2000 relativo al primo biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella...., alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate tabelle .... .

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella ....... ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo.

ART. 4

Finanziamento per il trattamento accessorio

Sono confermate le modalità di definizione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9 agosto 2000

A decorrere dal ……. il fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 67 è incrementato di £ ......

ART.5

Permessi Retribuiti

L'art. 30, comma 2, del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 é sostituito come segue:

"A domanda del dipendente possono essere concesse nell'arco dell'anno n. 12 ore complessive di permesso, utilizzabili in modo frazionato per visite mediche, terapie ed esami diagnostici propri o ragioni personali o familiari documentate mediante autocertificazione.

ART. 6

Congedi parentali

L'art. 31 del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è cosi sostituito:

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs.n. 151/2001.

2.Nel periodo di astensione obbligatoria, prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs.n. 151/200 1, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso Decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o, in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, in conformità alla disciplina di cui all'art.34, comma 8, lett. a), del CCNL 9-8-2000.

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs.151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art.32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 15 1/200 1, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione di qualsiasi indennità collegata all'effettiva prestazione di servizio.

5. Nei casi previsti dall'art. 47, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente e cumulativamente di giorni trenta, retribuiti con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.

7. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.39 del D.Lgs. n. 151/200 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.39 possono essere utilizzate anche dal padre.

ART.7

Congedi per la formazione

L'art. 32, comma 3, del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito dal seguente articolo:

"1. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al l'Amministrazione d appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

3. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 1 e secondo la disciplina di cui ai commi seguenti.

4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

5. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.

6. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

ART.8

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

ART.9

Norme comuni sulle aspettative

1 . Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del D.Lgs. n. 151/200 1.

2. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio immediatamente. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del comma 2.

ART.10

Diritto allo studio

L'art. 32, comma 4, del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito dal presente articolo:

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 2 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

3.Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

4.Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 2, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

5.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

6.Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

7.Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

8.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 3 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 30 del Ccnl 9 agosto 2000.

Art.11

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1.Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti assunti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 34, comma 8, del CCNL 9 agosto 2000; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;

a) b)concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

b) c)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

c) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti o affini entro il secondo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Le università o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza o da alcolismo cronico qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

ART. 12

Lavoro notturno

1. I contratti collettivi integrativi potranno prevedere per il personale degli Osservatori Astronomici un orario di lavoro plurisettimanale, individuando un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite di cui all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532.

2.Al di fuori del caso previsto dal comma precedente restano ferme le norme contenute nel d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532.

ART.13

Arbitrato e Conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001.

ART. 14

Previdenza complementare

1.Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M del 20 dicembre 1999.

2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti …………………, a condizione di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo.

ART. 15

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395, le Università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nel l'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

ART. 16

Sistema di valutazione

1. Il sistema di valutazione previsto dall'art. 58 del Ccnl 9 agosto 2000 si applica anche nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti ed è effettuata secondo le modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 58.

ART.17

Valutazione anzianità di servizio

1. Ai dipendenti si applica, per fini compatibili con la normativa contrattuale vigente, la disciplina prevista dall'art. 16 della legge 808/77.

ART.18

Trattamento di trasferta

1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta pari a:

L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta.

Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;

c) un'indennità supplementare pari al 5 % del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;

f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede;

g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, del CCNL del 9 agosto 2000 - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.

2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43. 100. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L.85.700, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.

3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

5. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

6. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

7. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

8. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell' amministrazione.

10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

Art.19

Mansioni del lavoratore

Il comma 8 dell'art. 24 del CCNL 9 agosto 2000 è cosi sostituito: " Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente dell'art.24 del Ccnl 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del Ccnl 2002-2005".

Art. 20

Collaboratori ed esperti linguistici

1. Nel processo formativo universitario, che si fonda su due componenti, l'una di carattere accademico mirata allo sviluppo del "sapere" e l'altra a carattere di addestramento formativo mirata allo sviluppo del "saper fare" in termini di adeguate abilità, i collaboratori ed esperti linguistici concorrono all'insegnamento linguistico attraverso attività formative del secondo carattere, diverse da quelle specifiche della docenza universitaria, dirette a sviluppare nei discenti le necessarie abilità e competenze linguistiche e culturali per il "saper comunicare", perseguendo gli obiettivi didattici determinati dagli organi accademici competenti secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.

Pertanto e' istituita la figura professionale di collaboratore ed esperto linguistico, inquadrata nella categoria D/1 prevista dal Ccnl 1998/2001, con la posizione economica iniziale.

2. I compiti del personale di cui al comma 1 sono i seguenti:

- lo svolgimento di attività formative diverse da quelle specifiche della docenza universitaria, secondo quanto stabilito dai competenti organi Accademici in sede di programmazione didattica, perseguendo in autonomia culturale e professionale gli obiettivi didattici;

- verifica e valutazione dell'apprendimento ovvero del livello di conoscenza della lingua secondo quanto stabilito dal regolamento didattico;

- ricevimento e assistenza agli studenti e laureandi;

- attività di tutorato per singoli studenti, in particolare assistenza nelle redazione di elaborati, tesi e tesine;

- selezione, preparazione e cura del materiale didattico; selezione di materiale didattico e bibliografico da acquistare;

- partecipazione a riunioni di lavoro ed a iniziative di studio e aggiornamento professionale organizzate dall'Ateneo ovvero autorizzate dai competenti organi;

- ogni altra attività necessaria per rendere efficace l'offerta formativa di lingue straniere, professionalmente equivalente a quelle sopra menzionate, disposte dagli organi competenti per la programmazione didattica.

3. E' dovere del personale di cui al presente articolo il costante studio e aggiornamento al fine di verificare il contenuto e metodi di insegnamenti alla luce delle discipline scientifiche di riferimento. L'Ateneo assume le iniziative di studio e di aggiornamento necessarie perché ciò avvenga.

4. Il personale del presente articolo può partecipare all'attività in conto terzi dell'Ateneo partecipando alla ripartizione degli utili.

5. Il personale del presente articolo in missione autorizzata dall'amministrazione fuori della propria ordinaria sede di servizio ha diritto al trattamento di missione nella misura prevista per il personale appartenente alla categoria D.

6. Il personale di lingua madre italiana che svolge lo stesso lavoro nei corsi per stranieri organizzati dalle Università italiane è regolato dalla medesima disciplina.

7.L'assunzione di detto personale avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle Università secondo i rispettivi ordinamenti. Tali selezioni dovranno prevedere una riserva di posti per il personale già in servizio.

8. I contratti individuali dei collaboratori ed esperti linguistici, in corso all'entrata in vigore del presente Accordo, sono prorogati fino alla conclusione della procedura della prima tornata concorsuale di cui al comma 7, se con scadenza antecedente l'anzidetta conclusione; diversamente restano in vigore fino alla loro scadenza naturale, ove il titolare del contratto non abbia superato la selezione stessa.

9.In particolare ai collaboratori ed esperti linguistici viene riconosciuta, nell'ambito della categoria D/1, l'anzianità di servizio antecedente l'immissione in ruolo mediante attribuzione di una progressione economica per classi triennali, da riconoscere a partire dai CEL con tre anni di anzianità maturata nell'Università di titolarità, ovvero - previa presentazione della relativa documentazione - in altri atenei, anche nella figura di lettore ex art. 28 DPR 382/80.

In particolare si prevedono 5 classi :

I Anzianità superiore a 3 euro

classe anni

II Anzianità superiore a 6 euro

classe anni

III Anzianità superiore a 9 euro

classe anni

IV Anzianità superiore a 12 euro

classe anni

V Anzianità superiore a 15 euro

classe anni

Non vengono computati ai fini dell'attribuzione del trattamento in parola, i periodi di aspettativa senza assegni.

Non si matura la classe nel periodo di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo dell'anzianità si considera come decorrenza per gli ex lettori la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 DPR 382/80. Non vengono computate le interruzioni per motivi riconducibili alla volontà dell'interessato. All'anzianità di servizio nell'Università viene sommato l'eventuale periodo di servizio, purché prestato senza demerito, di lettore ex art. 28 D.P.R. 382/80 c/o come CEL ex art. 4 L. 236/95 (o precedenti decreti legge) presso atenei italiani, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art 4 della L. 236/95

 

 

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DAL CENTRO NAZIONALE SNUR CGIL

2.1 – CCNL Comparto Università: Comunicato stampa unitario

Le Organizzazioni Sindacali CGIL-SNUR, CISL UNIVERITA’, UIL-PA, CSA di CISAL, SNALS-CISAPUNI, stigmatizzano l’atteggiamento dilatorio assunto dalla CRUI per la emanazione dell’atto di indirizzo necessario per l’avvio e la sottoscrizione del CCNL relativo al secondo biennio economico del comparto università, unico contratto del pubblico impiego non concluso.

Tale atteggiamento, di fatto, vanifica le aspettative dei lavoratori e crea un crescente ed inutile stato di tensione.

Tutto ciò nonostante gli impegni assunti, in proposito, dal Ministero dell’Università e dal Ministero della Funzione Pubblica in occasione degli accordi raggiunti negli incontri avuti con le predette OO.SS..

Le OO.SS., infine, attiveranno tutte le procedure del caso per conoscere con estrema chiarezza l’uso delle risorse destinate al secondo biennio economico prima citato.

Roma, 18/7/2002