Art. 59.

(Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa)

1.      Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2.      In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e

ospedaliere appartenenti a regioni diverse

indicate dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3.     Per le finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.

4.                 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

     economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla 

    Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza  

    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

    autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente  

    dei  rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie

    merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del 

    tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle

    regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle 

    università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le 

   disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

 

 

 

 

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Capo XIV

                          INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO

                   Art. 90.

                         (Sperimentazioni gestionali)

 

1.      Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.