Roma,
lì 13 marzo 2002
Al Magnifico Rettore
Prof. A. Finazzi Agrò
SEDE
Oggetto:
Applicazione art. 16 della L. 808/77
In riferimento alla nota rettorale
del 5 marzo, in risposta alle tesi esposte sull’argomento in contrattazione
integrativa e che conferma quanto già ritenuto dalla parte delegante
amministrativa, si rileva il carattere parziale, in quanto di “parte”, della
interpretazione data da codesta amministrazione.
Di tutt’altro avviso, evidentemente, sono altre
amministrazioni universitarie che, al contrario, hanno inteso la norma ancora
vigente, come l’Università di Trento che l’ha
applicata nell’ambito del contratto integrativo aziendale, come allegato
n.4, sottoscritto in data
21.12.2001, quindi dopo l’emanazione del citato dlgs n.165 del 30.03.2001,
che nell’interpretazione data dovrebbe porre fine alla valenza della norma in argomento.
Di tale parere negativo “di parte” (e senza
motivazioni precise) la scrivente RSU ha avuto modo, peraltro, di venire a
conoscenza già nella primavera del 2000, quando sottopose all’Ufficio
competente amministrativo di codesta Università la richiesta di applicazione
dell’art. 16 per la ricostruzione della carriera di tutto il personale
interessato, così come era stato applicato in quel periodo nella III Università
di Roma, con circolare amministrativa indirizzata a tutto il personale, presso quella di Siena e presso la
“Sapienza” di Roma.
Si sottolinea, infine, la mancata risposta nella nota
rettorale all’assenza di valore retroattivo del dlgs. n.165, anch’esso
richiamato in sede di trattativa decentrata.
Si richiede, pertanto, che in attesa del parere autentico, sia data la possibilità ai
richiedenti di poter essere ammessi “con riserva” alle prove selettive previste dal contratto integrativo.
Distinti
saluti.
Componenti RSU d’Ateneo
Anna Maria Surdo
Cinzia Bellofiore
Andrea Setth