COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ
Atto di indirizzo preliminare all'Aran per l'avvio della trattativa
finalizzata alla revisione dell'ordinamento professionale del personale del
comparto Università.
Il Comitato di settore del
comparto Università, premesso:
a) che l'organismo di
coordinamento dei Comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il
tramite del Ministro per la Funzione Pubblica che lo presiede, ha deliberato
nella sessione del 10 giugno 1998 un "Documento sulle linee generali e
sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001";
b) che tale documento indica, tra
gli obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali "la valorizzazione
delle risorse umane attraverso nuovi sistemi di inquadramento, che offrano ai
dipendenti effettive opportunità di sviluppo professionale ed economico,
prevedendo la ricomposizione delle attuali qualifiche e un riconoscimento
adeguato delle figure professionali più elevate e con maggiori responsabilità e
di quelle richieste dei processi di innovazione";
c) che nel comparto Università
l'esigenza di ridefinire l'ordinamento professionale ha connotazione peculiari,
in relazione all'ampliamento della autonomia degli Atenei e al connesso
processo di progressiva responsabilizzazione;
d) che il contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1994/97 aveva previsto una fase di
approfondita analisi delle problematiche dell'ordinamento professionale,
affidata ad un'apposita Commissione a partecipazione mista ARAN, Organizzazioni
Sindacali e Amministrazioni del Comparto, con il coinvolgimento degli Atenei,
che vi hanno partecipato attivamente dando luogo a sperimentazioni
organizzative e formulando proposte di modifica dell'attuale ordinamento;
e) che tale fase ha determinato
una profonda maturazione culturale, consentendo di mettere a fuoco i principi e
i criteri cui ispirarsi nel disegnare le linee fondamentali del nuovo
ordinamento, condivise negli aspetti essenziali anche dalle controparti
sindacali;
f) che per tali motivi nel
comparto Università la definizione di un nuovo ordinamento del personale
rappresenta, più che un obiettivo prioritario, un obiettivo preliminare
all'avvio della trattativa finalizzata al rinnovo del CCNL per il comparto
medesimo;
ciò premesso, il Comitato di
Settore del Comparto Università,
nell'esercizio delle
competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle
Università di cui all'art. 46 del dlgs n. 29 del 1993 e successive modifiche e
integrazione, impartisce all'Aran i seguenti indirizzi per le trattative
dirette alla revisione dell'ordinamento professionale del personale del
comparto Università, preliminarmente al rinnovo del CCNL per il comparto
medesimo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico
1998-1999.
1. Il nuovo ordinamento
professionale dei dipendenti del comparto Università costituisce l'obiettivo
preliminare della trattativa relativa al rinnovo del contratto collettivo
1998-2001. Nella definizione del nuovo ordinamento, l'Aran si atterrà agli
indirizzi generali contenuti nel "Documento sulle linee generali e
sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001" approvato
dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nella sessione del 10
giugno 1998 e alle ulteriori indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo.
Dell'andamento delle trattative il Comitato di settore deve essere
sistematicamente informato, prevedendo tra l'altro momenti di valutazione
congiunta. Ove il Comitato di settore ne ravvisi l'opportunità, tali istruzioni
potranno essere ulteriormente precisate.
2. La trattativa dovrà svolgersi
tenendo conto dello scenario complessivo e degli obiettivi di sistema.
Tra gli aspetti di maggiore
rilevanza dello scenario nel quale gli Atenei si trovano oggi ad operare, vanno
evidenziati i seguenti:
a. la ridefinizione dell'offerta
formativa, in un'ottica di arricchimento e continuo adeguamento alle esigenze
del mercato del lavoro e del sistema produttivo;
b. la progressiva attribuzione
alla autonomia degli Atenei delle scelte relative alla definizione di tale
offerta formativa;
c. l'accresciuta importanza della
ricerca, come strumento di innovazione tecnologica e di sostegno allo sviluppo;
d. la competizione tra gli
Atenei, sia interna che internazionale, conseguente alla contrazione delle
immatricolazioni dovuta essenzialmente al calo demografico, nonché ai limiti
nella disponibilità di risorse pubbliche.
3. Obiettivi di sistema, legati
allo scenario prospettato, sono:
a. l'esigenza di rafforzamento
del quadro direzionale, posta dal processo di autonomia, anche in relazione
alle peculiari esigenze di disporre di competenze specialistiche ciò che
richiederà la presenza di una dirigenza tecnica;
b. la valorizzazione delle
risorse umane, finalizzata alla maturazione delle professionalità interne;
c. l'acquisizione, e la
integrazione nel sistema, di professionalità esterne particolarmente
qualificate;
d. la possibilità di disporre di
un serbatoio interno di competenze, in grado di assumere responsabilità di
livello non dirigenziale, entro il quale selezionare i futuri dirigenti.
Tutto questo richiede che
l'ordinamento professionale venga concepito in un quadro complessivo, che
stabilisca le condizioni per un investimento di sistema.
In relazione a quanto sopra, il
CCNL dovrà indicare quale obiettivo agli Atenei, da perseguire
progressivamente, nell'ambito della programmazione degli organici, una congrua
dotazione di dirigenti, anche tecnici, e una congrua dotazione organica della
qualifica riservata alle professionalità elevate (definita al punto 5).
4. Le linee fondamentali del
nuovo ordinamento professionale dovranno essere:
- coerenza tra sistema di
classificazione ed esigenze organizzative
- valorizzazione delle risorse
umane attraverso il riconoscimento delle professionalità, della qualità delle
prestazioni individuali e delle competenze acquisite
- coerenza tra sistemi di
incentivazione e obiettivi dell'organizzazione
- flessibilità gestionale e
operativa
- disciplina normativa e
retributiva specifica per le posizioni di responsabilità e di funzione
professionale.
5. L'architettura del nuovo
ordinamento dovrà prevedere quattro qualifiche, di cui una riservata alle
professionalità elevate, per la quale dovrà essere prevista una distinta
disciplina.
Alle qualifiche professionali corrisponderanno
insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l'espletamento di una gamma ampia di attività lavorative, all'interno delle
quali collocare declaratorie di profili-tipo corrispondenti in linea di massima
alle attuali aree funzionali. Entro le qualifiche e le mansioni saranno
equivalenti, e le posizioni economiche entro le qualifiche (di cui al
successivo punto 10) saranno correlate esclusivamente al livello qualitativo
della prestazione.
Le declaratorie per le nuove
qualifiche si baseranno su una graduazione sviluppata in relazione al grado di
autonomia e al livello di responsabilità.
La previsione di una qualifica
riservata alle professionalità elevate è connessa all'esigenza di rafforzamento
del quadro direzionale, e di implementazione delle competenze specialistiche,
posta dal processo di autonomia, esigenza particolarmente sentita nella
situazione attuale degli Atenei, caratterizzata da una compressione delle
professionalità più elevate e da una presenza insufficiente di dirigenti.
6. Gli Atenei potranno definire
posizioni organizzative, comportanti particolari responsabilità gestionali,
ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali
o alta qualificazione o specializzazione. Tali posizioni o funzioni verranno
attribuite dagli Atenei per incarico temporaneo al personale appartenente alla
qualifica riservata alle professionalità elevate. Agli incarichi saranno
correlate voci retributive accessorie, che sostituiranno le attuali, di natura
reversibile, di posizione e risultato, definite nei valori minimo e massimo
dalla contrattazione nazionale e graduate dagli Atenei. Il finanziamento di
tali voci retributive accessorie avverrà attraverso un apposito fondo cui
dovranno essere destinate, oltre alle eventuali risorse fresche contrattuali,
le risorse storiche destinate al trattamento accessorio relative al personale
interessato. A tale fondo potranno inoltre essere destinare dagli Atenei
risorse proprie, anno per anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio.
7. La realizzazione del nuovo
sistema ordinamentale dovrà avvenire attraverso due fasi da tenere ben
distinte:
fase 1: confluenza del personale
in servizio nella nuova griglia di classificazione, operazione che dovrà
avvenire in modo automatico, a costo zero, sulla base della qualifica
rivestita;
fase 2: funzionamento a regione
del nuovo sistema.
8. Il funzionamento a regione del
nuovo sistema dovrà consentire agli Atenei di acquisire le professionalità
necessarie:
- dall'esterno;
- dall'interno, investendo sul
proprio personale con l'obiettivo di far maturare le professionalità esistenti.
Esso sarà quindi strutturato nei
seguenti quattro strumenti:
dall'esterno:
- accesso di personale
neoformato;
- accesso di personale già dotato
di esperienza lavorativa;
dall'interno:
- miglioramento della qualità
della prestazione, a parità di mansioni, e di qualifica, cui verrà correlata
una progressione economica;
- sviluppo delle professionalità,
comportante un aumento di competenza, cui verrà correlata la possibilità di
passaggi di qualifica.
9. Per l'accesso dall'esterno, in
ciascuna qualifica, di personale neo formato, sarà richiesto, come requisito
generale, uno specifico titolo di studio. Il diploma universitario dovrà essere
equiparato al diploma di laurea quale titolo per l'accesso. I Regolamenti di
Ateneo potranno integrare i titoli di studio previsti come requisito generale
con eventuali specifici titoli aggiuntivi.
10. Per all'accesso dall'esterno
di personale già dotato di esperienza lavorativa, in alternativa ai titoli di
studio di cui al punto 8, gli Atenei potranno prevedere l'accertamento
dell'esperienza professionale acquisita, adeguata e corrispondente alle
mansioni da svolgere.
11. Il miglioramento della
qualità della prestazione sarà correlato ad una progressione economica, secondo
modalità definite dalla contrattazione nazionale, che dovranno prevedere
meccanismi selettivi, basati su sistemi di valutazione definiti dagli Atenei
che valorizzino la formazione certificata e valutata, la qualità della
prestazione individuale e l'arricchimento professionale derivante
dall'esperienza lavorativa con esclusione di meccanismi automatiche anche
legati all'anzianità. Il finanziamento della progressione economica avverrà
attraverso un apposito fondo cui potrà essere destinata, oltre alle risorse
fresche contrattuali, una quota delle risorse storiche destinate alla
retribuzione accessoria, salvaguardando comunque la quota delle risorse
storiche destinata a compensi per lavoro straordinario, che non potrà subire
riduzioni. A tale fondo potranno inoltre essere destinate dagli Atenei risorse
proprie, anno per anno, nei limiti definiti dalla contrattazione nazionale e
comunque nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio.
12. I passaggi di qualifica
correlati alla acquisizione di competenze più elevate sono strettamente legati
alla politica degli organici di ciascun Ateneo. A ciascun Ateneo compete
inoltre definire le relative procedure concorsuali attraverso i Regolamenti di
cui all'art. 17, comma 109, della L. 127/97. Tali Regolamenti potranno
prevedere, in alternativa ai titoli di studio di cui al punto 8, l'accertamento
di competenze professionali adeguate e corrispondenti alle mansioni da
svolgere. La contrattazione nazionale potrà definire i criteri generali per la
valutazione che verrà effettuata nelle procedure concorsuali finalizzate ai
passaggi di qualifica, nel rispetto dei seguenti principi:
- valutazione delle competenze
professionali acquisite attestate dalla formazione, certificata attraverso il
sistema dei crediti formativi;
- valutazione delle competenze
professionali acquisite attraverso l'esperienza professionale risultante dal
curriculum del dipendente;
- apposite prove d'esame
conclusive del processo di valutazione.
13. Nel nuovo modello ordinamentale
la formazione dovrà assumere il valore di risorsa strategica alla quale
destinare particolare impegno da parte degli Atenei, sia investendo risorse
finanziarie, che orientando su tale finalità il rilevante potenziale formazione
del sistema. A tal fine, il CCNL dovrà:
a) individuare soluzioni dirette
a introdurre il sistema dei crediti formativi certificati spendibili nel corso
della vita professionale;
b) definire la quota minima di
risorse che gli Atenei dovranno destinare alla formazione.
14. Per il personale operante
presso i Policlinici Universitari e le strutture sanitari convenzionate, in
considerazione delle iniziative legislative in corso, dalle quali potrebbe
discendere una ridefinizione degli assetti istituzionali, il Comitato di
Settore si riserva di impartire indirizzi con successivo atto.
15. Il CCNL dovrà ridisegnare il
sistema delle relazioni sindacali, che dovrà essere improntato a correttezza di
comportamento e rispetto dei reciproci ruoli.
Dovrà essere attribuito risalto alle
informazioni sugli obiettivi e sui programmi dell'Ateneo, e a momenti di
confronto sugli stessi con i soggetti sindacali legittimati.
Dovrà essere inoltre prevista una
contrattazione integrativa su:
a. la quota di risorse storiche
che verrà destinata al Fondo per le progressioni economiche;
b. le linee di indirizzo e di
programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e
qualificazione professionale.
La definizione delle dotazioni
organiche complessive e i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi
previsti per il personale appartenente alla qualifica riservata alle
professionalità elevate dovranno essere oggetto di concertazione con i soggetti
sindacali legittimati. La concertazione dovrà essere finalizzata a verificare la
possibilità di un'intesa e dovrà concludersi entro un termine tassativo,
decorso il quale le parti riprendono libertà di azione. La concertazione dovrà
svolgersi di regola in una sola fase, nell'ambito della programmazione del
fabbisogno di personale.