UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA |
Memoria sul
riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini contrattuali, in
analogia a quanto previsto dall’art.16 della legge 808/77.
Premessa
normativa
L’art.75 del
CCNL 9.8.00 dispone che
“Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente
CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato
delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti
economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL,
in particolare le seguenti materie:
...
f)
valutazione dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilità
intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
L’art.
16 della legge 808/77 prevede:
1.Il
servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e
degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici
e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni
universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio
non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n.
1108.
…
3.Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato
anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie,
dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei
precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché
presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini
economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa
carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se
svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà
e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non
immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.
4.Tale
riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del
servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale
servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È
consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se
più favorevole.
…
All’interno
del CCNL il richiamo all’art.16 della 808/77 appare estremamente pertinente ed
opportuno, in quanto per la prima volta, dopo l’abrogazione delle classi e degli
scatti, contestuale alla istituzione della R.I.A. effettuata con l’art.21 del
D.P.R. 567/87 e dall’art.16 del D.P.R. 319/90, riassume significato parlare di
anzianità di servizio. Il citato art.16 della legge 808/77 aveva infatti, “di
fatto”, perso significato non generando, la sua eventuale applicazione, più
alcun beneficio al dipendente.
Il
CCNL fa riferimento all’anzianità di servizio
all’art.57 relativo alla progressione verticale nel sistema di
classificazione:
I
Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno
modalità di espletamento di procedure selettive per l’accesso a ciascuna
categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente
inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso esterno qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di
appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli
abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato
comunque un adeguato accesso dall’esterno.
Ed
all’art.74, contenente norme di inquadramento del personale in servizio nel
nuovo sistema di classificazione:
In
prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo
comma 7, le amministrazioni provvederanno:
...
c) ad attuare
procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli professionali di cui
all’art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per
la progressione verticale di personale, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,
appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno
decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra, nelle
procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono titoli valutabili
il superamento di concorsi
rispettivamente per l’accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono,
altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche
superiori.
Occorre
pertanto porsi il problema della determinazione dell’anzianità di servizio da
riconoscersi quale conseguenza di una ricostruzione di carriera ai sensi
dell’art. 16 della legge 808/77. Poiché questo non è un problema una tantum,
legato all’art.74, ma “permanente”, considerato che l’art.57 regolamenta gli
scorrimenti a regime, è necessario trovare un meccanismo snello che ci permetta
costantemente di aggiornare l’anzianità di
servizio nei casi di passaggio di categoria. Occorre anche che tale
meccanismo tenga conto di tutto l’arco ipotetico della carriera di un dipendente
che, in alcuni casi, si trova ad aver attraversato tre diversi ordinamenti
professionali.
Prima
di procedere in tal senso occorre fare un’importante
puntualizzazione:
l’art.16 della legge 808/77 fa espresso
riferimento al servizio prestato presso le “Amministrazioni dello Stato”,
concetto questo che dal 1977 ad oggi ha avuto una profonda evoluzione e delle
radicali modifiche. Ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.Lgs
29/93:
“Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale”
neanche
le Università possono più dirsi in senso stretto “amministrazioni dello Stato”,
ma semmai “amministrazioni pubbliche”. Questa modifica fa venir meno i criteri
utilizzati nel passato per l’identificazione delle varie amministrazioni al fine
della valutazione della riconoscibilità o meno del servizio presso di esse
prestato: basti pensare ad esempio che il servizio presso gli enti locali non
veniva valutato, mentre oggi ci troviamo i comuni, le province, … in perfetta
equivalenza con le Università in quanto tutte amministrazione
pubbliche.
Pertanto, in attesa che sia data apposita sequenza
contrattuale alla materia, così come previsto dall’art.75 comma 1 punto f) del
CCNL per applicare “integralmente la legge 808, art.16, è preferibile limitarsi
a riconoscere solo il servizio prestato presso le Università.
Modalità di
riconoscimento
Il
punto di partenza per il riconoscimento dell’anzianità di servizio non possono
essere che le categorie previste dal contratto: in maniera retrospettiva andremo
a leggere le qualifiche e le professionalità in esse confluite, per determinare
innanzitutto le “categorie ad esse equiparate” e quindi i servizi prestati da
riconoscere per “intero”; questo rende immediatamente possibile il
riconoscimento “parziale” dei servizi prestati nelle categorie (o nelle
qualifiche in esse confluite) immediatamente o non immediatamente
inferiori.
Tenendo
conto di quanto previsto dall’art.74 in merito ai criteri di riconduzione delle
qualifiche di cui all’art.78 e successivi del D.P.R. 382/80 e sue successive
modifiche ed integrazioni, e considerata la specularità dell’articolazione delle
carriere ad esse precedenti con le categorie introdotte dal vigente CCNL,
potremmo delineare la seguente tabella di riconoscimento dei
servizi:
Carriere ante 312/80 |
Qualifiche 312/80 |
Categorie CCNL |
Carriera ausiliaria |
II^ qualifica |
Categoria B |
III^ qualifica | ||
IV^ qualifica | ||
V^ qualifica | ||
Carriera esecutiva |
V^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado |
Categoria C |
VI^ qualifica | ||
VII^ qualifica | ||
Carriera di concetto |
VII^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea |
Categoria D |
VIII^ qualifica | ||
Carriera direttiva |
VIII^ qualifica art.74 5.a dalla data incarico formale |
Categoria EP |
IX^ qualifica | ||
I^ qualifica ruolo speciale | ||
II^ qualifica ruolo speciale |
Facciamo
a questo punto un esempio di riconoscimento servizi sulla base della tabella, di
un ipotetico sig. Mario Rossi, che ha avuto il seguente sviluppo di
carriera:
1) dal
1 gennaio 1973 portantino;
2) dal
1 marzo 1977 inquadrato nella III^ qualifica ai sensi dell’art.82 del D.P.R.
382/80;
3) dal
1 luglio 1979 inquadrato nella VI^ qualifica ai sensi dell’art.85 del D.P.R.
382/80;
4) dal
1 gennaio 1992 inquadrato nella VII^ qualifica ai sensi della legge
21/91;
5) dal
1 gennaio 1995 nominato, a seguito di concorso pubblico per il quale era
richiesto il possesso del diploma di laurea nell’VIII^
qualifica;
6) dal
1 gennaio 1996 attribuito incarico formale per il quale è richiesta
l’abilitazione all’esercizio di architetto;
7) dal
9 agosto 2000 inquadrato nella categoria EP posizione economica
EP1.
1)
4
anni e 2 mesi categoria B
2)
2
anni e 4 mesi categoria B
3)
12
anni e 6 mesi categoria C
4)
3
anni categoria C
5)
1
anno categoria D
6)
4
anni, 7 mesi e 8 giorni categoria EP
Al
9 agosto 2000 avrà riconosciuta un’anzianità di
servizio nella categoria EP di 9 anni, 1
mese e 8 giorni:
-
6
anni e 6 mesi di categoria B + 15 anni e 6 mesi in categoria C, validi al 50%
nel limite 4 anni = 4 anni in EP
-
1
anno in categoria D, valido al 50% senza limiti = 6 mesi in
EP
-
4
anni, 7 mesi e 8 giorni in EP per intero.
Da
evidenziare che l’anzianità di servizio così riconosciuta non genera alcun
automatismo, ma fa solo acquisire al dipendente un requisito necessario per
partecipare ad eventuali selezioni per le categorie superiori (nell’esempio
specifico non ha ovviamente significato in questo senso essendo già alla
categoria massima).
Ragionamento
diverso occorre fare per l’anzianità richiesta dall’art.56 del CCNL. Non
apparirebbe infatti assimilabile ai richiami fatti all’anzianità di servizio dagli art.57 e 74, quello
contenuto nell’art.56 relativo alla progressione economica all’interno della
categoria:
Nell’ambito
della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore
avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale, sulla
base dei criteri generali di cui all’art. 59. Ai fini della partecipazione a
detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di
servizio nella posizione economica immediatamente inferiore“.
In
questo caso non si parla infatti di anzianità di servizio, che può essere
riconosciuta, ma di servizio che deve essere maturato nella singola posizione
economica.
In carenza pertanto di precise norme contrattuali occorrerà limitarsi
solo ad un riconoscimenti iniziale nella posizione economica di ingresso nella
categoria, secondo i criteri di seguito
indicati.
Applicazione
delle modalità di riconoscimento
In
prima applicazione:
·
determinazione
al 9 agosto, per tutti, dell’anzianità nella categoria secondo il metodo sopra
indicato, utile sia per l’art.57 comma 2 (mobilità verticale) sia per l’art.74
comma 5 punto c);
·
l’anzianità
così determinata viene riconosciuta anche come anzianità di servizio maturata
nella posizione economica di ingresso nella categoria, derivante
dall’applicazione degli automatismi previsti dall’art.74 del
CCNL;
·
in
analogia tale tipo di riconoscimento di anzianità viene effettuato a regime
automaticamente ogni qual volta il dipendente passa di categoria a seguito di
procedure previste dall’art.57 del CCNL o tramite concorso pubblico: attribuendo
il medesimo valore all’anzianità sia nella categoria sia nella posizione
economica di ingresso;
·
quando
avviene un passaggio di posizione economica nell’ambito della medesima categoria
a seguito di procedure di cui all’art.56 del CCNL, continua a crescere senza
soluzione di continuità l’anzianità nella categoria, ma quella nella posizione
economica viene azzerata, e per poter aspirare ad ulteriori analoghi passaggi
occorrerà attendere tre anni.