CA’ FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l.
STATUTO
Art. 1 E’
costituita una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la
denominazione “Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l.”. La società costituisce
ente strumentale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Art. 2 La
società ha sede legale a Venezia, Dorsoduro 3246.
Art. 3 La durata della
società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
potrà essere prorogata o ridotta per deliberazione dell’Assemblea dei soci, a termini di legge.
·
progetta, realizza,
gestisce programmi di formazione, di consulenza, di ricerca, nonché attività collegate, destinati ad
Imprese, ad Enti della Pubblica Amministrazione e ad ogni altro soggetto
interessato. La consulenza non comprende quanto riservato per legge alla
esclusiva competenza degli iscritti in Albi professionali;
·
compie qualsiasi
operazione commerciale, immobiliare, finanziaria ritenuta utile al
conseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 5 Il
capitale sociale è di 100.000 euro (centomila) suddiviso in quote da 1 euro o
suo multiplo.
Art. 6 La
società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque
membri nominati dall’Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione
possono essere scelti anche fra
non soci. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e
possono essere rinominati.
Art. 7 Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea.
Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta
occorra o ne sia fatta richiesta da un Consigliere, presso la sede sociale, o
altrove, dandone avviso con raccomandata o telegramma e, in caso di urgenza
solo a mezzo telefonico, telefax o e-mail, ai Consiglieri almeno otto giorni
prima della data della riunione.
In caso di assenza del Presidente le riunioni del
Consiglio sono presiedute dall’eventuale Amministratore Delegato più anziano,
ovvero in sua mancanza dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio si costituisce validamente con
l’intervento di almeno tre su cinque dei Consiglieri in carica.
In difetto di formale convocazione, il Consiglio è
comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e dei
Sindaci effettivi, se nominati.
Le delibere del Consiglio sono validamente assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti è prevalente
il voto di chi presiede il consiglio.
Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad
uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
Art. 8
L’organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e
straordinaria amministrazione e può nominare procuratori per singoli atti o
categorie di atti. Agli eventuali Amministratori Delegati spettano i poteri loro assegnati al momento della
nomina.
Art. 9 Al
Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta l’uso della firma sociale e
la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.
Art. 10
Il Collegio Sindacale è obbligatorio quando il capitale sociale è
superiore a € 100.000 o quando, per due esercizi successivi, siano stati
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis. Si compone
di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea con i compiti
di cui all’art. 2403 del c.c. Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Art. 11
L’Assemblea è normalmente convocata per deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, nella sede della società o altrove, mediante raccomandata
almeno otto giorni prima dell’adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale
sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti effettivi
del Collegio Sindacale, se nominato.
Art. 12
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio. Detta convocazione deve effettuarsi entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale. Tale termine può
essere prorogato a sei mesi qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo
richiedano.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta
si renda necessario anche contestualmente a convocazioni di Assemblea
ordinaria.
Art. 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
ovvero da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea nomina un Segretario.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il
verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio.
Art. 14
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione procede alla redazione del bilancio d’esercizio.
Gli utili netti sono cosė ripartiti:
- 5% per la costituzione del fondo di riserva
statutaria fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo all’ azionista, a titolo di dividendo,
salvo che l’Assemblea che approva il bilancio non deliberi di destinare parte
degli stessi a riserva facoltativa.
Art. 15
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o
più liquidatori, ne determina i poteri e le retribuzioni.
Art. 16 Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto si applica la disciplina vigente.