Il testo di seguito riportato è un allegato al
Contratto Integrativo approvato all’Università di Trento il 21.12.2001.
La III Università di Roma ha applicato la norma in
questione con circolare amministrativa diffusa
a tutto il personale prima della sottoscrizione del Contratto Nazionale.
Si ha notizia che la normativa è stata applicata anche presso l’Università di
Roma la Sapienza e di Siena, dove sul sito web vi è un link con memoria sulla
legge 808/77.
Allegato
n° 4 al C.C.I dell’Università
degli Studi di Trento
Riconoscimento
dell’anzianità di servizio utile ai fini contrattuali per quanto concerne le
progressioni verticali, secondo quanto previsto
dall’art.
16 della legge 808/77.
1.
Premessa
Il CCNL 09/08/2000 fa riferimento al concetto di anzianità di servizio all’interno dei seguenti artt.:
Si sottolinea, invece, che l’art. 56 del CCNL, relativo alla progressione economica all’interno di ciascuna categoria riporta, come requisito per la partecipazione ai meccanismi selettivi per i passaggi a posizione economica immediatamente superiore, l’aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore. In questo caso, pertanto, non interessa la determinazione dell’anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza o ex qualifiche, ma il servizio effettivamente maturato nella singola posizione economica.
2.
Servizio prestato presso altre
Amministrazioni pubbliche
Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio (utile per la partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 57 comma 2 e art. 74 comma 5, lettera c.), ai sensi dell’art.16 della legge 808/77, verrà valutato il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, come definite dall’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 , ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3.
Criteri di riconoscimento
dell’anzianità di sevizio in riferimento al nuovo sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 09/08/00
Il riconoscimento dell’anzianità di servizio non genera alcun automatismo, ma costituisce un eventuale requisito necessario per partecipare ad eventuali selezioni per le categorie superiori.
Il riconoscimento dell’anzianità di servizio avviene secondo i seguenti criteri:
il servizio è riconosciuto
Tenendo conto di quanto previsto dal CCNL in merito ai criteri di riconduzione delle qualifiche di cui all’art. 78 e successivi della legge n. 312/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e considerata la specularità dell’articolazione delle carriere ad esse precedenti con le categorie introdotte dal CCNL stesso, le equiparazioni fra categorie, qualifiche e carriere per le finalità di cui sopra, sono definite secondo il seguente schema:
Carriere ante 312/80 |
Qualifiche 312/80 |
Categorie CCNL |
Carriera ausiliaria |
II^ qualifica |
Categoria B |
III^ qualifica |
||
IV^ qualifica |
||
V^ qualifica |
||
Carriera esecutiva |
VI^ qualifica |
Categoria C |
VII^ qualifica |
||
Carriera di concetto |
VIII^ qualifica |
Categoria D |
Carriera direttiva |
IX^ qualifica |
Categoria EP |
I^ qualifica ruolo speciale |
||
II^ qualifica ruolo speciale |
4.
Criteri di riconoscimento
dell’anzianità utile per l’art. 74 comma 5 lettera c)
In tale fattispecie, il riconoscimento dell’anzianità di servizio non viene effettuato in riferimento alle categorie previste dal vigente CCNL, bensě alle ex qualifiche funzionali.
Pertanto, il requisito previsto dall’art. 74 comma 5 lettera c), consiste nell’aver maturato, al giorno 09.08.2000, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nelle ex qualifiche V, VII e VIII e non più nelle categorie o ex qualifiche ivi confluite (come invece prevede l’art. 57 comma 2).
Si procederà pertanto al riconoscimento dell’anzianità di servizio secondo i seguenti criteri:
il servizio è riconosciuto
5.
Applicazione dei criteri
Per la determinazione dell’anzianità di servizio, si procederà all’applicazione dei criteri di cui ai punti 3 e 4 della presente nota secondo le seguenti modalità:
Note: