COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ

Atto di indirizzo preliminare all'Aran per l'avvio della trattativa finalizzata alla revisione dell'ordinamento professionale del personale del comparto Università.

Il Comitato di settore del comparto Università, premesso:

a) che l'organismo di coordinamento dei Comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministro per la Funzione Pubblica che lo presiede, ha deliberato nella sessione del 10 giugno 1998 un "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001";

b) che tale documento indica, tra gli obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali "la valorizzazione delle risorse umane attraverso nuovi sistemi di inquadramento, che offrano ai dipendenti effettive opportunità di sviluppo professionale ed economico, prevedendo la ricomposizione delle attuali qualifiche e un riconoscimento adeguato delle figure professionali più elevate e con maggiori responsabilità e di quelle richieste dei processi di innovazione";

c) che nel comparto Università l'esigenza di ridefinire l'ordinamento professionale ha connotazione peculiari, in relazione all'ampliamento della autonomia degli Atenei e al connesso processo di progressiva responsabilizzazione;

d) che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1994/97 aveva previsto una fase di approfondita analisi delle problematiche dell'ordinamento professionale, affidata ad un'apposita Commissione a partecipazione mista ARAN, Organizzazioni Sindacali e Amministrazioni del Comparto, con il coinvolgimento degli Atenei, che vi hanno partecipato attivamente dando luogo a sperimentazioni organizzative e formulando proposte di modifica dell'attuale ordinamento;

e) che tale fase ha determinato una profonda maturazione culturale, consentendo di mettere a fuoco i principi e i criteri cui ispirarsi nel disegnare le linee fondamentali del nuovo ordinamento, condivise negli aspetti essenziali anche dalle controparti sindacali;

f) che per tali motivi nel comparto Università la definizione di un nuovo ordinamento del personale rappresenta, più che un obiettivo prioritario, un obiettivo preliminare all'avvio della trattativa finalizzata al rinnovo del CCNL per il comparto medesimo;

ciò premesso, il Comitato di Settore del Comparto Università,

nell'esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle Università di cui all'art. 46 del dlgs n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazione, impartisce all'Aran i seguenti indirizzi per le trattative dirette alla revisione dell'ordinamento professionale del personale del comparto Università, preliminarmente al rinnovo del CCNL per il comparto medesimo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.

1. Il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del comparto Università costituisce l'obiettivo preliminare della trattativa relativa al rinnovo del contratto collettivo 1998-2001. Nella definizione del nuovo ordinamento, l'Aran si atterrà agli indirizzi generali contenuti nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001" approvato dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella sessione del 10 giugno 1998 e alle ulteriori indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo. Dell'andamento delle trattative il Comitato di settore deve essere sistematicamente informato, prevedendo tra l'altro momenti di valutazione congiunta. Ove il Comitato di settore ne ravvisi l'opportunità, tali istruzioni potranno essere ulteriormente precisate.

2. La trattativa dovrà svolgersi tenendo conto dello scenario complessivo e degli obiettivi di sistema.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dello scenario nel quale gli Atenei si trovano oggi ad operare, vanno evidenziati i seguenti:

a. la ridefinizione dell'offerta formativa, in un'ottica di arricchimento e continuo adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro e del sistema produttivo;

b. la progressiva attribuzione alla autonomia degli Atenei delle scelte relative alla definizione di tale offerta formativa;

c. l'accresciuta importanza della ricerca, come strumento di innovazione tecnologica e di sostegno allo sviluppo;

d. la competizione tra gli Atenei, sia interna che internazionale, conseguente alla contrazione delle immatricolazioni dovuta essenzialmente al calo demografico, nonché ai limiti nella disponibilità di risorse pubbliche.

3. Obiettivi di sistema, legati allo scenario prospettato, sono:

a. l'esigenza di rafforzamento del quadro direzionale, posta dal processo di autonomia, anche in relazione alle peculiari esigenze di disporre di competenze specialistiche ciò che richiederà la presenza di una dirigenza tecnica;

b. la valorizzazione delle risorse umane, finalizzata alla maturazione delle professionalità interne;

c. l'acquisizione, e la integrazione nel sistema, di professionalità esterne particolarmente qualificate;

d. la possibilità di disporre di un serbatoio interno di competenze, in grado di assumere responsabilità di livello non dirigenziale, entro il quale selezionare i futuri dirigenti.

Tutto questo richiede che l'ordinamento professionale venga concepito in un quadro complessivo, che stabilisca le condizioni per un investimento di sistema.

In relazione a quanto sopra, il CCNL dovrà indicare quale obiettivo agli Atenei, da perseguire progressivamente, nell'ambito della programmazione degli organici, una congrua dotazione di dirigenti, anche tecnici, e una congrua dotazione organica della qualifica riservata alle professionalità elevate (definita al punto 5).

4. Le linee fondamentali del nuovo ordinamento professionale dovranno essere:

- coerenza tra sistema di classificazione ed esigenze organizzative

- valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite

- coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell'organizzazione

- flessibilità gestionale e operativa

- disciplina normativa e retributiva specifica per le posizioni di responsabilità e di funzione professionale.

5. L'architettura del nuovo ordinamento dovrà prevedere quattro qualifiche, di cui una riservata alle professionalità elevate, per la quale dovrà essere prevista una distinta disciplina.

Alle qualifiche professionali corrisponderanno insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma ampia di attività lavorative, all'interno delle quali collocare declaratorie di profili-tipo corrispondenti in linea di massima alle attuali aree funzionali. Entro le qualifiche e le mansioni saranno equivalenti, e le posizioni economiche entro le qualifiche (di cui al successivo punto 10) saranno correlate esclusivamente al livello qualitativo della prestazione.

Le declaratorie per le nuove qualifiche si baseranno su una graduazione sviluppata in relazione al grado di autonomia e al livello di responsabilità.

La previsione di una qualifica riservata alle professionalità elevate è connessa all'esigenza di rafforzamento del quadro direzionale, e di implementazione delle competenze specialistiche, posta dal processo di autonomia, esigenza particolarmente sentita nella situazione attuale degli Atenei, caratterizzata da una compressione delle professionalità più elevate e da una presenza insufficiente di dirigenti.

6. Gli Atenei potranno definire posizioni organizzative, comportanti particolari responsabilità gestionali, ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o alta qualificazione o specializzazione. Tali posizioni o funzioni verranno attribuite dagli Atenei per incarico temporaneo al personale appartenente alla qualifica riservata alle professionalità elevate. Agli incarichi saranno correlate voci retributive accessorie, che sostituiranno le attuali, di natura reversibile, di posizione e risultato, definite nei valori minimo e massimo dalla contrattazione nazionale e graduate dagli Atenei. Il finanziamento di tali voci retributive accessorie avverrà attraverso un apposito fondo cui dovranno essere destinate, oltre alle eventuali risorse fresche contrattuali, le risorse storiche destinate al trattamento accessorio relative al personale interessato. A tale fondo potranno inoltre essere destinare dagli Atenei risorse proprie, anno per anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

7. La realizzazione del nuovo sistema ordinamentale dovrà avvenire attraverso due fasi da tenere ben distinte:

fase 1: confluenza del personale in servizio nella nuova griglia di classificazione, operazione che dovrà avvenire in modo automatico, a costo zero, sulla base della qualifica rivestita;

fase 2: funzionamento a regione del nuovo sistema.

8. Il funzionamento a regione del nuovo sistema dovrà consentire agli Atenei di acquisire le professionalità necessarie:

- dall'esterno;

- dall'interno, investendo sul proprio personale con l'obiettivo di far maturare le professionalità esistenti.

Esso sarà quindi strutturato nei seguenti quattro strumenti:

dall'esterno:

- accesso di personale neoformato;

- accesso di personale già dotato di esperienza lavorativa;

dall'interno:

- miglioramento della qualità della prestazione, a parità di mansioni, e di qualifica, cui verrà correlata una progressione economica;

- sviluppo delle professionalità, comportante un aumento di competenza, cui verrà correlata la possibilità di passaggi di qualifica.

9. Per l'accesso dall'esterno, in ciascuna qualifica, di personale neo formato, sarà richiesto, come requisito generale, uno specifico titolo di studio. Il diploma universitario dovrà essere equiparato al diploma di laurea quale titolo per l'accesso. I Regolamenti di Ateneo potranno integrare i titoli di studio previsti come requisito generale con eventuali specifici titoli aggiuntivi.

10. Per all'accesso dall'esterno di personale già dotato di esperienza lavorativa, in alternativa ai titoli di studio di cui al punto 8, gli Atenei potranno prevedere l'accertamento dell'esperienza professionale acquisita, adeguata e corrispondente alle mansioni da svolgere.

11. Il miglioramento della qualità della prestazione sarà correlato ad una progressione economica, secondo modalità definite dalla contrattazione nazionale, che dovranno prevedere meccanismi selettivi, basati su sistemi di valutazione definiti dagli Atenei che valorizzino la formazione certificata e valutata, la qualità della prestazione individuale e l'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa con esclusione di meccanismi automatiche anche legati all'anzianità. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso un apposito fondo cui potrà essere destinata, oltre alle risorse fresche contrattuali, una quota delle risorse storiche destinate alla retribuzione accessoria, salvaguardando comunque la quota delle risorse storiche destinata a compensi per lavoro straordinario, che non potrà subire riduzioni. A tale fondo potranno inoltre essere destinate dagli Atenei risorse proprie, anno per anno, nei limiti definiti dalla contrattazione nazionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio.

12. I passaggi di qualifica correlati alla acquisizione di competenze più elevate sono strettamente legati alla politica degli organici di ciascun Ateneo. A ciascun Ateneo compete inoltre definire le relative procedure concorsuali attraverso i Regolamenti di cui all'art. 17, comma 109, della L. 127/97. Tali Regolamenti potranno prevedere, in alternativa ai titoli di studio di cui al punto 8, l'accertamento di competenze professionali adeguate e corrispondenti alle mansioni da svolgere. La contrattazione nazionale potrà definire i criteri generali per la valutazione che verrà effettuata nelle procedure concorsuali finalizzate ai passaggi di qualifica, nel rispetto dei seguenti principi:

- valutazione delle competenze professionali acquisite attestate dalla formazione, certificata attraverso il sistema dei crediti formativi;

- valutazione delle competenze professionali acquisite attraverso l'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente;

- apposite prove d'esame conclusive del processo di valutazione.

13. Nel nuovo modello ordinamentale la formazione dovrà assumere il valore di risorsa strategica alla quale destinare particolare impegno da parte degli Atenei, sia investendo risorse finanziarie, che orientando su tale finalità il rilevante potenziale formazione del sistema. A tal fine, il CCNL dovrà:

a) individuare soluzioni dirette a introdurre il sistema dei crediti formativi certificati spendibili nel corso della vita professionale;

b) definire la quota minima di risorse che gli Atenei dovranno destinare alla formazione.

14. Per il personale operante presso i Policlinici Universitari e le strutture sanitari convenzionate, in considerazione delle iniziative legislative in corso, dalle quali potrebbe discendere una ridefinizione degli assetti istituzionali, il Comitato di Settore si riserva di impartire indirizzi con successivo atto.

15. Il CCNL dovrà ridisegnare il sistema delle relazioni sindacali, che dovrà essere improntato a correttezza di comportamento e rispetto dei reciproci ruoli.

Dovrà essere attribuito risalto alle informazioni sugli obiettivi e sui programmi dell'Ateneo, e a momenti di confronto sugli stessi con i soggetti sindacali legittimati.

Dovrà essere inoltre prevista una contrattazione integrativa su:

a. la quota di risorse storiche che verrà destinata al Fondo per le progressioni economiche;

b. le linee di indirizzo e di programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

La definizione delle dotazioni organiche complessive e i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi previsti per il personale appartenente alla qualifica riservata alle professionalità elevate dovranno essere oggetto di concertazione con i soggetti sindacali legittimati. La concertazione dovrà essere finalizzata a verificare la possibilità di un'intesa e dovrà concludersi entro un termine tassativo, decorso il quale le parti riprendono libertà di azione. La concertazione dovrà svolgersi di regola in una sola fase, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale.