COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO UNIVERSITA’

Atto di indirizzo per il CCNL – Università,

quadriennio normativo 2006 – 2009, biennio economico 2006/2007

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene emanato il presente  atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e al biennio  economico 2006 – 2007, in linea con il "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi  contrattuali 2006-2009" adottato dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore nella seduta  dell’11 aprile 2007, recependone i principi e gli obiettivi prioritari.

Pertanto, per quanto non previsto dal presente atto di indirizzo, si richiama il citato documento.

1. Premessa.

Nelle trattative l'ARAN è invitato ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento sulle linee generali e sulle  priorità dei rinnovi contrattuali 2006 – 2009", in attuazione agli indirizzi contenuti nel "Memorandum  d’intesa sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"del 18 gennaio 2007,  nonché a quanto previsto nell’Intesa "Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche",  sottoscritta il 6.4.2007 e nell’ "Intesa per un’azione pubblica a sostegno della conoscenza" del 27 .6.2007.

L’ARAN informerà costantemente la CRUI, Comitato di settore per il comparto Università, ai sensi del  citato art. 47,c. 2 del d.lgs n.165/2001, sullo svolgimento delle trattative.

L’ARAN eviterà di regola, salvo oggettive necessità incorse nell’ambito del negoziato ovvero in relazione  alle peculiari esigenze che potrebbero intervenire in forza di leggi o provvedimenti normativi successivi, di rinviare a sessioni negoziali successive la definizione di istituti contrattuali.

L’ARAN, sul fronte redazionale, curerà la predisposizione di un unico testo contrattuale che disciplini tutti  gli istituti in modo organico e sistematico evitando il rinvio a disposizioni di contratti precedenti e richiami a  leggi o a regolamenti che costringano il lettore alla ricerca dei testi citati.

L’ARAN curerà altresì che linguaggio e i termini utilizzati siano semplici e comprensibili, intervenendo  sull’omogeneità terminologica e evitando per quanto possibile l’uso di termini tecnici

Sarebbe infine auspicabile che si provvedesse all’omogeneizzazione dei diversi criteri di classificazione  professionale adottati nei vari comparti, con riguardo, in particolare, alle categorie utilizzate nel comparto  universitario (B,C, D, EP) anche al fine di agevolare la mobilità tra comparti mediante un’automatica  corrispondenza tra profili professionali.

 

Benefici economici relativi al biennio 2006-2007

2.1 Quadro di riferimento macroeconomico

Al riguardo occorre esporre, in via preliminare, il contesto normativo-finanziario in cui si inserisce il sistema  di finanziamento degli Atenei.

In particolare l’art. 52 del d.d.l. finanziaria 2008 istituisce uno specifico fondo (550 mln euro per il 2008,  550 mln euro per il 2009) destinato, tra l’altro, a "concorrere" agli oneri per gli adeguamenti retributivi per il  personale docente e per i rinnovi contrattuali. L’art. 95 al comma 8 prevede per le università, in deroga  all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per dare completa attuazione alle  intese e agli accordi fra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego (6 aprile 2007 e 29 maggio 2007)  che i maggiori oneri di personale del biennio economico 2006-2007 siano a carico dello Stato per 205  milioni di euro e 39 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2008 e 2009. Per il biennio economico 2008-2009 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, compresi i maggiori oneri del personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto

 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (docenti universitari) sono inclusi nel Fondo di cui all’art. 52, comma 1,  del presente d.d.l., fondo destinato altresì a interventi in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria  e per altre iniziative inerenti il sistema universitario. Dal combinato disposto di cui agli articoli citati emerge  che lo Stato concorre soltanto al pagamento degli oneri relativi ai rinnovi del CCNL e che la consistenza del  Fondo, al netto peraltro del previsto riallineamento tra quanto iscritto nella Legge 296/2006 (finanziaria  2007) in tabella C tra FFO 2007 e FFO 2008, non consente la totale copertura dei predetti oneri.

Nell’ambito delle risorse disponibili per il personale del comparto università, con riferimento al biennio  economico 2006-2007, la quota relativa al personale del comparto assicurerà benefici modulabili, per  ciascuno degli anni del biennio, in coerenza con le indicazioni della legge finanziaria e dei documenti  correlati.

Circa la modulazione e la quantificazione dei benefici economici di regime, l’ARAN dovrà tener conto,  durante l’iter della trattativa, degli impegni assunti dal Governo nell’Intesa del 6 aprile 2007 e nell’Accordo  del 29 maggio 2007 .

In particolare:

    1. -  per l’anno 2006 restano confermate le risorse previste dalla legge n. 266/2005, corrispondenti al costo   dell’indennità di vacanza contrattuale;

-

 per gennaio 2007 sono complessivamente attribuibili incrementi retributivi pari al tasso di inflazione programmata del 2% con assorbimento del costo della vacanza contrattuale;

-

 dal 1° febbraio 2007 sono previsti i benefici retributivi previsti pari al 4.46 %. assicurando, oltre i tassi di inflazione programmata del biennio, un ulteriore incremento retributivo dello

 0,76%.

 

Al riguardo si precisa che la retrodatazione all’1/2/2007 dei benefici pari al 4.46 %, previsti invece nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2006-2009" a decorrere da gennaio  2008, è legata all’applicazione dell’art.15,c.4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.

Per quel che concerne la destinazione dei benefici economici una quota delle risorse disponibili, comunque  non inferiore allo 0,5 % degli incrementi retributivi, dovrà essere destinata alla contrattazione integrativa per  l’incentivazione della produttività e per il conseguente incremento delle correlate componenti della  retribuzione accessoria, anche al fine di dare concreta attuazione ai contenuti dell’Intesa sul lavoro pubblico  e sulla riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni sottoscritta il 6 aprile 2007 e dell’ Intesa del 27  giugno 2007.

L’ARAN, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del d.lgs n.165 del 2001, allegherà alla relazione tecnica un prospetto recante il numero dei dipendenti in servizio e l’incremento medio delle retribuzioni lorde unitarie  per ciascun anno di validità del contratto.

 

2.2. Vincoli per la contrattazione integrativa

Gli incrementi di regime del biennio non potranno superare, complessivamente, il 4,46% comprensivo della  quota da destinare alla produttività nell’ambito della contrattazione integrativa. Ulteriori incrementi  retributivi sarebbero infatti non compatibili con gli obiettivi ed i vincoli di finanza pubblica. Pertanto la  percentuale di risorse da destinare ad incremento della produttività, da individuare nell’ambito del 4,46%,  non potrà in alcun modo essere integrata, costituendo il limite massimo di beneficio riconoscibile per il  biennio 2006-2007.

Si richiama inoltre l’ulteriore stringente vincolo previsto per le Università dall’articolo 1, comma 189, della  legge n. 266 del 2005, in materia di fondi per la contrattazione integrativa.

 

3. Obiettivi del CCNL quadriennio normativo 2006-2009

3.1 Obiettivo generale

L’ARAN potrà avviare la trattativa tenendo conto dell’obiettivo generale che si ritiene prioritario: l’obiettivo  della qualità e dell’efficienza dei servizi e delle funzioni pubbliche, a beneficio di tutto il sistema Paese.

Questo obiettivo implica la necessità che le Amministrazioni Universitarie agiscano sempre più per

programmi e per progetti, quale metodologia ordinaria di lavoro e di organizzazione finalizzata all’ottimale  utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

Questo sistema richiede un efficiente apparato di controllo del prodotto e, quindi, un insieme di strumenti di  misurazione, verifica e incentivazione con l’adozione di opportune metodologie e strumenti che coinvolgano  anche gli utenti.

Conseguentemente è indispensabile il potenziamento di centri di responsabilità e meccanismi di valutazione  sul reale conseguimento degli obiettivi cui è legata la distribuzione delle risorse destinate alla produttività.

 

3.2 Obiettivi prioritari specifici

a) Tipologie di accesso alle Università

Occorre preliminarmente che venga rispettato il quadro delle fonti normative che regola la materia

dell’accesso, riservando alla potestà amministrativa quanto previsto dal titolo I del d.lgs 165/2001.

La definizione della pianta organica rientra nella potestà amministrativa viene definita nel rispetto delle  procedure previste negli autonomi ordinamenti degli Atenei; le organizzazioni sindacali sono coinvolte  attraverso l’istituto della consultazione prevista dall’art. 6 del d.lgs.165/2001.

Le Università definiscono sulla base delle dotazioni organiche la programmazione triennale del fabbisogno  di personale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 e 51 della Legge 449/97 e 1 ter della Legge  43/2005.

Le diverse tipologie di copertura dei posti previsti nella programmazione sono disciplinate in specifici Regolamenti di Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 17, c. 109 della Legge 127/97.

Concorso pubblico

Il concorso pubblico resta la modalità ordinaria di accesso alle Università per tutte le categorie, fatte salve le  assunzioni obbligatorie e quelle relative ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola  dell’obbligo.

Progressioni verticali

Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno (nella misura non inferiore al 50% e nel rispetto  delle procedure di programmazione degli accessi ed autorizzatorie previste dalla vigente normativa in tema),  il ricorso alle progressioni verticali dovrà rispondere alla necessità di maggiore efficienza  dell’Amministrazione mediante la valorizzazione del personale, oltre che a tenere conto delle esigenze di  contenimento dei costi.

La contrattazione collettiva in tema è tenuta al rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza

costituzionale e, in particolare, ad eliminare ogni forma di automatismo contrattuale ai fini delle progressioni  professionali, prevedendo che la progressione verticale si attui per quote  predeterminate di posti individuati all’interno della programmazione di fabbisogno del personale secondo le priorità e le esigenze di funzionamento dell’Amministrazione.

La programmazione della progressione verticale deve essere pertanto finalizzata alle esigenze funzionali e di  organizzazione dell’Amministrazione per garantire un innalzamento della qualità e dell’efficacia dei servizi  e il potenziamento di quelle strutture che assumono valore strategico in relazione al contesto normativo-finanziario cui si inserisce il CCNL (nell’attuale contesto ad es. Uffici statistici connessi al funzionamento degli organismi di valutazione, Uffici per il controllo di gestione, etc).

In generale va segnalata la necessità di evitare progressioni di massa per l’accesso a posizioni giuridiche più  elevate, senza tener conto delle effettive esigenze di certe professionalità. Si sta realizzando negli Atenei la  proliferazione delle categorie più elevate e la carenza di personale nelle categorie più basse. Questa  circostanza ricade in modo negativo sull’organizzazione del lavoro e sull’efficacia ed efficienza del servizio.

Va assicurata una reale selettività considerando, quale requisito di partecipazione, il titolo di studio previsto  per l’accesso dall’esterno, e, come titoli valutabili, l’esperienza professionale acclarata da adeguati titoli di  servizio e culturali secondo principi di effettiva meritocrazia che tengano conto della qualità della  prestazione resa negli anni di servizio.

Relativamente alle elevate professionalità (EP) si evidenzia la necessità di prevedere percorsi specifici per  l’accesso che tengano conto del possesso dei titoli di studio, adeguati alla funzione, e degli esiti della  valutazione periodica.

 Mobilità

Per agevolare la mobilità del personale del comparto universitario, anche in linea con le disposizioni innovative del d.d.l. finanziaria 2008, verranno individuati meccanismi contrattuali di sostegno e incentivazione.

Dovrà essere attivato un sistema che favorisca l'incontro fra la "domanda" di Amministrazioni con carenze  di personale e l' ''offerta'' di dipendenti che intendono cambiare collocazione, anche tra comparti diversi.

Vanno previsti appositi dispositivi contrattuali per permettere, prima dell’attivazione delle procedure di  mobilità, l’immissione in ruolo del personale in posizione di comando, come richiesto dalla legge (art. 30,  comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, del d.lgs n. 165 del 2001). Infatti, in presenza della volontà del dipendente,  l’Amministrazione che ne abbia l’interesse, può procedere al trasferimento nei propri ruoli del personale che  già presta servizio in posizione di comando e che ha maturato al suo interno la propria professionalità con  riferimento alle esigenze funzionali della stessa amministrazione.

 Stabilizzazione

Nell'ambito del contesto normativo che si delineerà dopo l’emanazione della Legge Finanziaria 2008 la  programmazione del personale negli Atenei dovrà tener conto anche dell’esigenza della progressiva scomparsa del "precariato" attivando, nel rispetto delle previsioni contenute nei rispettivi autonomi ordinamenti e dei principi generali dettati dalla normativa nazionale vigente, procedure di stabilizzazione per  il personale in possesso dei requisiti richiesti.

Le procedure di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo

determinato andranno attivate con procedure selettive, garanzie e vincoli in linea con quelli previsti dalla  scorsa finanziaria e secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n.30029 del 25 luglio 2007 (direttiva  specifica per le Università) diramata della Funzione Pubblica.

 

b)Forme di impiego flessibile del personale e tempo determinato.

Il ricorso a lavoro flessibile potrà avvenire esclusivamente nei casi di cui all’art. 36 d.lgs n. 165 del 2001 (attualmente in corso di sostanziale modifica in sede di d.d.l. finanziaria) in base a tipologie e a limiti  individuati nella contrattazione collettiva.

Circa le singole tipologie di flessibilità, in connessione con l’utilizzo delle nuove tecnologie, potrà essere  adeguatamente implementato l’utilizzo del telelavoro.

Il ricorso a contratti a tempo determinato va scoraggiato e avverrà all’interno dei vincoli disposti dalla Legge  Finanziaria, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL dovrà prevedere soluzioni e/o tipologie di assunzioni, compatibili con il quadro normativo

nazionale, per garantire il corretto funzionamento di strutture sperimentali (es. Aziende Agrarie, Orti Botanici, etc.) che utilizzano per le peculiari funzioni svolte personale stagionale.

c) Politiche retributive e produttività collettiva ed individuale

L’attuale regime retributivo è caratterizzato dall’abolizione di automatismi (l’art. 7, comma 5, del d.lgs  n.165 del 2001) e da meccanismi premiali di incentivazione della produttività (l’art. 45 del d.lgs. n.165 del  2001).

In particolare, in tale prospettiva occorrerà rafforzare le politiche di incentivazione del personale stimolando  la diligenza e l’apporto partecipativo di ciascun dipendente e attribuendo le risorse correlate ai risultati dei  meccanismi di valutazione.

I due fondi destinati al trattamento accessorio (art. 67 CCNL per le categorie B,C e D e art. 70 CCNL per la  categoria EP) dovranno contenere entrambi una parte destinata alla progressione orizzontale. Le risorse  destinate alla progressione orizzontale producono una decurtazione stabile del fondo. Le relative risorse  transitano sui capitoli di bilancio relativi alle spese fisse. Le medesime risorse utilizzate per la progressione  economica del personale sono riportate sui rispettivi fondi del trattamento accessorio quando il dipendente  effettua una passaggio di categoria per progressione verticale o cessa per altre ragioni.

 Progressione economica

Le risorse destinate alla progressione economica di cui all’art. 56 del CCNL nei rispettivi fondi del

personale sono finalizzate alla valorizzazione del personale.

Le relative procedure selettive, da attivarsi con cadenza biennale per il personale che ha maturato almeno tre  anni nella posizione economica immediatamente inferiore, devono basarsi su criteri predeterminati nei  CCNL che riguardino principalmente: titoli culturali e professionali, formazione certificata e pertinente,  arricchimento professionale comprovato e documentato, qualità della prestazione misurata secondo sistemi  di valutazione attivati negli Atenei.

 Produttività

Le risorse destinate alla produttività dovranno valorizzare il merito professionale ed il conseguimento di  obiettivi di efficienza, evitando, ad ogni modo, la distribuzione di risorse "a pioggia", sotto forma di  indennità fisse sganciate da ogni tipo di prestazione qualitativa aggiuntiva.

A tale riguardo, si evidenzia la necessità che la contrattazione collettiva individui criteri di tipo soggettivo e  meritocratico che disincentivino la tendenza, emergente in sede integrativa, ad una distribuzione a volte  eccessivamente indiscriminata delle risorse incentivanti; dall’altro si dovrà costituire e potenziare la  creazione di centri di responsabilità e di valutazione sul reale conseguimento degli obiettivi cui è legata la  distribuzione delle risorse stesse in modo che il giudizio del dirigente responsabile concorra a formare la  valutazione stessa.

 

E’ necessario creare adeguati meccanismi di verifica, misurazione e controllo, attraverso l’attivazione di  sistemi valutazione stabili secondo quanto già disposto dall’art. 58 del CCNL 1998/2001.

Una parte significativa della retribuzione accessoria deve quindi essere collegata al raggiungimento degli  obiettivi prefissati e alla realizzazione di progetti, ovvero all’effettivo svolgimento di attività obiettivamente  disagiate o dannose per la salute e/o pericolose per l’incolumità personale nonché agli obblighi di  reperibilità, o al rispetto di orari gravosi.

Il riconoscimento della componente retributiva premiale a carattere collettivo dovrebbe coinvolgere l’unità  amministrativa/organizzativa di livello dirigenziale per il conseguimento degli obiettivi assegnati, con un  significativo collegamento anche con la retribuzione premiale del dirigente. Questo collegamento crea una  maggiore spinta motivazionale da parte di tutti i dipendenti della struttura di riferimento nel raggiungimento  di un obiettivo comune, ciascuno nell’ambito dei propri ruoli e delle proprie responsabilità.

L’erogazione della componente retributiva a carattere premiale deve avvenire a consuntivo e mai in modo  generalizzato.

d) Risorse umane, professionalità, particolari posizioni organizzative

Nell’ambito dei contratti collettivi nazionali occorrerà valorizzare ed incentivare le professionalità

necessarie al processo di innovazione delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando a tali fini le risorse  destinate alla contrattazione integrativa. In particolare, dovrà essere dato adeguato risalto alle "posizioni  organizzative".

La retribuzione accessoria di tale personale (indennità di responsabilità), specificatamente quello di cat. D,  dovrà essere strutturata analogamente a quanto avviene per le cat. EP e i livelli dirigenziali, prendendo a   specifico riferimento soprattutto il livello di conseguimento degli obiettivi, precedentemente assegnati,  misurato attraverso il sistema di valutazione. L’indennità di responsabilità deve essere graduata anche in  relazione al tipo e al grado di responsabilità (amministrativa, contabile, etc.) della posizione organizzativa,  tenuto conto della complessità della struttura e delle funzioni correlate.

e) Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)

Il Contratto dovrà definitivamente e espressamente ribadire l’appartenenza dei collaboratori ed esperti linguistici al personale tecnico-amministrativo e confermare che il contratto di lavoro di questi dipendenti ha  la stessa configurazione giuridica del personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie  (B,C,D,EP).

E’ necessario chiarire in modo dettagliato le mansioni dei CEL, escludendo in modo tassativo funzioni di  docenza universitaria, e definire esattamente il trattamento giuridico ed economico correlandolo al tipo di  contratto di lavoro (numero di ore previste all’anno) al fine di uniformare il regime di questa categoria di  dipendenti presso tutte le Università, una volta monitorata l’effettiva applicazione della sentenza della Corte  di Giustizia in materia di "esperienza acquisita."

In sede di contrattazione integrativa di Ateneo potranno essere affrontate problematiche connesse alla specificità e alle peculiarità dei singoli Atenei, anche in materia di orario di lavoro.

Le predette esigenze scaturiscono dai contenziosi interminabili su tutto il territorio nazionale instaurati dai  CEL anche a causa del complesso quadro normativo di riferimento caratterizzato dal sedimentarsi nel tempo  di leggi e successive disposizioni contrattuali nonché da un utilizzo non sempre coerente che fanno alcune  Università di questa categoria di personale.

f) A.O.U.

Si evidenzia la necessità di dettare specifiche disposizioni per il personale che opera presso A.O.U.

procedendo a una verifica dei sistemi di classificazione esistenti e a una conseguente eventuale integrazione  della tabella di cui all’art. 28 per i profili ivi non contemplati.

Occorre inoltre fissare criteri generali sulle procedure di contrattazione integrativa e sulle delegazioni trattanti.

g) Formazione professionale.

Uno strumento per il raggiungimento dell’obiettivo generale esposto sub 3.1 è la formazione permanente e  l’aggiornamento professionale. Queste attività dovranno essere inserite all’interno di una programmazione e nel rispetto dei vincoli in materia dettati dalla Legge finanziaria 2007.

Alla formazione saranno destinate risorse adeguate in sede di bilancio di previsione e sarà assicurato al  personale il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione ed una programmazione delle  attività formative che tenga conto degli obiettivi istituzionali delle strutture.

La formazione professionale dovrà essere percepita non unicamente come strumento per progressioni interne, ma dovrà svolgere una funzione connessa alla valorizzazione del personale in vista del miglioramento dell’efficienza e della produttività dei servizi.

Nel comparto universitario, in fase di programmazione dell’evento formativo, si potranno utilizzare le potenzialità formative offerte dagli stessi Atenei, prevedendo la partecipazione dei dipendenti a corsi di  studio o a corsi singoli in coerenza con le singole professionalità e funzioni, individuando procedure e  modalità di rotazione che favoriscano la frequenza alle lezioni garantendo comunque la corretta funzionalità  delle strutture e dei servizi.

La formazione richiede un continuo monitoraggio per comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi del  personale in relazione alla tipologie di funzioni svolte. I corsi di formazione dovranno prevedere sempre  meccanismi di verifica finale per riscontrare l’efficacia e la qualità della formazione stessa.

In materia è stato istituito, come previsto dall'art. 24 del CCNL 27/1/2005, l'Ente Bilaterale della

Formazione con l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione per  il personale del comparto; questo andrebbe rivisitato in sede di rinnovo del CCNL e potenziato, anche alla  luce della mutata normativa e dei nuovi vincoli in materia di formazione introdotti dalla legge finanziaria  2007. Andrebbe riconosciuto un ruolo più incisivo di indirizzo per le politiche di formazione degli Atenei,  anche al fine di realizzare forme di coordinamento delle iniziative relative alla formazione volte anche al  contenimento e alla razionalizzazione dei costi.

h) Procedimento di valutazione

La valutazione dei dipendenti degli Atenei, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs n. 286 del 1999, avverrà  con periodicità definita in via generale dai contratti collettivi per tutte le categorie di personale.

La valutazione implica la realizzazione di un sistema stabile che preveda l’individuazione preventiva di  criteri generali, oggetto di informazione ai sindacati, sulla base dei quali determinare gli standard di rendimento richiesti.

Il sistema deve prevedere la partecipazione del valutato al processo valutativo attraverso modalità che  garantiscano un adeguato contraddittorio.

Ai risultati della valutazione è connessa l’attribuzione delle risorse premiali del trattamento accessorio.

Nel caso di valutazione negativa, salvo i riflessi connessi all’erogazione della parte premiale della

retribuzione, va prevista la possibilità per l’Amministrazione di assumere misure disciplinari o

sanzionatorie nel caso di scarso o nullo rendimento, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Analogamente sarà prevista la possibilità di segnalazione da parte dell’utenza delle conseguenze derivanti  dal rendimento di determinati uffici, anche sotto il profilo della congruità delle strutture alle funzioni.

i) Ruolo dei Comitati per le Pari Opportunità.

Per favorire la piena attuazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, i  CCNL dovranno valorizzare il ruolo dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO) mediante l’attribuzione di  compiti di monitoraggio sistematico sull’attuazione delle predette disposizioni e la previsione di un  confronto periodico con l’amministrazione sull’esito di tale monitoraggio.

l) Orario di lavoro e permessi

Il contratto collettivo per il quadriennio 2006-09 dovrà chiarire il rapporto sussistente fra orario di lavoro, di  servizio, di apertura al pubblico nonché gli istituti dell’articolazione dell’orario di lavoro, evitando  confusione, rispettivamente, fra i modelli di partecipazione e contrattazione, e, nell’ambito di quest’ultima,  della contrattazione nazionale e integrativa, favorendo le modalità maggiormente rispondenti alle necessità  dell’utenza.

Il CCNL chiarirà la portata, con carattere di generalità, delle normative sui permessi retribuiti di cui alla  legge n.53/2000, anche in relazione alla cumulabilità fra i permessi previsti dai vigenti CCNL "per  particolari motivi personali o familiari" e quelli di cui all’art. 4 della legge, afferenti alle ipotesi di "grave  infermità di un familiare", che rispondono al progetto del legislatore di assecondare l’assistenza a soggetti  deboli e/o svantaggiati.

m) Contrattazione collettiva integrativa.

L’ARAN provvederà a riconfermare la struttura delle relazioni sindacali come configurata nei precedenti  CCNL, atteso da una canto il ruolo di garanzia del contratto nazionale e dall’altro la funzione di  valorizzazione professionale dei dipendenti pubblici del contratto integrativo.

Si ritiene che la partecipazione all’attività organizzativa delle Amministrazioni, in sede integrativa e

nazionale, sia correttamente ed efficacemente realizzata dai modelli relazionali della consultazione, della  concertazione e dell’informazione nonché da organismi come comitati bilaterali, osservatori e commissioni.

La contrattazione integrativa si dovrà svolgere sulle materie e nelle modalità definite dal contratto nazionale  e dovrà essere finalizzata al conseguimento di risultati mirati alla qualità ed all’efficienza dei servizi.

Va inoltre realizzato l'Osservatorio per la contrattazione integrativa previsto dal d.lgs n. 165 del 2001.

Il contratto collettivo nazionale provvederà ad escludere forme di rinegoziazione a livello ecentrato di  materie regolate dal CCNL, indicherà procedure e tempi di apertura e chiusura delle trattative sugli accordi  integrativi in materia di salario di produttività e distinguerà la contrattazione dalle altre forme di  partecipazione sindacale che, senza dar luogo alla sottoscrizione di contratti collettivi, sono dirette a  realizzare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei dipendenti.

Occorre evitare confusione fra le materie oggetto, distintamente, di informazione, concertazione e

consultazione e materie oggetto di contrattazione, chiarendone preliminarmente l’ambito specifico.

Infine si evidenzia la necessità di prevedere nel CCNL meccanismi per evitare eccessive iscrepanze tra gli  accordi integrativi sottoscritti nei diversi Atenei con conseguenti sensibili disparità di trattamento, anche sul  fronte economico, tra dipendenti dello stesso comparto.

Il CCNL dovrà altresì prevedere misure di compensazione tra il personale afferente nelle strutture

amministrative e didattiche delle Università e il personale dei Dipartimenti al fine di evitare eccessive differenziazioni sul trattamento economico accessorio. In particolare appare necessario che il CCNL disponga espressamente che le prestazioni retribuite rese dai dipendenti nell’ambito di convenzioni conto  terzi debbano essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro (ovvero al di fuori delle 36 ore settimanali).

 

IL COMITATO DI SETTORE