Art. 59. (Acquisto di beni e servizi degli enti 1.
Al
fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti
con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la
eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale,
a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse,
sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: b) più aggregazioni di aziende
sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 3.
Per le finalità di cui al
presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in
luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la
partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la
costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione
delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle
funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università. 4.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle
iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla
Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane. merceologiche sono pubblicati sul sito
INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e
ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle
convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999. |
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6. Al fine di rilevare gli
elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa
nell’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle
amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti
ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i
risultati conseguiti. |
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Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.