Proposta di
legge di iniziativa popolare
Istituzione di una
nuova scala mobile per la indicizzazione automatica
delle retribuzioni dei lavoratori e
delle lavoratrici
Premesso che:
nel mese di
luglio del 1992 il Governo,
Articolo 1
1. Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori
dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene
introdotto, con la presente legge, un meccanismo di adeguamento automatico dei
salari e degli stipendi.
2. Le retribuzioni mensili corrisposte, dai datori di lavoro e dai
committenti, pubblici o privati, ai lavoratori dipendenti, ai
soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile,
ivi compresi i lavoratori a progetto di cui al Titolo VII, Capo I, del decreto
legislativo10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, ed ai soci
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142, e
successive modificazioni, sono
integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando
alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura
di cui al comma 3 del presente
articolo.
3. Le
retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale,
dell'importo determinato con la seguente procedura:
a) l'indice
ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
b) per ogni
variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT come fissato
convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione
nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni;
c) ai fini di
cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento
sono arrotondate all'unità superiore;
d) il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza
trimestrale, stabilisce l'ammontare
dell'aumento di retribuzione di cui al comma 3, calcolato in base a quanto
previsto nelle lettere da a) a c) del presente comma.
4. Le pensioni
erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione
guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti
ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli
eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.