UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

        

Memoria sul riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini contrattuali, in analogia a quanto previsto dall’art.16 della legge 808/77.  

Premessa normativa 

L’art.75 del CCNL 9.8.00 dispone che

“Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti materie:
...
f) valutazione dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilità intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
 

L’art. 16 della legge 808/77 prevede:
1.Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

3.Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.
4.Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.
 

All’interno del CCNL il richiamo all’art.16 della 808/77 appare estremamente pertinente ed opportuno, in quanto per la prima volta, dopo l’abrogazione delle classi e degli scatti, contestuale alla istituzione della R.I.A. effettuata con l’art.21 del D.P.R. 567/87 e dall’art.16 del D.P.R. 319/90, riassume significato parlare di anzianità di servizio. Il citato art.16 della legge 808/77 aveva infatti, “di fatto”, perso significato non generando, la sua eventuale applicazione, più alcun beneficio al dipendente. 

Il CCNL fa riferimento all’anzianità di servizio all’art.57 relativo alla progressione verticale nel sistema di classificazione:
I Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall’esterno.  

Ed all’art.74, contenente norme di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione:
In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno:
...
c) ad attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli professionali di cui all’art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di personale, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra, nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi  rispettivamente per l’accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono, altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche superiori.
 

Occorre pertanto porsi il problema della determinazione dell’anzianità di servizio da riconoscersi quale conseguenza di una ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 16 della legge 808/77. Poiché questo non è un problema una tantum, legato all’art.74, ma “permanente”, considerato che l’art.57 regolamenta gli scorrimenti a regime, è necessario trovare un meccanismo snello che ci permetta costantemente di aggiornare l’anzianità di servizio nei casi di passaggio di categoria. Occorre anche che tale meccanismo tenga conto di tutto l’arco ipotetico della carriera di un dipendente che, in alcuni casi, si trova ad aver attraversato tre diversi ordinamenti professionali. 

Prima di procedere in tal senso occorre fare un’importante puntualizzazione:
l’art.16 della legge 808/77 fa espresso riferimento al servizio prestato presso le “Amministrazioni dello Stato”, concetto questo che dal 1977 ad oggi ha avuto una profonda evoluzione e delle radicali modifiche. Ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.Lgs 29/93:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”
neanche le Università possono più dirsi in senso stretto “amministrazioni dello Stato”, ma semmai “amministrazioni pubbliche”. Questa modifica fa venir meno i criteri utilizzati nel passato per l’identificazione delle varie amministrazioni al fine della valutazione della riconoscibilità o meno del servizio presso di esse prestato: basti pensare ad esempio che il servizio presso gli enti locali non veniva valutato, mentre oggi ci troviamo i comuni, le province, … in perfetta equivalenza con le Università in quanto tutte amministrazione pubbliche.
Pertanto, in attesa che sia data apposita sequenza contrattuale alla materia, così come previsto dall’art.75 comma 1 punto f) del CCNL per applicare “integralmente la legge 808, art.16, è preferibile limitarsi a riconoscere solo il servizio prestato presso le Università.  

Modalità di riconoscimento 

Il punto di partenza per il riconoscimento dell’anzianità di servizio non possono essere che le categorie previste dal contratto: in maniera retrospettiva andremo a leggere le qualifiche e le professionalità in esse confluite, per determinare innanzitutto le “categorie ad esse equiparate” e quindi i servizi prestati da riconoscere per “intero”; questo rende immediatamente possibile il riconoscimento “parziale” dei servizi prestati nelle categorie (o nelle qualifiche in esse confluite) immediatamente o non immediatamente inferiori. 

Tenendo conto di quanto previsto dall’art.74 in merito ai criteri di riconduzione delle qualifiche di cui all’art.78 e successivi del D.P.R. 382/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e considerata la specularità dell’articolazione delle carriere ad esse precedenti con le categorie introdotte dal vigente CCNL, potremmo delineare la seguente tabella di riconoscimento dei servizi:

Carriere ante 312/80

Qualifiche 312/80

Categorie CCNL

Carriera ausiliaria

II^ qualifica

Categoria B

III^ qualifica
IV^ qualifica
V^ qualifica

Carriera esecutiva

V^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado

Categoria C

VI^ qualifica
VII^ qualifica

Carriera  di concetto

VII^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea

Categoria D

VIII^ qualifica

Carriera direttiva

VIII^ qualifica art.74 5.a dalla data incarico formale

Categoria EP

IX^ qualifica
I^ qualifica ruolo speciale
II^ qualifica ruolo speciale

Facciamo a questo punto un esempio di riconoscimento servizi sulla base della tabella, di un ipotetico sig. Mario Rossi, che ha avuto il seguente sviluppo di carriera:

1)     dal 1 gennaio 1973 portantino;

2)     dal 1 marzo 1977 inquadrato nella III^ qualifica ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 382/80;

3)     dal 1 luglio 1979 inquadrato nella VI^ qualifica ai sensi dell’art.85 del D.P.R. 382/80;

4)     dal 1 gennaio 1992 inquadrato nella VII^ qualifica ai sensi della legge 21/91;

5)     dal 1 gennaio 1995 nominato, a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea nell’VIII^ qualifica;

6)     dal 1 gennaio 1996 attribuito incarico formale per il quale è richiesta l’abilitazione all’esercizio di architetto;

7)     dal 9 agosto 2000 inquadrato nella categoria EP posizione economica EP1.

1)                  4 anni e 2 mesi categoria B

2)                  2 anni e 4 mesi categoria B

3)                  12 anni e 6 mesi categoria C

4)                  3 anni categoria C

5)                  1 anno categoria D

6)                  4 anni, 7 mesi e 8 giorni categoria EP 

Al 9 agosto 2000 avrà riconosciuta un’anzianità di servizio nella categoria EP di 9 anni, 1 mese e 8 giorni:

-          6 anni e 6 mesi di categoria B + 15 anni e 6 mesi in categoria C, validi al 50% nel limite 4 anni = 4 anni in EP

-          1 anno in categoria D, valido al 50% senza limiti = 6 mesi in EP

-          4 anni, 7 mesi e 8 giorni in EP per intero. 

Da evidenziare che l’anzianità di servizio così riconosciuta non genera alcun automatismo, ma fa solo acquisire al dipendente un requisito necessario per partecipare ad eventuali selezioni per le categorie superiori (nell’esempio specifico non ha ovviamente significato in questo senso essendo già alla categoria massima). 

Ragionamento diverso occorre fare per l’anzianità richiesta dall’art.56 del CCNL. Non apparirebbe infatti assimilabile ai richiami fatti all’anzianità di servizio dagli art.57 e 74, quello contenuto nell’art.56 relativo alla progressione economica all’interno della categoria:
Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore“.
In questo caso non si parla infatti di anzianità di servizio, che può essere riconosciuta, ma di servizio che deve essere maturato nella singola posizione economica.
            In carenza pertanto di precise norme contrattuali occorrerà limitarsi solo ad un riconoscimenti iniziale nella posizione economica di ingresso nella categoria, secondo i criteri di seguito indicati. 

Applicazione delle modalità di riconoscimento 

In prima applicazione:

·        determinazione al 9 agosto, per tutti, dell’anzianità nella categoria secondo il metodo sopra indicato, utile sia per l’art.57 comma 2 (mobilità verticale) sia per l’art.74 comma 5 punto c);

·        l’anzianità così determinata viene riconosciuta anche come anzianità di servizio maturata nella posizione economica di ingresso nella categoria, derivante dall’applicazione degli automatismi previsti dall’art.74 del CCNL;

·        in analogia tale tipo di riconoscimento di anzianità viene effettuato a regime automaticamente ogni qual volta il dipendente passa di categoria a seguito di procedure previste dall’art.57 del CCNL o tramite concorso pubblico: attribuendo il medesimo valore all’anzianità sia nella categoria sia nella posizione economica di ingresso;

·        quando avviene un passaggio di posizione economica nell’ambito della medesima categoria a seguito di procedure di cui all’art.56 del CCNL, continua a crescere senza soluzione di continuità l’anzianità nella categoria, ma quella nella posizione economica viene azzerata, e per poter aspirare ad ulteriori analoghi passaggi occorrerà attendere tre anni.