VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO CONCORSUALE DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 21.4.1995 N. 120 CONVERTITO NELLA LEGGE

21.6.1995 N. 236

I1 giorno 13 giugno 1998, alle ore 9.30, presso i locali della Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si e riunita, per la seduta conclusiva, la Commissione costituita con D.R. n. 926 del 6.4.1998 con il compito di esaminare le domande presentate dal personale universitario non docente per verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al procedimento di cui all'art. 11 del decreto legge 21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236.

Sono presenti il prof. Gian Piero Milano, il dott. Ernesto Nicolai, la dott.ssa Daniela Carnicelli, il sig. Riccardo Cemoli, la dott.ssa Silvia Quattrociocche ed il sig. Domenico Costa.

La Commissione preliminarmente, preso atto che il procedimento e stato avviato con D.R. 29.7.1996, procede alla lettura della normativa in materia che prevede che "gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della legge 21.2.1989 n. 63 possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11.7.1980 n. 312, ed entro il 31.8.1992". La Commissione prende visione, altresì, della rettorale n. 8047 del 30.7.1996 contenente le modalità di presentazione delle domande e della circolare n. 99642 del 1.10.1996, con la quale l'Amministrazione ha prorogato il termine di scadenza delle domande previsto per il 30.9.1996 al 21 ottobre dello stesso anno.

La Commissione recepisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso in data 30.4.1996 su richiesta inoltrata dall'Amministrazione universitaria con nota del 1.2.1996 prot. n. 789 in merito alla corretta applicazione della normativa in questione (all. A).

In particolare, l'Amministrazione richiedeva se il personale assunto dopo l'anno 1980 sui ruoli universitari con concorsi banditi per livelli e qualifiche professionali, in presenza degli ulteriori requisiti di legge, avesse diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236, qualora le assegnazioni dei relativi posti fossero state disposte dal Ministero sulle vecchie qualifiche

ausiliaria, esecutiva, di concetto o direttiva. 

 L'Avvocatura Generale dello Stato non ha condiviso tale tesi, richiamando il dettato del citato art. 11 che stabilisce che il personale avente diritto a partecipare al procedimento concorsuale e quello assunto anche successivamente all'entrata in vigore della legge 21.2.1989 n. 63 purché dalle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11.7.1980 n. 312 ed entro il 31.8.1992.

La Commissione, constatato che sono state presentate n. 458 domande, procede all'esame delle stesse.

A seguito della verifica dei requisiti prescritti dall'art. 11 del decreto legge 21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236, la Commissione:

A) - ammette al procedimento concorsuale le sotto elencate 21 unita di personale:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

 

OMISSIS

B) - Sono dichiarate non ammissibili, con le distinzioni sotto numerate, n. 66 domande di dipendenti che hanno già partecipato al procedimento di inquadramento ex legge 21.2.1989, n.63:

- n. 3 domande di personale per il quale il profilo richiesto ex legge 63/89 non e stato ritenuto congruo dalla competente commissione di congruità:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

- n. 5 domande di personale per il quale il profilo richiesto ex legge 63/89 non e stato ritenuto congruo dalla competente commissione di congruità, e inquadrato ai sensi del DPCM 24/9/81 nel profilo ritenuto congruo dalla stessa commissione:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

- n. 16 domande di personale inquadrato ai sensi del DPCM 24/9/81 nel profilo richiesto e ritenuto congruo dalla commissione di congruità ex legge 63/89:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

 

- n. 2 domande di personale che non ha superato la prova idoneativa ex legge 63/89:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

- n. 1 domanda di personale inquadrato a seguito di concorso nel profilo richiesto ex legge 63/89, per cui era stata accertata la congruità da parte della competente commissione:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

- n. 38 domande di personale già inquadrato ex legge 63/89:

COGNOME .QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

- n. 1 domanda di personale già inquadrato ex legge 236/95 presso altro Ateneo:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

C) - N. 8 domande non sono ammissibili in quanto il personale richiedente ha beneficiato della legge 11 luglio 1980 n. 312:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

D) - N. 1 domanda non e ammissibile in quanto la sotto indicata richiedente ha beneficiato della

legge 11 luglio 1980n. 312edellalegge23.1.1991 n.21:

 

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

E) - N. 15 domande non sono ammissibili in quanto il sotto indicato personale richiedente, beneficiario della legge 23.1.1991 n. 21, e già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, che e qualifica terminale richiamata dal 1 ° comma dell'art. 1 della legge 21.2.1989, n. 63:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

F')—N. 44 domande non sono ammissibili in quanto il sotto indicato personale richiedente e già inquadrato nella qualifica funzionale terminale richiamata dal 1° comma dell'art. 1 della legge 21.2.1989 n. 63 (VIII qualifica funzionale):

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

G) - N. 267 domande non sono ammissibili in quanto il sotto elencato personale richiedente e stato assunto sui profili professionali previsti dall'ordinamento introdotto dalla 1. 11.7.1980 n. 312, in esito a concorsi banditi per i medesimi profili del vigente ordinamento:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

 

H)—N. 36 domande non sono ammissibili in quanto il sotto elencato personale richiedente e stato

assunto dopo il 31.8.1992:

COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE

OMISSIS

Alle ore 12.30 la Commissione conclude i propri lavori.I1 presente verbale sarà inviato al Rettore affinché, esaminate le proposte della Commissione nonché le eventuali controdeduzioni degli interessati, provveda definitivamente con proprio decreto all'ammissione o all'esclusione del personale interessato al procedimento concorsuale previsto dall'art. 11 del D.L. 21.4.1995 n. 120 convertito in legge 21.6.1995. 236.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

FIRMATO: Prof: Gian Piero MILANO

FIRMATO: Dott. Ernesto NICOLAI

FIRMATO: Dott.ssa Daniela CARNICELLI

FIRMATO: Sig. Riccardo CEMOLI

FIRMATO: Dott.ssa Silvia QUATTROCIOCCHE

FIRMATO: Sig. Domenico COSTA

 

 

 

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