VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO CONCORSUALE DI CUI
ALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 21.4.1995 N. 120 CONVERTITO NELLA LEGGE
21.6.1995 N. 236
I1 giorno 13 giugno 1998, alle ore 9.30, presso i locali della
Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" si e riunita, per la seduta conclusiva, la Commissione costituita
con D.R. n. 926 del 6.4.1998 con il compito di esaminare le domande presentate
dal personale universitario non docente per verificare la sussistenza dei
requisiti per l'ammissione al procedimento di cui all'art. 11 del decreto legge
21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236.
Sono presenti il prof. Gian Piero Milano, il dott. Ernesto Nicolai, la
dott.ssa Daniela Carnicelli, il sig. Riccardo Cemoli, la dott.ssa Silvia
Quattrociocche ed il sig. Domenico Costa.
La Commissione preliminarmente, preso atto che il procedimento e stato
avviato con D.R. 29.7.1996, procede alla lettura della normativa in materia che
prevede che "gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della legge
21.2.1989 n. 63 possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di
entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del
periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta
data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge
11.7.1980 n. 312, ed entro il 31.8.1992". La Commissione prende visione,
altresì, della rettorale n. 8047 del 30.7.1996 contenente le modalità di
presentazione delle domande e della circolare n. 99642 del 1.10.1996, con la
quale l'Amministrazione ha prorogato il termine di scadenza delle domande
previsto per il 30.9.1996 al 21 ottobre dello stesso anno.
La Commissione recepisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
espresso in data 30.4.1996 su richiesta inoltrata dall'Amministrazione
universitaria con nota del 1.2.1996 prot. n. 789 in merito alla corretta
applicazione della normativa in questione (all. A).
In particolare, l'Amministrazione richiedeva se il personale assunto
dopo l'anno 1980 sui ruoli universitari con concorsi banditi per livelli e
qualifiche professionali, in presenza degli ulteriori requisiti di legge,
avesse diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ai sensi dell'art.
11 del decreto legge 21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236,
qualora le assegnazioni dei relativi posti fossero state disposte dal Ministero
sulle vecchie qualifiche
ausiliaria, esecutiva, di concetto o direttiva.
L'Avvocatura Generale dello Stato non ha condiviso tale tesi,
richiamando il dettato del citato art. 11 che stabilisce che il personale
avente diritto a partecipare al procedimento concorsuale e quello assunto
anche successivamente all'entrata in vigore della legge 21.2.1989 n. 63 purché
dalle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11.7.1980 n.
312 ed entro il 31.8.1992.
La Commissione, constatato che sono state presentate n. 458 domande,
procede all'esame delle stesse.
A seguito della verifica dei requisiti prescritti dall'art. 11 del
decreto legge 21.4.1995 n. 120 convertito nella legge 21.6.1995 n. 236, la
Commissione:
A) - ammette al procedimento concorsuale le sotto elencate 21 unita di
personale:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
B) - Sono dichiarate non ammissibili, con le distinzioni sotto
numerate, n. 66 domande di dipendenti che hanno già partecipato al procedimento
di inquadramento ex legge 21.2.1989, n.63:
- n. 3 domande di personale per il quale il profilo richiesto ex legge
63/89 non e stato ritenuto congruo dalla competente commissione di congruità:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 5 domande di personale per il quale il profilo richiesto ex legge
63/89 non e stato ritenuto congruo dalla competente commissione di congruità, e
inquadrato ai sensi del DPCM 24/9/81 nel profilo ritenuto congruo dalla stessa
commissione:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 16 domande di personale inquadrato ai sensi del DPCM 24/9/81 nel
profilo richiesto e ritenuto congruo dalla commissione di congruità ex legge
63/89:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 2 domande di personale che non ha superato la prova idoneativa ex
legge 63/89:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 1 domanda di personale inquadrato a seguito di concorso nel
profilo richiesto ex legge 63/89, per cui era stata accertata la congruità da
parte della competente commissione:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 38 domande di personale già inquadrato ex legge 63/89:
COGNOME .QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
- n. 1 domanda di personale già inquadrato ex legge 236/95 presso altro
Ateneo:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
C) - N. 8 domande non sono ammissibili in quanto il personale
richiedente ha beneficiato della legge 11 luglio 1980 n. 312:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
D) - N. 1 domanda non e ammissibile in quanto la sotto indicata
richiedente ha beneficiato della
legge 11 luglio 1980n. 312edellalegge23.1.1991 n.21:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
E) - N. 15 domande non sono ammissibili in quanto il sotto indicato
personale richiedente, beneficiario della legge 23.1.1991 n. 21, e già inquadrato
nell'VIII qualifica funzionale, che e qualifica terminale richiamata dal 1 °
comma dell'art. 1 della legge 21.2.1989, n. 63:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
F')—N. 44 domande non sono ammissibili in quanto il sotto indicato
personale richiedente e già inquadrato nella qualifica funzionale terminale
richiamata dal 1° comma dell'art. 1 della legge 21.2.1989 n. 63 (VIII qualifica
funzionale):
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
G) - N. 267 domande non sono ammissibili in quanto il sotto elencato
personale richiedente e stato assunto sui profili professionali previsti
dall'ordinamento introdotto dalla 1. 11.7.1980 n. 312, in esito a concorsi
banditi per i medesimi profili del vigente ordinamento:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
H)—N. 36 domande non sono ammissibili in quanto il sotto elencato
personale richiedente e stato
assunto dopo il 31.8.1992:
COGNOME QUALIFICA PROFILO PROFESSIONALE
OMISSIS
Alle ore 12.30 la Commissione conclude i propri lavori.I1 presente
verbale sarà inviato al Rettore affinché, esaminate le proposte della
Commissione nonché le eventuali controdeduzioni degli interessati, provveda
definitivamente con proprio decreto all'ammissione o all'esclusione del
personale interessato al procedimento concorsuale previsto dall'art. 11 del
D.L. 21.4.1995 n. 120 convertito in legge 21.6.1995. 236.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
FIRMATO: Prof: Gian Piero MILANO
FIRMATO: Dott. Ernesto NICOLAI
FIRMATO: Dott.ssa Daniela CARNICELLI
FIRMATO: Sig. Riccardo CEMOLI
FIRMATO: Dott.ssa Silvia QUATTROCIOCCHE
FIRMATO: Sig. Domenico COSTA