CA’ FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l.

 

STATUTO

 

Art. 1  E’ costituita una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione “Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l.”. La società costituisce ente strumentale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

 

Art. 2  La società ha sede legale a Venezia, Dorsoduro 3246.

 

Art. 3 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o ridotta per deliberazione  dell’Assemblea dei soci, a termini di legge.

 

Art. 4 La società, in sintonia con la missione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia di contribuire al progresso civile e sociale del Paese, persegue la diffusione di conoscenze, competenze e abilità che si sviluppano dall'incontro tra il rigore scientifico dei modelli teorici e la capacità di essere vicini all'operatività quotidiana.

In particolare:

·         progetta, realizza, gestisce programmi di formazione, di consulenza, di ricerca, nonché  attività collegate, destinati ad Imprese, ad Enti della Pubblica Amministrazione e ad ogni altro soggetto interessato. La consulenza non comprende quanto riservato per legge alla esclusiva competenza degli iscritti in Albi professionali;

·         compie qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria ritenuta utile al conseguimento dell’oggetto sociale.

 

Art. 5  Il capitale sociale è di 100.000 euro (centomila) suddiviso in quote da 1 euro o suo multiplo.

 

Art. 6  La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall’Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti  anche fra non soci. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rinominati.

 

Art. 7  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta occorra o ne sia fatta richiesta da un Consigliere, presso la sede sociale, o altrove, dandone avviso con raccomandata o telegramma e, in caso di urgenza solo a mezzo telefonico, telefax o e-mail, ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data della riunione.

In caso di assenza del Presidente le riunioni del Consiglio sono presiedute dall’eventuale Amministratore Delegato più anziano, ovvero in sua mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio si costituisce validamente con l’intervento di almeno tre su cinque dei Consiglieri in carica.

In difetto di formale convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Le delibere del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.  In caso di parità di voti è prevalente il voto di chi presiede il consiglio.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

 

Art. 8  L’organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Agli eventuali Amministratori  Delegati spettano i poteri loro assegnati al momento della nomina.

 

Art. 9  Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta l’uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

 

Art. 10  Il Collegio Sindacale è obbligatorio quando il capitale sociale è superiore a € 100.000 o quando, per due esercizi successivi, siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis. Si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea con i compiti di cui all’art. 2403 del c.c. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 11  L’Assemblea è normalmente convocata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella sede della società o altrove, mediante raccomandata almeno otto giorni prima dell’adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se nominato.

 

Art. 12  L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Detta convocazione deve effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato a sei mesi qualora, a giudizio del  Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si renda necessario anche contestualmente a convocazioni di Assemblea ordinaria.

 

Art. 13  L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona designata dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea nomina un Segretario.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio.

 

Art. 14  Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d’esercizio.

Gli utili netti sono cosė ripartiti:

- 5% per la costituzione del fondo di riserva statutaria fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo all’ azionista, a titolo di dividendo, salvo che l’Assemblea che approva il bilancio non deliberi di destinare parte degli stessi a riserva facoltativa.

 

Art. 15  In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e le retribuzioni.

 

Art. 16  Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica la disciplina vigente.