Roma, 05.10.1998         

Prot. n.31/98

                   Al Magnifico Rettore

Alla Commissione Istruttoria Amministrativa 

SEDE 

La scrivente O.S. facendo seguito alla precedente nota del 30.09.1998, con cui chiedeva un incontro con le SS.LL per riesaminare la materia relativa all’applicazione della L.236/95, intende comunque mettere per iscritto le proprie controdeduzioni circa il parere negativo espresso dalla Commissione per tutti quei casi riconducibili alla motivazione "G".

 

Si ritiene che il parere espresso dall’Avvocatura, applicato da codesta Amministrazione, sia stato ampiamente superato da quello del Consiglio di Stato, sez. II, rilasciato in data 26.09.1997 ed accolto dal Capo dello Stato in data 10.03.1998 e non per questioni di tipo temporale, ma di sostanza o di merito.

Difatti mentre L’Avvocatura non fa altro che ripetere in buona sostanza ciò che la legge dice, senza fornire alcuna spiegazione, il Consiglio di Stato da una esauriente motivazione della interpretazione, riconducendola all’intento che il legislatore ha perseguito nell’emanare la legge n.63 dell’89.

Il Consiglio afferma che "lo scopo della legge era quello di estendere a chi non ne aveva potuto usufruire per questioni temporali il beneficio del riconoscimento delle mansioni "di fatto" svolte, attribuito già con l’art. 85 della L.312/80 e nelle varie sanatorie "dei precari" che si sono avute nel tempo, i quali di regola sono stati inquadrati secondo le mansioni effettivamente svolte".

Chi non aveva potuto usufruire dell’applicazione dell’ art.85 sicuramente sono i dipendenti delle Università istituite nell’ultimo decennio, come nella fattispecie i dipendenti di questo Ateneo che sono stati assunti su posti previsti sulle vecchie qualifiche e in sede di emanazione dei bandi di concorso trasformati nelle corrispondenti nuove qualifiche professionale.

 

Difatti quando il Consiglio di Stato dice che "ciò che conta è che la persona interessata sia stata assunta mediante una formale procedura concorsuale con l’attribuzione di una qualifica pertinente alle vecchie carriere, non fa altro che ricollegarsi a quanto prevedeva l’art.82 della 312/80 che indica le corrispondenze tra le vecchie carriere e le nuove qualifiche ai fini dell’ inquadramento del personale, senza alcun riferimento alle mansioni effettivamente svolte, appunto ripreso nel successivo art.85.

Questa tesi è ulteriormente avvalorata dall’art. 11 della L.236/95, che non è altro che una estensione temporale della L.63/89, quando include tra i beneficiari della norma anche il personale tecnico amministrativo delle Università per stranieri di Perugia e Siena statizzato ai sensi degli artt.26 e 27 della L. N. 23 dell’ 86 , nonché il personale tecnico amministrativo supplente, assunto in ruolo con inquadramenti nelle nuove qualifiche corrispondenti esattamente alle vecchie carriere per cui erano stati assunti come supplenti, senza tenere conto delle mansioni effettivamente svolte. In questa Università abbiamo avuto dei casi simili eclatanti: personale assunto nel VI livello come supplente ed immesso in ruolo nello stesso livello, pur avendo svolto da sempre le funzioni di Segretario di Dipartimento.

 

Alla luce di queste osservazioni, questa O.S. richiede un rapido riesame delle domande prodotte dal personale escluso secondo le motivazioni classificate con la lettera "G" e ribadisce la richiesta di un incontro con codesta amministrazione per l’esame di tutta la questione.

 

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

IL Coordinamento RdB Università