Tesi del sindacato in tema di soluzione da riconoscere allo svolgimento di fatto di mansioni superiori in sede di rinnovo del C.C.N.L. comparto università

 Nell'affrontare il tema dello svolgimento di fatto di mansioni superiori è indispensabile che il sindacato si muova nella piena consapevolezza degli elementi di rischio insiti in questa operazione. Basti considerare come, talvolta, l'affidamento di mansioni superiori sia avvenuto in una prospettiva clientelare; di come, talora, sia venuta a formarsi una sorte di corte dei miracoli della quale hanno beneficiato, in misura qualitativamente maggiore, quella parte di personale sensibile alle sollecitazioni provenienti dal datore di lavoro pubblico. Questo rischio si evidenzierà, soprattutto, quando ci troveremo innanzi alla necessità di non avallare scelte di gestione e di organizzazione del lavoro volte alla composizione di una classe di alto funzionariato aderente agli interessi del principe, politiche del personale che, sia pure con modalità operative che potranno in concreto essere state differenti da ateneo ad ateneo, si caratterizzano tutte dall'essersi sviluppate ad immagine e somiglianza di quanti si volevano beneficiare.

         In una parola, il rischio maggiore è che la posizione di un sindacato che, come il nostro, deve fondare la propria ragione d'essere nel proporre politiche alternative rispetto agli interessi dominanti e nel loro confrontarsi, criticamente, con le lavoratrici ed i lavoratori, venga accreditato, in primo luogo dalle altre organizzazioni sindacali ma anche dal datore di lavoro pubblico, come sostenitore di una politica CONTRO il personale.

         La via che si propone di seguire è, allora, quella di cercare la partecipazione - consapevole e critica - di tutto il personale dando vita, non al di sopra e, dunque, senza il personale, benś CON il personale, ad un lavoro di indagine, ad ampio spettro, sul <COSA FA> ciascuna lavoratrice e lavoratore, ateneo per ateneo, struttura per struttura, allo scopo di far emergere, NONOSTANTE gli interessi dominanti, la qualità del lavoro svolto, sovente nell'ombra e nel nascondimento, dal personale.

         E' di tutta evidenza che tale indagine, finalizzata a realizzare un giusto inquadramento professionale di ogni lavoratore pubblico, deve avere valore propedeutico rispetto alla definizione di qualsivoglia nuovo ordinamento professionale.

         Organizzato su due livelli, di carattere giuridico l'uno, operativo l'altro, il presente documento prende le mosse dalla giurisprudenza costituzionale in tema di definizione di quei <compiti prevalenti> di cui parlava l'art. 56 del D.Lgs 29/93 nella formulazione antecedente al D.Lgs 80/98 ma le cui considerazioni sono da noi assunte come di estrema attualità.

         Gli articoli contrattuali a seguire rappresentano il tentativo di sintesi delle argomentazioni esposte. Fondamentale sarà lo strumento dell'assemblea generale di tutto il personale, iscritto e non, quale sede fondamentale di dibattito e confronto, nella quale, oltre ad illustrare la nostra piattaforma, recependo ogni spunto critico, si dovrà far comprendere che la via per un giusto inquadramento non passa attraverso le aule giudiziarie benś le rivendicazioni sindacali proprio durante questo rinnovo contrattuale.

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         Di fondamentale importanza nel nostro ragionamento è la definizione del concetto di <compiti prevalenti> formulata dalla Corte Costituzionale. Infatti, affinché risulti veramente tale, occorre che l'attribuzione delle mansioni superiori sia piena e comporti l'assunzione di quella responsabilità e il conferimento di quella autonomia che ne caratterizzano lo svolgimento (in quanto proprie della qualifica corrispondente) ed assicurino l'effettività del completo coinvolgimento personale del dipendente ad esse adibito.

         La pienezza dell'assunzione dell'incarico più elevato non implica, invece, la totalità delle mansioni espletate, dal momento che anche lo svolgimento parziale dei compiti di livello superiore (eventualmente svolte in modo promiscuo con le mansioni di provenienza), sempre che gli stessi rappresentino il contenuto essenziale e tipico della prestazione di lavoro, configurano un perfetto esercizio di mansioni superiori.

         Del resto la stessa Corte Cost. aveva già affermato il principio sancito dall'art. 36 Cost. ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...") dichiarando che se la pubblica amministrazione ha ottenuto una prestazione più pregiata da remunerare per il suo giusto valore di mercato, è arduo giustificare sostanzialmente l'antigiuridicità dell'atto, salvo che quella prestazione più pregiata in realtà non servisse, salvo che si versasse in un ipotesi di abuso e favoritismo.

         Sull'intera questione è intervenuto il D.Lgs 31 marzo '98, n. 80 (pubblicato sulla G.U., serie generale n. 82 dell'8\4\98), art. 25, 3° comma, secondo il quale "Si considera svolgimento di mansioni superiori... soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni" mentre il 6° comma dello stesso articolo precisa come "Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabiliti". Inoltre "Fino a tale data in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".           Risulterebbe, pertanto, evidente che l'intera riscrittura dell'art. 56 del D.Lgs 29/93 abbia valore di cornice normativa o di punto di riferimento, volendo usare un linguaggio metagiuridico, entro il quale si svolgerà la contrattazione collettiva nazionale in materia di nuovo ordinamento professionale; vale a dire, in buona sostanza, valore di limite giuridico alla autonomia negoziale delle parti trattanti restando inteso che - nelle more della definizione dell'ordinamento stesso - l'unico obbligo posto dal D.Lgs 80/98, art. 25, è, pertanto, quello di non procedere ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore (e neppure alla corresponsione di differenze retributive).

         Pertanto deve concludersi che, fino al momento in cui non intervenga un nuovo ordinamento professionale per il personale con qualifica non dirigente del comparto Università e con la decorrenza colà prevista, resta fermo il concetto di prevalenza nello svolgimento delle mansioni fissato dal D.Lgs 29/93, art. 56, nella formulazione antecedente al D.Lgs 80/98.

         Queste considerazioni ci devono convincere, da un lato, della necessità di procedere con la massima celerità, utilizzando tutti gli strumenti organizzativi già a disposizione dell'Università per una puntuale soluzione della questione mansioni superiori, dall'altro della imprescindibilità del <corso-consorso> di cui al D.p.R. 9 maggio '94, n. 487 (testo aggiornato pubblicato sulla G.U., serie generale n. 28, dd. 04\02\97), art. 1, 1° comma, lettera a), quale strumento normativo che ci mette pacificamente al riparo da rilievi in ordine al rispetto del D.Lgs 80/98, art. 25, 6° comma (avanzamenti automatici), posto che trattasi di una forma di progressione di carriera nelle pubbliche amministrazioni che, prevedendo una selezione finale fra diversi concorrenti non ha - in astratto - alcun carattere di automatismo.

        

        

C I ̉ P R E M E S S O

 

 

si tratta di definire un percorso condiviso dal personale, che consenta non solo di regolarizzare le posizioni di chi ha svolto, di fatto, mansioni superiori ma che permetta, in più, di ottenere tale risultato nel più breve tempo possibile.

         Punto di partenza di un percorso comune dovrebbe essere una analisi sulla qualità delle prestazioni assicurate da ogni struttura. In una parola una indagine, ad ampio spettro, sul <cosa fa> ciascuna struttura, estesa dall'amministrazione centrale alla periferia, dall'area amministrativa a quella delle biblioteche.

         Indagine sulla qualità del lavoro svolto, sulle competenze necessarie alla sua esecuzione, sul grado di responsabilità ed autonomia afferenti al dipendente che presta l'attività lavorativa, sulla corrispondenza fra prestazione e qualifica professionale ricoperta dal dipendente medesimo; lo studio di tali corrispondenze sarebbe il compito fondamentale dell'analisi che si propone di portare avanti con gli strumenti e secondo le modalità che qui di seguito si propongono.

         Preliminarmente si ritiene di individuare le competenze necessarie per l'espletamento della analisi in parola nel nucleo di valutazione ex L. 537/93, art. 5, 22° comma, opportunamente da integrare con idonee professionalità individuate fra il personale T.A., con funzioni di collaborazione al nucleo stesso. Se si concordasse su tale proposta si otterrebbe l'indubbio vantaggio di un notevole risparmio di tempo, evitando anche la costosa e laboriosa ricerca di non sempre ben definibili esperti esterni. Vale la pena ricordare che i nuclei di valutazione non costituiscono essi stessi dei soggetti decisori, benś organi tecnici che traggono legittimazione dagli organi di governo dell'ateneo e, limitatamente alla fattispecie, dalla delegazione di parte pubblica sulla base dell'accordo raggiunto con la delegazione trattante di parte sindacale, ed a tali organismi devono riferire i risultati delle loro analisi per le decisioni da prendere.

         L'analisi avente per tema il <cosa fa> ogni singola struttura dovrebbe essere condotta attraverso lo strumento del questionario, somministrato sotto forma di intervista al personale T.A. ed elaborato dal nucleo di valutazione sopraddetto sulla scorta dei prinćpi generali definiti dal C.C.N.L. di comparto. La somministrazione sotto forma di intervista consentirebbe una valida ed accurata raccolta dei dati di base della valutazione, in virtù della possibilità di migliorare il livello di comprensione omogenea e di omogenea autovalutazione del personale stesso, riducendo ai minimi termini il rischio di fraintendimenti nell'intendere i criteri comuni entro cui rappresentare la propria realtà operativa. I dati andrebbero registrati su apposito supporto informatico.

         Esaurita la fase della registrazione dei dati raccolti attraverso le interviste avrebbe luogo la procedura di verifica dei questionari onde esaminare la corrispondenza fra situazione rappresentata dal dipendente e situazione accertabile dai superiori diretti. Qualora tale verifica conducesse a considerazioni diverse rispetto a quelle prospettate dal dipendente questi ne dovrà essere informato a cura della direzione amministrativa. Il dipendente ha facoltà di chiedere la revisione di tali considerazioni, chiedendo di essere ascoltato dal nucleo di valutazione integrato, con la partecipazione del direttore amministrativo in rappresentanza dell'amministrazione universitaria nelle sue diverse articolazioni. In quella sede il dipendente potrà farsi assistere da un delegato sindacale.

         Alla fase di raccolta, controllo e registrazione dovrebbe far luogo la fase di elaborazione vera e propria dei dati. Essa prevede essenzialmente l'associazione agli stessi di un indicatore tale da graduare le diverse situazioni in funzione del loro collocarsi rispetto alle variabili e ai parametri individuati come espressivi dell'effettiva situazione di inquadramento.

         Le variabili da considerare dovranno essere coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di cui alle premesse al presente documento. In particolare dovranno essere considerate:

 

- Il grado di responsabilità nell'espletamento delle mansioni di fatto svolte;

- Il grado di autonomia nell'espletamento delle mansioni di fatto svolte;

- Il grado di complessità delle mansioni di fatto svolte.

 

         I parametri entro cui si articolano le singole variabili di cui sopra costituiscono la base di riferimento dei singoli quesiti. I livelli di soglia, al di là dei quali si considerano effettivamente espletate le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento per il quale si è fatto richiesta, sono stabiliti tenendo conto, in primo luogo, delle declaratorie vigenti (D.P.C.M. 25 settembre 1981, L. 29 gennaio 1986, n. 23), in secondo luogo, a evoluzioni normative e tecniche successive all'emanazione delle declaratorie stesse.

         Al di sotto dei livelli di soglia coś definiti, le prestazioni superiori svolte dal dipendente saranno considerate come non idonee da un punto di vista esclusivamente qualitativo a caratterizzare la qualifica superiore richiesta.

         In buona sostanza ai richiedenti verrebbe chiesto di collocare entro una griglia predeterminata una serie di elementi ritenuti idonei a rappresentare una buona parte delle caratteristiche qualitativamente caratterizzanti il tipo ed il livello di mansioni di fatto prestate.

         Fondamentale è che tale griglia assicuri omogeneità nella struttura, dal punto di vista delle domande contenute nel questionario, ed omogeneità nelle modalità di compilazione dello schema medesimo, agendo sulle conoscenze degli intervistatori che dovranno essere comuni.

         Ciò consentirebbe un confronto di massima tra gli indicatori numerici complessivi relativi ai diversi dipendenti intervistati, un confronto interno ad aree di inquadramento omogeneo ( ad esempio l'area delle biblioteche), un confronto incrociato attraverso la lettura incrociata di uno stesso parametro o gruppo di parametri entro una stessa area e tra i diversi dipendenti intervistati. Ad esempio andremmo a rilevare se nell'ambito di uffici amministrativi svolgenti funzioni qualitativamente comparabili corrispondono coerenti profili professionali fra il personale che quei servizi assicurano.

         Per ragioni di semplicità, ma anche in coerenza con l'ordinamento professionale in corso di elaborazione da parte di questo sindacato, le attuali sei aree di cui alla normativa vigente potrebbe essere raccolte in tre:

 

- area amministrativo-contabile;

- area delle biblioteche;

- area tecnica e del supporto scientifico, didattico ed assistenziale (tutte le altre).-

 

         Esaurita anche la fase della determinazione dei livelli di inquadramento coerenti con i prinćpi esposti nei paragrafi che precedono, il nucleo di valutazione rimette il tutto alle decisioni dell'amministrazione, accompagnandola da una propria relazione conclusiva. Il Presidente la delegazione trattante di parte pubblica convocherà immediatamente uno specifico incontro di trattativa per l'esposizione finale alle organizzazioni sindacali e per ricevere da queste le loro determinazioni in merito al procedimento seguito e alle sue risultanze.

         Acquisito il parere delle OO.SS. si procede immediatamente all'attivazione dei corsi-concorsi. Il numero dei posti da mettere a corso-concorso è deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Università su proposta del suo Presidente, che assicurerà la massima celerità anche ricorrendo allo strumento della decretazione d'urgenza.

         Contestualmente alla completa definizione del criteri generali in base ai quali procedere alla regolarizzazione delle mansioni superiori di fatto svolte, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale definiscono la regolamentazione dei corsi-concorsi, nel rispetto della normativa vigente, in particolare prevedendo la imprescindibilità del possesso del diploma di laurea a partire dalla attuale IX qualifica funzionale e I ruolo tecnico speciale, pena il nostro avvallo all'operazione, portata avanti dall'attuale Governo, di smantellamento del valore legale del titolo di studio. E' di tutta evidenza che l'abolizione del valore legale del titolo di studio si presta ad inserire nel sistema universitario elementi di esasperata concorrenzialità fra sedi ritenute di prim'ordine ed altre giudicate di livello inferiore; ad impedire la partecipazione a concorsi pubblici a chiunque sia in possesso di un diploma di laurea a prescindere dall'università che ha rilasciato il titolo di studio; ad un ulteriore danno a carico degli atenei del meridione d'Italia, storicamente più carenti di risorse. (vale la pena ricordare come l'abolizione del valore legale dei titoli di studio faceva parte del progetto di rinascita democratica predisposto della loggia massonica propaganda due di Licio Gelli).

 

 

 

 

 

 

CIO' DETTO SI PROPONE IL SEGUENTE TESTO DA INSERIRE

NELLA NOSTRA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA

PER UN NUOVO C.C.N.L. PER IL COMPARTO UNIVERSITA'

 

 

ART. X

Gli atenei, entro un anno dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L., dovranno concludere la rilevazione del personale che ha svolto - di fatto - mansioni superiori rispetto alla qualifica ricoperta, procedendo, entro i successivi sei mesi, al loro inquadramento nella nuova qualifica funzionale individuata osservando la procedura di cui agli articoli dal X + 1 al X + N.

 

ART. X + 1

clausola di salvaguardia

L'applicazione di quanto all'art. X è conditio sine qua non per l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.

 

ART. X + 2

principi generali

         L'indagine di cui all'art. X dovrà, sulla base di domande predeterminate e somministrate con il metodo dell'intervista persona per persona, consentire ad ogni dipendente di collocare entro una griglia predefinita ogni elemento ritenuto idoneo a rappresentare una buona parte delle caratteristiche qualitativamente caratterizzanti il tipo ed il livello delle mansioni di fatto prestate.

         L'indagine di cui al paragrafo che precede dovrà assumere la valutazione del grado di responsabilità, del grado di autonomia e del grado di complessità nell'espletamento delle mansioni di fatto svolte, come imprescindibili elementi di valutazione per un corretto nuovo inquadramento professionale.

         L'indagine dovrà inoltre consentire un confronto incrociato fra i diversi parametri e fra i diversi dipendenti intervistati.

         Allo scopo di definire l'effettiva situazione di inquadramento si dovrà tener conto delle declaratorie di cui al D.P.C.M. 25 settembre 1981, alla L. 29 gennaio 1986, n. 23, nonché delle evoluzioni normative e tecniche successive all'emanazione delle declaratorie stesse.

         Al di sotto dei livelli di soglia individuati secondo i principi previsti dal presente C.C.N.L. le prestazioni superiori svolte dal dipendente saranno considerate come non idonee, sotto l'aspetto esclusivamente qualitativo, al passaggio di qualifica.

 

ART. X + 3

esecuzione della rilevazione

         La rilevazione delle mansioni di fatto svolte viene eseguita dal nucleo di valutazione ex L. 537/93, art. 5, comma 22°, integrato da idonee professionalità individuate, di concerto con le organizzazioni sindacali, fra il personale afferente le diverse aree professionali, con funzioni di collaborazione al nucleo medesimo.

         Il nucleo di valutazione integrato, nella piena osservanza di quanto previsto dal C.C.N.L., ha lo scopo di definire ogni aspetto tecnico necessario alla esecuzione della rilevazione delle mansioni di fatto svolte nonché al suo espletamento pratico.

         Il nucleo di valutazione integrato è organo tecnico, il cui compito si concluderà nella individuazione dei livelli di inquadramento proposti per ogni dipendente. Di tutto il lavoro svolto il nucleo di valutazione integrato redigerà una apposita relazione .

 

 

 

 

ART. X + 4

         Il presidente la delegazione di parte pubblica, acquisita la relazione del nucleo di valutazione integrato che fornirà alla delegazione di parte sindacale, convocherà, immediatamente, uno specifico incontro di trattativa per l'esposizione finale alle organizzazioni sindacali e per ricevere da queste le loro osservazioni in merito al procedimento seguito e alle sue risultanze.

Acquisito il parere delle OO.SS si procederà immediatamente all'attivazione della procedura concorsuale prevista dal D.p.R. 9 maggio '94, n. 487, art 1, comma 1°, lettera a).

         Il concorso dovrà avere contenuto preminentemente pratico, fondato sul contenuto della prestazione erogata dal dipendente.

 

ART. X + 5

Il regolamento di mobilità verticale dovrà - in ogni caso - prevedere l'imprescindibilità del possesso del diploma di laurea per l'accesso nelle qualifiche funzionali a partire dalla IX e dal I ruolo tecnico speciale.

 

ART. X + 6

revisione dell'inquadramento

         L'amministrazione ha facoltà di verificare la corrispondenza fra situazione rappresentanza dai dipendenti nei questionari e situazione accertabile dai responsabili delle strutture.

         Qualora la verifica di cui al comma che precede evidenziasse delle discordanze, il dipendente, che dovrà esserne informato, ha facoltà di chiedere la revisione delle conclusioni, chiedendo di essere ascoltato dal nucleo di valutazione integrato, con la partecipazione del direttore amministrativo in rappresentanza dell’amministrazione universitaria nelle sue diverse articolazioni. Il dipendente potrà farsi assistere da un delegato sindacale.