COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO UNIVERSITA’
Secondo Atto di indirizzo per il CCNL – Università,
quadriennio normativo 2002 – 2005, biennio economico
2002/2003
Pur nel permanere delle gravi difficoltà finanziarie degli
Atenei, causate da una assolutamente
insufficiente crescita delle risorse trasferite dallo Stato, il Comitato
di settore del comparto Università ritiene opportuno che siano avviate le
trattative con le OO.SS. quale segnale di responsabile attenzione alla
componente della comunità universitaria, priva di un quadro normativo-economico
aggiornato.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
viene emanato il presente atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL relativo al
quadriennio normativo 2002 – 2005 e al biennio economico 2002 – 2003, in linea
con la direttiva intersettoriale, adottata per la tornata contrattuale in corso
dall’Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 21
maggio del 2002, recependone i principi e gli obiettivi prioritari. Pertanto,
per quanto non previsto dal presente atto di indirizzo, si richiama la citata
direttiva intersettoriale.
L’ARAN potrà avviare
la trattativa tenendo conto dei seguenti punti.
1)
Il
confronto con gli ordinamenti degli altri comparti dovrà portare a superare il
problema delle differenze retributive per le medesime funzioni, senza che ciò
comporti oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili, pari all’incremento
complessivo medio a regime del 5,66% delle retribuzioni. In tale quadro,
potranno essere formulare proposte che, salvaguardando la specificità del
lavoro negli Atenei, affrontino con gradualità il problema del corretto
collocamento della categoria EP.
2)
Gli
istituti delle progressioni orizzontali e verticali necessitano di messe a
punto che considerino, per le prime, snellimenti delle procedure selettive e,
per le seconde, meccanismi più rigorosi che evitino da un lato generalizzate
spinte verso l’alto ma dall’altro anche lunghi “ristagni” specie se legati a
blocchi nelle assunzioni.
Quanto sopra,
nel rispetto dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza
costituzionale e fermo restando che le procedure selettive per le progressioni
economiche restano, comunque, a carico del fondo per le predette progressioni.
3)
Fermo
restando l’indirizzo generale che lega al comparto il personale che opera
presso strutture del SSN, l’applicazione – ancora incerta e frammentaria – del D.Lgs. 517/99 per la costituzione delle Aziende
universitarie-ospedaliere e ospedaliero-universitarie con il conseguente
coinvolgimento gestionale degli Atenei impone una revisione della materia
riguardante tale personale. L’argomento va affrontato anche con l’introduzione
di aspetti innovativi e più rispettosi del nuovo ruolo che le Università
saranno chiamate ad assumere all’interno delle aziende non limitandosi alla
equiparazione economica al fine di rendere meglio gestibili i rapporti
all’interno delle nuove aziende. In ogni caso vanno previsti meccanismi che non
permettano – con il nuovo assetto – alterazioni del rapporto economico tra Università
e SSN.
La revisione della disciplina del personale che opera nelle strutture
convenzionate con il SSN non deve, comunque, portare maggiori oneri per il SSN
stesso.
4) Nell’ambito più ampio della formazione permanente lo strumento della
formazione dovrà prevedere meccanismi finalizzati sia all’accrescimento del
bagaglio culturale dei lavoratori che del loro riposizionamento nei
ristrutturati modelli organizzativi degli Atenei. La rilevanza del punto
richiede che siano fissate percentuali minime del monte salari da destinare a
queste operazioni con snelle procedure per la definizione delle priorità a
livello locale e della certificazione a livello nazionale dei crediti formativi
anche al fine delle progressioni di carriera.
5)
Per
ulteriormente migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro va tenuto conto del D.lgs. 195/2003, che recepisce direttive UE sul tema e
rafforzare il ruolo dei R.L.S. rendendo più agevole - anche con disponibilità
finanziaria sui bilanci - la loro
operatività.
6)
Dopo
attenta ricognizione, vanno previste norme per compensare eventuali difformi
applicazioni degli istituti previsti dai precedenti contratti fermo restando
che ciò non può recare oneri maggiori di quelli già previsti dai CCNL oggetto
di ricognizione.
7)
Il
sistema delle relazioni sindacali va ulteriormente migliorato valorizzando il
ruolo delle OO.SS. rappresentative per conseguire obiettivi di qualità e di
pieno riconoscimento delle professionalità. A tale scopo anche la fase di
contrattazione integrativa necessita di più adeguati strumenti sia per un
migliore utilizzo del salario accessorio che per la più chiara definizione
delle materie ad essa demandate.
8)
Vanno
rafforzati i meccanismi che garantiscono una reale mobilità interateneo.
9)
Il
quadro finanziario nel quale contenere la trattativa, pari ad un complessivo
incremento medio a regime del 5, 66%, coerentemente con quanto previsto nella
Direttiva emanata dall’Organismo di coordinamento dei comitati di settore e
tenuto conto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, prevede:
per il 2002:
1,70% + 0,26% + 0,50%
Lo 0, 50% potrà
essere destinato interamente all’incremento del salario fondamentale.
per il 2003:
1,40% + 0,26% + 0,50% + 0,99%.
Nella
destinazione delle risorse derivanti dallo 0,50% e 0, 99% alla incentivazione,
anche individuale, della produttività, si terrà conto di quanto stabilito dalla
legge finanziaria 2003 e dagli accordi Governo – OO.SS. del 4 e 6 febbraio
2002.
10) In linea con
quanto emerge dalle indicazioni dell’Organismo di coordinamento dei comitati di
settore, sarebbe opportuno procedere, nell’ambito delle compatibilità
finanziarie complessive, ad una semplificazione della struttura retributiva del
personale, riducendo il numero di quelle voci che, in ragione della loro
natura, possono ritenersi compatibili. In particolare, nell’ambito delle
risorse complessivamente disponibili per il rinnovo del CCNL (e, pertanto, in
misura non eccedente il 5,66%), si potrebbero conglobare l’attuale retribuzione
tabellare e l’indennità integrativa speciale (IIS).
11) In relazione al
costituendo fondo di previdenza complementare per i lavoratori del comparto,
cui fa riferimento l’articolo 14 del CCNL del comparto Università, biennio
economico 2000 – 2001, sarà indicata la misura del contributo a carico del
datore di lavoro ai fini del finanziamento del predetto fondo.
Roma, 18 marzo
2004
Allegato al secondo atto di indirizzo per il rinnovo
del CCNL 2002-03 - Comparto
Università
In
riferimento al rinnovo del contratto 2002-03 Comparto Università è stata
elaborata la seguente stima dell’onere complessivo al lordo degli oneri
riflessi (38,38%).
Le
base utilizzata:
Retribuzione
media al 31.12.2001 (come da Conto annuale 2001 - RGS) + Incrementi rinnovo
2000-01.
All’ipotesi è necessario aggiungere gli
incrementi del rinnovo contrattuale 2000-01, siglato definitivamente il 13
maggio 2003, perché non compresi nella base di riferimento.
Dalla tabella si evince il costo in milioni di €
al lordo o.r. ed il relativo beneficio netto medio pro-capite.