Il testo di seguito riportato è un allegato al Contratto Integrativo approvato all’Università di Trento il 21.12.2001.

La III Università di Roma ha applicato la norma in questione con circolare amministrativa diffusa  a tutto il personale prima della sottoscrizione del Contratto Nazionale. Si ha notizia che la normativa è stata applicata anche presso l’Università di Roma la Sapienza e di Siena, dove sul sito web vi è un link con memoria sulla legge 808/77. 

 

Allegato n° 4 al C.C.I dell’Università degli Studi di Trento

 

 

Riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini contrattuali per quanto concerne le progressioni verticali, secondo quanto previsto

dall’art. 16 della legge 808/77.

1.

Premessa

Il CCNL 09/08/2000 fa riferimento al concetto di anzianità di servizio all’interno dei seguenti artt.:

  1. art. 57, comma 2, relativo alla progressione verticale nel sistema di classificazione prevedendo, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso esterno, un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite;

 

  1. art. 74, comma 5, lett. c) che prevede, entro il limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art., l’attuazione di procedure selettive per la progressione verticale per il personale che abbia un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP;

 

Si sottolinea, invece, che l’art. 56 del CCNL, relativo alla progressione economica all’interno di ciascuna categoria riporta, come requisito per la partecipazione ai meccanismi selettivi per i passaggi a posizione economica immediatamente superiore, l’aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore. In questo caso, pertanto, non interessa la determinazione dell’anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza o ex qualifiche, ma il servizio effettivamente maturato nella singola posizione economica.

 

2.

Servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche

Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio (utile per la partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 57 comma 2 e art. 74 comma 5, lettera c.), ai sensi dell’art.16 della legge 808/77, verrà valutato il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, come definite dall’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 , ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

3.

Criteri di riconoscimento dell’anzianità di sevizio in riferimento al nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL del 09/08/00

Il riconoscimento dell’anzianità di servizio non genera alcun automatismo, ma costituisce un eventuale requisito necessario per partecipare ad eventuali selezioni per le categorie superiori.

 

 

Il riconoscimento dell’anzianità di servizio avviene secondo i seguenti criteri:

il servizio è riconosciuto

Tenendo conto di quanto previsto dal CCNL in merito ai criteri di riconduzione delle qualifiche di cui all’art. 78 e successivi della legge n. 312/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e considerata la specularità dell’articolazione delle carriere ad esse precedenti con le categorie introdotte dal CCNL stesso, le equiparazioni fra categorie, qualifiche e carriere per le finalità di cui sopra, sono definite secondo il seguente schema:

Carriere ante 312/80

Qualifiche 312/80

Categorie CCNL

Carriera ausiliaria

II^ qualifica

Categoria B

III^ qualifica

IV^ qualifica

V^ qualifica

Carriera esecutiva

VI^ qualifica

Categoria C

VII^ qualifica

Carriera di concetto

VIII^ qualifica

Categoria D

Carriera direttiva

IX^ qualifica

Categoria EP

I^ qualifica ruolo speciale

II^ qualifica ruolo speciale

 

4.

Criteri di riconoscimento dell’anzianità utile per l’art. 74 comma 5 lettera c)

In tale fattispecie, il riconoscimento dell’anzianità di servizio non viene effettuato in riferimento alle categorie previste dal vigente CCNL, bensě alle ex qualifiche funzionali.

Pertanto, il requisito previsto dall’art. 74 comma 5 lettera c), consiste nell’aver maturato, al giorno 09.08.2000, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nelle ex qualifiche V, VII e VIII e non più nelle categorie o ex qualifiche ivi confluite (come invece prevede l’art. 57 comma 2).

Si procederà pertanto al riconoscimento dell’anzianità di servizio secondo i seguenti criteri:

 

il servizio è riconosciuto

 

 

5.

Applicazione dei criteri

Per la determinazione dell’anzianità di servizio, si procederà all’applicazione dei criteri di cui ai punti 3 e 4 della presente nota secondo le seguenti modalità:

    1. determinazione al 9 agosto 2000, per tutto il personale, dell’anzianità nella categoria secondo i criteri sopra indicati, utile sia per l’art. 57 comma 2 che per l’art. 74 comma 5 lettera c). Il riconoscimento dell’anzianità posseduta utile per l’art. 57 comma 2 verrà ricalcolato alla data di scadenza del bando cosě come previsto dalla bozza di Regolamento per le progressioni verticali;
    2. a regime, il riconoscimento di anzianità viene effettuato automaticamente ogni qual volta il dipendente passa di categoria a seguito di procedure selettive o tramite concorso pubblico attribuendo il valore all’anzianità nella categoria calcolato secondo i criteri come sopra definiti;
    3. a fronte di un passaggio a posizione economica superiore nell’ambito della medesima categoria a seguito delle procedure di cui all’art. 56 del CCNL, continua a maturare l’anzianità nella categoria, mentre l’anzianità nella posizione economica viene azzerata e ricomincia a decorrere a far data dalla nuova posizione economica conseguita. Per poter accedere ad ulteriori procedure selettive per le progressioni orizzontali, occorrerà quindi avere maturato altri tre anni di servizio nella medesima posizione economica cosě come previsto dallo stesso art. 56 del CCNL.

Note:

    1. Per la determinazione dell’anzianità di servizio, gli eventuali periodi di lavoro a tempo parziale, sono computati per intero.
    2. I congedi non retribuiti, ad eccezione di quelli esplicitamente previsti da legge come utili ai fini dell’anzianità, non sono computati nell’anzianità di servizio.
    3. Il disposto di cui al punto 2, relativo al riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche, trova applicazione nei confronti del personale assunto attraverso procedure di mobilità intercompartimentale.