Roma, lì 13 marzo 2002

 

Al Magnifico Rettore

Prof. A. Finazzi Agrò

SEDE

 

 

Oggetto: Applicazione art. 16 della L. 808/77

 

 

            In riferimento alla nota rettorale del 5 marzo, in risposta alle tesi esposte sull’argomento in contrattazione integrativa e che conferma quanto già ritenuto dalla parte delegante amministrativa, si rileva il carattere parziale, in quanto di “parte”, della interpretazione data da codesta amministrazione.

Di tutt’altro avviso, evidentemente, sono altre amministrazioni universitarie che, al contrario, hanno inteso la norma ancora vigente, come l’Università di Trento che l’ha  applicata nell’ambito del contratto integrativo aziendale, come allegato n.4,  sottoscritto in data 21.12.2001, quindi dopo l’emanazione del citato dlgs n.165 del 30.03.2001, che nell’interpretazione data dovrebbe porre fine alla valenza della norma in argomento.

Di tale parere negativo “di parte” (e senza motivazioni precise) la scrivente RSU ha avuto modo, peraltro, di venire a conoscenza già nella primavera del 2000, quando sottopose all’Ufficio competente amministrativo di codesta Università la richiesta di applicazione dell’art. 16 per la ricostruzione della carriera di tutto il personale interessato, così come era stato applicato in quel periodo nella III Università di Roma, con circolare amministrativa indirizzata a tutto il personale,  presso quella di Siena e presso la “Sapienza” di Roma.

Si sottolinea, infine, la mancata risposta nella nota rettorale all’assenza di valore retroattivo del dlgs. n.165, anch’esso richiamato in sede di trattativa decentrata.

Si richiede, pertanto, che  in attesa del parere autentico, sia data la possibilità ai richiedenti di poter essere ammessi “con riserva” alle prove selettive  previste dal contratto integrativo.

 Distinti saluti.

 

Componenti RSU d’Ateneo

 

Anna Maria Surdo

Cinzia Bellofiore

Andrea Setth