COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO UNIVERSITA’

 

 

Secondo Atto di indirizzo per il CCNL – Università,

quadriennio normativo 2002 – 2005, biennio economico 2002/2003

 

 

 

 

Pur nel permanere delle gravi difficoltà finanziarie degli Atenei, causate da una  assolutamente insufficiente crescita delle risorse trasferite dallo Stato, il Comitato di settore del comparto Università ritiene opportuno che siano avviate le trattative con le OO.SS. quale segnale di responsabile attenzione alla componente della comunità universitaria, priva di un quadro normativo-economico aggiornato.

 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, viene emanato il presente atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 e al biennio economico 2002 – 2003, in linea con la direttiva intersettoriale, adottata per la tornata contrattuale in corso dall’Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 21 maggio del 2002, recependone i principi e gli obiettivi prioritari. Pertanto, per quanto non previsto dal presente atto di indirizzo, si richiama la citata direttiva intersettoriale.

 

L’ARAN potrà avviare la trattativa tenendo conto dei seguenti punti.

 

1)       Il confronto con gli ordinamenti degli altri comparti dovrà portare a superare il problema delle differenze retributive per le medesime funzioni, senza che ciò comporti oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili, pari all’incremento complessivo medio a regime del 5,66% delle retribuzioni. In tale quadro, potranno essere formulare proposte che, salvaguardando la specificità del lavoro negli Atenei, affrontino con gradualità il problema del corretto collocamento della categoria EP.

 

2)       Gli istituti delle progressioni orizzontali e verticali necessitano di messe a punto che considerino, per le prime, snellimenti delle procedure selettive e, per le seconde, meccanismi più rigorosi che evitino da un lato generalizzate spinte verso l’alto ma dall’altro anche lunghi “ristagni” specie se legati a blocchi nelle assunzioni.

Quanto sopra, nel rispetto dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e fermo restando che le procedure selettive per le progressioni economiche restano, comunque, a carico del fondo per le predette progressioni.

 

3)       Fermo restando l’indirizzo generale che lega al comparto il personale che opera presso strutture del SSN, l’applicazione – ancora incerta e frammentaria – del D.Lgs. 517/99 per la costituzione delle Aziende universitarie-ospedaliere e ospedaliero-universitarie con il conseguente coinvolgimento gestionale degli Atenei impone una revisione della materia riguardante tale personale. L’argomento va affrontato anche con l’introduzione di aspetti innovativi e più rispettosi del nuovo ruolo che le Università saranno chiamate ad assumere all’interno delle aziende non limitandosi alla equiparazione economica al fine di rendere meglio gestibili i rapporti all’interno delle nuove aziende. In ogni caso vanno previsti meccanismi che non permettano – con il nuovo assetto – alterazioni del rapporto economico tra Università e SSN.

La revisione della disciplina del personale che opera nelle strutture convenzionate con il SSN non deve, comunque, portare maggiori oneri per il SSN stesso.

 

4) Nell’ambito più ampio della formazione permanente lo strumento della formazione dovrà prevedere meccanismi finalizzati sia all’accrescimento del bagaglio culturale dei lavoratori che del loro riposizionamento nei ristrutturati modelli organizzativi degli Atenei. La rilevanza del punto richiede che siano fissate percentuali minime del monte salari da destinare a queste operazioni con snelle procedure per la definizione delle priorità a livello locale e della certificazione a livello nazionale dei crediti formativi anche al fine delle progressioni di carriera.

 

5)       Per ulteriormente migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro va tenuto conto del D.lgs. 195/2003, che recepisce direttive UE sul tema e rafforzare il ruolo dei R.L.S. rendendo più agevole - anche con disponibilità finanziaria sui bilanci  - la loro operatività.

 

6)       Dopo attenta ricognizione, vanno previste norme per compensare eventuali difformi applicazioni degli istituti previsti dai precedenti contratti fermo restando che ciò non può recare oneri maggiori di quelli già previsti dai CCNL oggetto di ricognizione.

 

7)       Il sistema delle relazioni sindacali va ulteriormente migliorato valorizzando il ruolo delle OO.SS. rappresentative per conseguire obiettivi di qualità e di pieno riconoscimento delle professionalità. A tale scopo anche la fase di contrattazione integrativa necessita di più adeguati strumenti sia per un migliore utilizzo del salario accessorio che per la più chiara definizione delle materie ad essa demandate.

 

8)       Vanno rafforzati i meccanismi che garantiscono una reale mobilità interateneo.

 

9)       Il quadro finanziario nel quale contenere la trattativa, pari ad un complessivo incremento medio a regime del 5, 66%, coerentemente con quanto previsto nella Direttiva emanata dall’Organismo di coordinamento dei comitati di settore e tenuto conto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, prevede:

 

per il 2002: 1,70% + 0,26% + 0,50%

Lo 0, 50% potrà essere destinato interamente all’incremento del salario fondamentale.

 

per il 2003: 1,40% + 0,26% + 0,50% + 0,99%.

Nella destinazione delle risorse derivanti dallo 0,50% e 0, 99% alla incentivazione, anche individuale, della produttività, si terrà conto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003 e dagli accordi Governo – OO.SS. del 4 e 6 febbraio 2002.

 

10)   In linea con quanto emerge dalle indicazioni dell’Organismo di coordinamento dei comitati di settore, sarebbe opportuno procedere, nell’ambito delle compatibilità finanziarie complessive, ad una semplificazione della struttura retributiva del personale, riducendo il numero di quelle voci che, in ragione della loro natura, possono ritenersi compatibili. In particolare, nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili per il rinnovo del CCNL (e, pertanto, in misura non eccedente il 5,66%), si potrebbero conglobare l’attuale retribuzione tabellare e l’indennità integrativa speciale (IIS).

 

11)   In relazione al costituendo fondo di previdenza complementare per i lavoratori del comparto, cui fa riferimento l’articolo 14 del CCNL del comparto Università, biennio economico 2000 – 2001, sarà indicata la misura del contributo a carico del datore di lavoro ai fini del finanziamento del predetto fondo.

 

 

Roma, 18 marzo 2004

 

 

 

Allegato al secondo atto di indirizzo per il rinnovo

del CCNL 2002-03  - Comparto Università

 

 

 

In riferimento al rinnovo del contratto 2002-03 Comparto Università è stata elaborata la seguente stima dell’onere complessivo al lordo degli oneri riflessi (38,38%).

Le base utilizzata:

Retribuzione media al 31.12.2001 (come da Conto annuale 2001 - RGS) + Incrementi rinnovo 2000-01.

All’ipotesi è necessario aggiungere gli incrementi del rinnovo contrattuale 2000-01, siglato definitivamente il 13 maggio 2003, perché non compresi nella base di riferimento.

Dalla tabella si evince il costo in milioni di € al lordo o.r. ed il relativo beneficio netto medio pro-capite.

 

 

COMPARTO UNIVERSITA’