ECCO QUELLO CHE
STANNO PREPARANDO PER IL PUBBLICO IMPIEGO
IL PROGETTO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE
DELL’AUTHORITY SULL’IMPIEGO
PUBBLICO:
UNA AUTHORITY O UN
TRIBUNALE SPECIALE ?
Da tempo
Una
strategia perseguita e applicata partendo da una odiosa
campagna stampa propedeutica alle scelte economiche messe in atto.
Uno dei
fautori di questa linea dura è il prof. Ichino,
professore universitario di diritto del lavoro nonché ex sindacalista della Cgil (pagato profumatamente per ogni sua consulenza),
accompagnato da una stuola di altri illustri
personaggi.
Ora, il
progetto si è concretizzato e lo sottoponiamo alla riflessione dei lavoratori.
Infatti,
pubblichiamo, qui di seguito, il progetto di legge-delega che è stato
presentato il 14 dicembre 2006 al Presidente
del Consiglio, Romano Prodi, al Ministro per
Lo stesso
progetto verrà presentato formalmente, nei giorni prossimi, alla Camera dei
Deputati, primo firmatario l’on.
Lanfranco Turci (
Il testo legislativo è opera di un gruppo di amministrativisti,
costituzionalisti, giuslavoristi e
dirigenti pubblici coordinato da Pietro Ichino
e Bernardo Giorgio Mattarella.
Esso
prevede, all’art. 1, l’istituzione dell’Autorità
per la valutazione delle strutture e del personale pubblico; negli altri tre articoli contiene
altrettante deleghe legislative al Governo, rispettivamente: sulla valutazione
del rendimento (art. 2), sulla responsabilità dei dipendenti
pubblici (art. 3), sulle retribuzioni degli stessi (art. 4).
In sintesi, il progetto tende a riunire e riqualificare, secondo gli
estensori, il coordinamento dei nuclei di valutazione istituiti dalla
legge Bassanini del 1999, attualmente funzionante
presso
esigere la costituzione dei nuclei di valutazione dove
ancora non sono stati istituiti e sorvegliarne il funzionamento, garantendone l’indipendenza
effettiva dalla dirigenza del comparto e la visibilità delle valutazioni: per ogni comparto e
ogni centro di servizi l’authority
fungerà anche da
garante di una public review annuale, nella quale le
rilevazioni di ciascun nucleo di valutazione siano poste a confronto con quelle
delle associazioni degli utenti, dei ricercatori universitari e altri
osservatori qualificati, dei giornalisti specializzati, dei sindacati; la
registrazione della public review deve essere messa
in rete;
garantire la piena disponibilità pubblica dei dati sui quali si basano le
valutazioni operate dall’authority stessa
e dei singoli nuclei;
promuovere la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze
migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della
valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, al
fine di consentire che vengano, per un verso, aumentati i trattamenti
retributivi nelle strutture e per gli individui più efficienti e produttivi,
per altro verso debitamente sanzionati i casi più gravi di inefficienza e
improduttività;
attivare motu proprio rilevazioni autonome dall’esterno
in tutti i casi in
cui questo sia ritenuto possibile e opportuno;
costituire il punto di riferimento per la raccolta e l’elaborazione
di tutte le segnalazioni e informazioni provenienti dalla società civile circa le patologie
nel funzionamento delle amministrazioni statali o funzionanti con finanziamenti
statali;
individuare i casi più gravi e immediatamente evidenti di sovradimensionamento
degli organici, o di inefficienza e/o improduttività nelle amministrazioni
sottoposte al suo controllo: in questi casi deve avere effettiva applicazione l’articolo
21 del Testo Unico
del 2001, che prevede il licenziamento del dirigente per responsabilità
oggettiva; quanto ai dipendenti di queste strutture, per essi dovrebbe
stabilirsi la trasferibilità d’ufficio entro limiti geografici e
professionali ragionevoli e l’inibizione degli aumenti retributivi fino al
trasferimento;
segnalare ai dirigenti competenti i casi individuali evidenti di totale
inefficienza e improduttività (o addirittura produttività negativa) a carattere
colposo o doloso affinché in questi casi si proceda al licenziamento, a norma
di legge e di contratto; la segnalazione contestuale di questi casi alla Corte
dei Conti comporterà la responsabilità del dirigente che -
senza giustificazione - non provveda, per il danno erariale che ne consegue.
Norme
in materia di valutazione dell’efficienza e
del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici
Art. 1
Istituzione dell’Autorità per la valutazione
delle strutture e del personale pubblico
Č istituita l’Autorità per la valutazione del personale e delle strutture
pubbliche, di seguito "l’Autorità". L’Autorità è organismo indipendente che opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Č organo
collegiale costituito dal Presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Le designazioni
effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che
abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
Gli altri due membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da
individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari
di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori
economici o da associazioni nazionali di consumatori dotate di alta e
riconosciuta professionalità. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti alla designazione.
Il Presidente e i membri dell’Autorità durano in carica quattro
anni e possono essere
riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all’entrata
in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, istituito
dall’articolo 1, legge n. 3 del 2003, è soppresso. Il suo personale è trasferito all’Autorità.
Il Comitato dei garanti, di cui all’art. 22, decreto
legislativo n. 165 del 2001, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all’Autorità.
La banca dati di cui all’articolo 7, decreto legislativo n. 286 del
1999, è trasferita all’Autorità.
Il Comitato tecnico scientifico e l’Osservatorio di cui commi 2 e 3, dello stesso articolo, sono
soppressi. Le sue funzioni sono trasferite all’Autorità. La
soppressione produce effetti al momento della prima nomina dei componenti
dell’Autorità. Fino a quel momento, le funzioni
dell’Autorità sono
svolte
dal Comitato tecnico scientifico in carica.
L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla
base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e
contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi, nel limite massimo di 100 unità. Alla copertura dei
relativi posti si può provvedere per trasferimento interno all’amministrazione
statale ovvero tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l’Autorità
può avvalersi di
ulteriori esperti.
L’Autorità svolge le funzioni di valutazione previste dall’articolo
L’Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e
delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo
della valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.
L’attività dell’Autorità si ispira alla massima trasparenza. I
risultati della sua attività sono pubblici. L’Autorità
pubblica i risultati della valutazione e assicura la disponibilità per le associazioni di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato
di tutti i dati sui quali essa si basa, affinché essi possano essere oggetto di
autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell’Autorità
ospita commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati,
giornalisti specializzati e sindacati sui risultati della valutazione. Esso pubblica altresė informazioni sulle segnalazioni e
informazioni ricevute dai cittadini.
Art. 2
Delega legislativa in materia di valutazione del rendimento del personale degli
uffici pubblici
Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli
interni, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999 e per disciplinare il
sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche
amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa.
Nell’emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo si atterrà ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione di tutto il personale pubblico con
periodicità definita in via generale, per categorie di personale;
b) definizione, da parte dell’Autorità,
di requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;
c) definizione, da parte dell’Autorità,
di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l’attività di
valutazione degli uffici
e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la
pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati;
d) obbligo delle amministrazioni di adeguare le
attività di valutazione previste dalla legge ai suddetti indirizzi, requisiti e
criteri, evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati dell’attività;
e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni
operate da ciascuna amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell’Autorità, dell’attività
di valutazione svolta dalle amministrazioni; disponibilità per le associazioni di consumatori o
utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i
dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere
oggetto di autonoma elaborazione e valutazione;
f) possibilità per l’Autorità
di procedere direttamente
alla valutazione di determinati uffici o amministrazioni, anche sotto il
profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti,
anche a seguito della segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato;
possibilità per l’Autorità di pronunciarsi, in occasione di detta valutazione,
sul curriculum del dirigente preposto alla struttura; comunicazione dei
risultati della valutazione, da parte dell’Autorità, ai dirigenti
dei relativi uffici o amministrazioni e agli uffici di controllo interno delle amministrazioni;
g) possibilità per l’Autorità,
nello svolgimento dell’attività prevista dalla lettera f), di avvalersi degli uffici di
controllo interno delle pubbliche amministrazioni, di sentire e rivolgere
quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni; obbligo del
personale in servizio di rispondere ai quesiti e prestare collaborazione;
possibilità dell’Autorità di utilizzare ulteriori mezzi istruttori;
h) individuazione, da parte delle
amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni dell’Autorità
a norma della lettera
f, del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici
in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
i) individuazione nominativa, da parte
dell’Autorità
o delle amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano
di utilità minima o nulla per l’amministrazione, a causa di grave
e colpevole inefficienza o incompetenza professionale;
j) collocamento a disposizione delle
unità di personale individuate ai sensi delle lettere h) e i), con mantenimento
della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti
retributivi;
k) mobilità del personale collocato a
disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica
amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della
qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;
l) attribuzione agli uffici, nei quali
risulti esservi personale in esubero ai sensi della lettera h), di una quota
del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o
per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;
m) attribuzione delle indennità di risultato
esclusivamente sulla base della valutazione;
n) organizzazione di un confronto pubblico
annuale sull’attività di valutazione compiuta da
ciascuna
amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti,
studiosi qualificati e organi di informazione; disponibilità permanente sul
sito internet dell’Autorità della registrazione del confronto pubblico;
o) previsione di modalità di partecipazione delle
associazioni di consumatori o utenti agli organi di valutazione e alla loro
attività;
p) limitazione della responsabilità dei
membri dell’Autorità, per le decisioni in materia di valutazione, al dolo o colpa
grave;
q) coordinamento delle disposizioni in materia di
valutazione del rendimento del personale con quelle in materia di controllo di
gestione e di valutazione dei dirigenti.
Art. 3
Delega legislativa in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa
della responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti
pubblici, apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) limitazione della responsabilità civile dei dirigenti
amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento disciplinare dei
dipendenti pubblici, all’ipotesi di dolo;
b) comunicazione delle decisioni, adottate a
norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della Corte dei
conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli interessati e dei
dirigenti dei relativi uffici;
c) segnalazione alle amministrazioni, da parte
dell’Autorità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità disciplinare dei dipendenti
pubblici;
d) segnalazione alle procure regionali della
Corte dei conti, da parte dell’Autorità, di fatti dai quali può
sorgere responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, anche sulla base dell’esame
delle relazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti;
e) rilevanza dei risultati negativi della
valutazione, condotta a norma dell’articolo 2, ai fini
della responsabilità dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto legislativo n. 165
del 2001;
f) rilevanza del comportamento dei
dirigenti, che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul piano della
responsabilità disciplinare, facciano decorrere i termini per l’avvio
del procedimento disciplinare, ai fini della responsabilità dirigenziale, di cui all’art.
21, decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Art. 4
Retribuzioni dei dipendenti pubblici
1. Il Governo è delegato a emanare,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per adeguare la disciplina legislativa delle retribuzioni dei
dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) formulazione all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, da parte delle
pubbliche amministrazioni, di indirizzi, a norma dell'articolo 41, comma 1, e
dell'articolo 70, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, affinché la
componente della retribuzione legata al risultato, fissata in una misura
minima del cinquanta per cento della retribuzione complessiva, venga attribuita
sulla base dei risultati della valutazione corrispondente agli indirizzi,
requisiti e criteri di credibilità definiti dall’Autorità;
b) in mancanza di una valutazione
corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall’Autorità,
divieto per le pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dipendenti la componente della retribuzione legata al risultato; responsabilità
personale del dirigente, che contravvenga al divieto con dolo o colpa grave,
per il maggior onere conseguente;
c) divieto di corrispondere al
dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli
non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti
individuati a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i).
d) divieto di attribuzione di aumenti
retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano
stati individuati a norma dell’art. 2, comma 2, lettera h, per
grave inefficienza,
improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.