IL TRIBUNALE DI COMO CON SENTENZA DEL 04/12/2000 DICHIARA L'ILLEGITTIMITA'

      DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO enti pubblici non economici, nella

      parte in cui INQUADRA GLI 8° LIVELLI ex DPR 285/88 NEL NUOVO PROFILO

      economico "C 3"

      Repubblica Italiana

      In nome del Popolo Italiano

      Il Giudice di Como – Giudice del lavoro

      Dott. Beniamino Fargnoli

      

      ha emesso la seguente

      S E N T E N Z A

      

      nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 10.10.2000

      

      Da

      

      *** ***, *** ***, *** *** ***, *** *** ***, *** ***, - tutti-

      rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Dotto, presso il cui studio in

      Desio, Via Diaz, 12 sono elettivamente domiciliati, giusta delega a

      margine.

      RICORRENTE

      

      CONTRO

      I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di Diritto

      Pubblico con sede in Roma- Eur in persona del suo Presidente pro- tempore,

      elettivamente domiciliato in Como, Via Perti n. 2 presso lo studio

      dell’Avv. Mirella Mogavero, che lo rappresenta e difende, giusto mandato

      generale alle liti.

      RESISTENTE

      

      Oggetto: controversia di lavoro

      Causa assegnata a sentenza all’udienza del 4.12.2000

      

      CONCLUSIONI

      

      Per i ricorrenti: " in linea di merito, …l’inquadramento assegnato non

      corrisponde alle mansioni offerte e contemplate in bando di concorso ed

      indicate in tutti gli atti successivi ( lettera di assunzione, buste paga

      e messaggi I.N.P.S.) , e rilevato che la P.A. è obbligata ad adempiere ai

      contenuti delle obbligazioni assunte col bando di concorso e dunque ex

      art. 1453 c.c. impone alla P.A. di rispettare gli impegni contrattuali

      assunti dei quali si chiede l’esatto adempimento inquadrando i ricorrenti

      nella posizione economica "C4", corrispondente come contenuto

      professionale all’VIII qualifica funzionale ex DPR 285/88;

      rilevato inoltre che la determina di nomina dei ricorrenti ( n. 1094 del

      29.10.99) è nulla ed illegittima nella parte in cui inquadrando i

      ricorrenti nella ex ottava qualifica funzionale ex DPR 285/88, la equipara

      poi alla posizione economica "C3" ex CCNL integrativo, per violazione del

      bando e dei principi di logicità e coerenza e del legittimo affidamento

      operato dai ricorrenti sulle mansioni di assunzione e dell’art. 17 DPR 9

      Maggio 1994 n. 487, e dunque disapplicarla ( ex art. 68 D.Lgs. 29/93) e

      dichiarare nulli tutti gli atti consequenziali , nella parte in cui

      inquadrano i ricorrenti nella posizione attuale "C3" ritenendola

      equivalente alla qualifica VIII ex DPR 285/88 , compreso il contratto

      individuale firmato;

      ed inoltre rilevato che i ricorrenti sono stati assunti come funzionari

      dell’ottava qualifica funzionale e che dunque hanno acquisito il diritto a

      tale profilo professionale ( vedi punto 3.2. delle premesse ) e che solo

      successivamente sono stati declassati alla nuova posizione economica "C3";

      rilevata e dichiarata infine la nullità del Contratto Collettivo Nazionale

      del comparto degli Enti Pubblici Economici come integrato dal C.C.N.L.

      integrativo di ente I.N.P.S.( se necessario indetta la procedura di cui

      all’art. 68 bis D.Lgs. 29/93) e di quello individuale dei ricorrenti,

      nella parte in cui equiparano la l’ex ottava qualifica funzionale ex DPR

      285/88 alla nuova posizione economica "C3" in quanto, in contrasto con

      l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. come novellato dall’art. 13 S.L.,

      operano una "reformatio in peius" delle mansioni del dipendente

      espressamente vietata dalla norma in questione, art. 13 ( C.C.N.L. )

      disapplicata;

      a) condannare la convenuta a titolo di risarcimento per responsabilità

      precontrattuale e contrattuale al pagamento in favore dei ricorrenti della

      differenza retributiva tra la posizione economica "C3" e "C4" pari a lit.

      264.666 mensili oltre alle differenze retributive derivanti dalla

      contingenza applicata ai due livelli e a tutte le componenti accessorie

      del contratto ( doc. 16 incentivi 2000 ) dalla data di effettivo inizio

      dell’attività lavorativa per ogni ricorrente oltre interessi e

      rivalutazione;

      b) condannare la convenuta al pagamento del danno derivante dalla mancata

      attribuzione dell’indennità di funzione derivante dalla preposizione ad un

      ufficio e ad un’unità organica dell’ente , atto normale e consueto per chi

      è inquadrato come VIII – "C4" nell’ambito dell’organizzazione dell’ente

      convenuto ( vedi circolare I.N.P.S. doc. 18 ), danno da liquidarsi

      equitativamente ex art. 1226 c.c. e che si quantifica in lit. 50.000.0000

      o a quell’altra somma che il giudice riterrà secondo equità;

      c) ed inoltre condannare la convenuta al pagamento in favore dei

      ricorrenti della somma di lit. 50.000.000 cadauno, o in quell’altra

      maggiore somma che il tribunale riterrà secondo equità, ritenuto adeguato

      un risarcimento pari al 100% della retribuzione percepita dai ricorrenti

      durante il periodo di dequalificazione professionale comprensiva di

      eventuali emolumenti accessori ( incentivi quantificati in doc. 16 per

      anno 2000 )( pretura Milano, 7. Gennaio 1997, Anerdi c/Soc. Costan,

      Orient. Giur. Lav. 1997 .59 nota ( Vettor), a titolo di risarcimento del

      danno biologico per turbamento della sfera psico – fisica dei ricorrenti

      operata dall’amministrazione a causa della dequalificazione professionale

      subita, del danneggiamento alla propria immagine e alla crescita

      professionale" .

      

      PER RESISTENTE – I.N.P.S. " in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto

      di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla prospettazione

      delle domande avversarie;

      in via pregiudiziale e subordinata, attivare il procedimento ex art. 68

      bis D.Lgs. n. 29/93 e succ. mod.;

      nel merito, rigettare tutte le domande azionate contro l’I.N.P.S., in

      quanto infondate in fatto e diritto.

      Spese e competenze come per legge, secondo soccombenza".

      

      

      F A T T O

      

      Con ricorso presentato in data 10.10.2000, *** ***, *** ***, *** *** ***,

      *** *** ***, *** ***, lamentavano di avere subito un demansionamento da

      parte dell’I.N.P.S.. Esponevano di aver partecipato al concorso pubblico,

      bandito il 20.02.1998 per funzionari di VIII qualifica. Avendo superato le

      prove ed essendo stati immessi nei ruoli organici dell’I.N.P.S ., avevano

      ricevuto mansioni inferiori a quelle previste dal bando.

      In particolare, erano stati assegnati a compiti esecutivi dell’area "C"

      posizione 3 e non già a compiti propri dell’VIII qualifica.

      In effetti, nelle more dell’espletamento concorsuale, il C.C.N.L. era

      cambiato.

      Il nuovo, contratto 13.3.99 non prevedeva più le qualifiche, ma le aree

      operative. Nell’area operativa "C" erano confluite le qualifiche 7^ , 8^ e

      9^.

      Di fatto, le mansioni assegnate, così come comprese nell’area operativa

      "C3", erano nettamente deteriori rispetto a quelle promesse col bando di

      concorso e conseguite col superamento delle prove.

      Chiedevano la dichiarazione di illegittimità dell’atto amministrativo che

      assegnava loro le mansioni "C3", nonché l’annullamento e la

      disapplicazione dell’art.13 CCNL 13.3.99, che aveva previsto l’inserimento

      della qualifica ottava nell’area "C3".

      Infine, domandavano il risarcimento del danno per il demansionamento

      subito e, comunque, per la malafede nelle trattative contrattuali .

      Si costituiva l’I.N.P.S. e contestava le domande.

      In rito , eccepiva la carenza di giurisdizione, giacché le questioni

      attinenti alle prove concorsuali pubbliche erano rimaste nella competenza

      giurisdizionale del T.A.R...

      Eccepiva, inoltre, la sospensione del procedimento ed il rinvio all’ARAN (

      Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubblica Amministrazione ) ex art. 68 bis

      D. Lgs 80/98.

      Nel merito, L’INPS evidenziava che il contratto collettivo, esistente al

      momento del concorso, era stato sostituito da una nuova convenzione, la

      quale, prevedeva per i livelli professionali il nuovo sistema delle aree

      operative, al posto dell’organigramma delle qualifiche funzionali.

      Legittimamente, ai ricorrenti erano state assegnate le mansioni "C3"

      Giacché una specifica norma del CCNL contemplava appunto la confluenza

      anche della qualifica 8^ nell’area "C". Evidenziava che il contratto

      collettivo era stato sussunto dalla legge quale norma generale astratta,

      con efficacia " erga omnes". Negava che, in fatto, vi fosse stato un

      demansionamento con riferimento alle mansioni promesse precedentemente.

      Contestava l’esistenza di una responsabilità pre – contrattuale,

      affermando l’infondatezza di ogni pretesa risarcitoria.

      All’udienza del 4.12.2000, espletata l’istruttoria dibattimentale i

      difensori concludevano come da verbale in atti.

      

      MOTIVAZIONE

      

        GIURISDIZIONE

      L’eccezione di giurisdizione è fondata sull’art 29 del D.L.L. 31.03.98 n.

      80 modificativo dell’art.68 D. Lgs 03.02.93 n. 29 . Il primo comma della

      norma invocata recita: " Sono devolute al giudice ordinario, in funzione

      del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di

      lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,

      comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al

      comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e le

      indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché

      vengano in questioni atti amministrativi presupposti".

      Il convenuto indica la giurisdizione del Giudice Amministrativo, giacché

      si tratterebbe di controversia relativa a pubblica assunzione. Invero, gli

      attori si dolgono, dopo l’assunzione, di mansioni peggiori con riferimento

      a quelle descritte nel bando di concorso pubblico.

      Pare al decidente che l’eccezione debba essere respinta. Infatti, è

      incontroverso che tutti i ricorrenti, una volta superato il concorso

      firmarono un contratto che li immetteva in ruolo. Dal momento in cui il

      contratto fu efficace, dopo la firma, il concorso rappresentava una

      questione giuridica esaurita.

      Pertanto, la riserva amministrativa è estranea alla fattispecie: Il

      concorso si colloca in una fase cronologica antecedente e troncata

      giuridicamente dalla immissione in ruolo.

      La seconda argomentazione che impone il rigetto della eccezione risiede

      nel fatto che i ricorrenti non elevano alcuna pretesa con riferimento al

      concorso pubblico superato. Essi, invece, si limitano a constatare la

      mancata assegnazione delle mansioni di ottavo livello, promesse nel bando.

      Il bando di concorso in se stesso e le sue norme non sono state mai messe

      in discussione.

      E’ soltanto nel caso di contestazione delle norme del bando, ovvero della

      violazione della " par condicio " dei candidati che permane la

      giurisdizione del T.A.R...

      L’eccezione va quindi respinta.

      

      2 – SOSPENSIONE

      

      La seconda obiezione processuale concernete l’art. 30 D. Lgs 31.03.98 n.

      80 che ha introdotto l’art. 68 bis nel D. Lgs 29/93. La novella recita: "

      Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei

      contratti collettivi.

      1) Quando per la definizione di una controversia individuale di cui

      all’art.68 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione

      concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di

      un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’Agenzia per

      la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN – ai

      sensi dell’art. 45 e seguenti, il giudice , con ordinanza non impugnabile,

      nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa

      una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone

      la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso

      introduttivo e della memoria difensiva dell’ARAN ".

      Trattasi di una sospensione del procedimento per consentire ad un organo

      non giurisdizionale di fornire la propria interpretazione autentica su una

      norma controversa tra le parti. Tale tecnica processuale non era stata mai

      operante nel diritto interno. Essa è stata introdotta nel 1998 dal D. Lgs.

      29/93 che non la prevedeva.

      L’antecedente di questo Istituto deve essere visto nell’analoga procedura

      contemplata nell’art. 177 trattato di Roma del 1956 che recita : " La

      Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a)

      sull’interpretazione del trattato, b) sulla validità e l’interpretazione

      degli atti compiuti dalle istituzioni della comunità e della BCE: " b)

      sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni

      della Comunità" ) c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi

      creati con atti del Consiglio quando sia previsto dagli statuti stessi.

      Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione

      di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi

      necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto,

      domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione ".

      La norma internazionale convenuta tra i sei Stati fondatori dell’Unione

      Europea prevedeva che il giudice nazionale potesse sospendere il

      provvedimento in corso per ragioni ermeneutiche.

      Invero, allorché le parti interpretavano diversamente una norma

      comunitaria, il giudice nazionale nell’incertezza dell’esatto significato

      normativo poteva trasmettere gli atti all’Alta Corte di Giustizia. La

      Corte europea del Lussemburgo, infatti, più del giudice nazionale era

      esperta delle norme del diritto internazionale e quindi, presumibilmente,

      più abile nell’interpretazione di clausole comunitarie.

      Analogamente a tale procedura l’art. 68 bis citato contempla la

      possibilità che i giudici possano sospendere il processo in corso, per

      chiedere l’interpretazione di una norma all’organizzazione sindacale, che

      quella clausola ha contribuito a porre in essere .

      L’istanza di sospensione proposta dall’INPS è da rigettare per ragioni

      formali e sostanziali .

      La prima osservazione è di carattere ermeneutico. Una norma che tende a

      sottrarre al giudice naturale l’interpretazione delle norme, e quindi

      l’interpretazione della legge, deve essere interpretata in maniera

      riformante restrittiva. La Costituzione della Repubblica, in effetti,

      attribuisce ai giudici il potere – dovere di interpretare tutte le norme

      giuridiche ( art. 101 e segg. Cost. ).

      Il ricorso ad organi esterni al potere giudiziario, non contemplato dalla

      Carta fondamentale della Repubblica, esige una valutazione severa nella

      individuazione dei casi, in cui il processo debba prolungarsi per la

      sospensione ARAN.

      La seconda valutazione è di carattere letterale. L’art. 68 bis citato

      prevede che la sospensione avvenga quando ciò "è necessario per risolvere"

      la questione pregiudiziale. Ma, in questo caso, il giudicante non ritiene

      affatto necessario la sospensione, giacché , egli può interpretare

      adeguatamente la norma ricorrendo agli abituali criteri ermeneutici,

      dettaglio al codice civile ( art. 1362 e segg. ).

      La terza ragione di rigetto risiede nella valutazione gerarchica dei

      diversi tipi di interpretazione.

      Le norme del contratto collettivo il cui precetto è controverso dai

      litiganti, divengono oggettive una volta che sono pubblicate. Nessuna

      norma ermeneutica ha mai sostenuto che l’interpretazione autentica sia più

      importante o più efficace di tutti gli altri tipi di interpretazione.

      L’esame letterale, quello sistematico e quello teleologico, sono tutti

      strumenti interpretativi che hanno lo stesso valore, di quello

      dell’interpretazione autentica dell’ARAN.

      Solo nell’ipotesi che ogni esame ermeneutico sia risultato vano e non

      resta che ricorrere all’interpretazione autentica, si può far ricorso

      all’art. 68 bis citato. Ma tale necessità qui non ricorre.

      Per tutte queste ragioni la richiesta di sospensione appare incongrua, non

      necessaria e contraria al principio di rapidità e concentrazione del

      processo del lavoro.

      

      3 – MANSIONI

      i ricorrenti lamentano di esser stati assegnati a mansioni diverse e

      inferiori a quelle per le quali essi erano stati assunti.

      Il demansionamento lamentato, dunque, non attiene alla attribuzione di

      mansioni inferiori a quelle precedentemente assegnate ; ma la doglianza

      concerne il conferimento di mansioni più basse rispetto ai compiti

      professionali promessi all’atto dell’assunzione.

      La fattispecie è esattamente disciplinata dall’art. 96 disp. Attuaz. cod.

      civ.: " L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al

      momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono

      assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto ".

      Ne consegue che l’INPS aveva il dovere di attribuire ai ricorrenti le

      mansioni descritte nel bando di concorso ( 8^ qualifica ) e per le quali

      gli attori avevano studiato e partecipato alla selezione pubblica.

      Le mansioni dell’8° livello sono previste dal DPR 285/88: " - 1 Profilo

      Funzionario di Amministrazione – provvede direttamente alla redazione e

      sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile

      e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla

      predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori.

      Svolge attività didattica, di collaborazione direttiva, attività di studio

      e di ricerca nel campo normativo, bibliografico e della formazione del

      personale. Svolge con piena autonomia organizzativa attività di segretario

      di Comitati, commissioni e simili. Effettua analisi delle dinamiche

      contrattuali, cura le attività inerenti la risoluzione delle vertenze

      normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro.

      Nell’ambito dell’attività di programmazione, pianificazione e controllo

      partecipa all’individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione".

      Invece *** e gli altri sono stati assegnati a mansioni meramente esecutive

      di inserimento dati nei computer. Lo hanno detto concordemente tutti i

      ricorrenti.

      *** *** ha ricordato: " le mansioni che svolgiamo sono analoghe: Una delle

      mansioni principali è di inserire dati al p.c. e l’inserimento di

      documenti in un lettore ottico"( pag.5 v.u.).

      Lo ha confermato, il teste *** dirigente nell’INPS di Erba: " E’ vero che

      *** inserisce dati nel computer".

      Lo ha ricordato anche il teste *** impiegato dell’INPS di Como: " I

      ricorrenti non hanno mansioni di coordinamento, né di firma, né di

      rappresentanza. Le mansioni di rappresentanza e di coordinamento possono

      essere date solo ai " C4" . In effetti le mansioni precedenti di ***, ***

      e *** sono quelle di inserire dati, C.D., floppy al computer e formare

      documenti al lettore ottico( pag.7 e 8 v.u.).

      Insomma, per postulato, le mansioni di coordinamento e rappresentanza

      proprie dell’ottava qualifica, non possono mai essere assegnate ai

      ricorrenti " C3", che ora svolgono attività esecutiva e manuale.

      Anche il collega di lavoro, ***, ha confermato la natura meramente

      esecutiva dei ricorrenti: " sono assistente amministrativo, sono " C3 ",

      sono passato 5 o sei mesi fa . Inserisco dati al p.c. e formo documenti al

      lettore ottico. Conosco *** , *** e *** , hanno fatto, anzi fanno le

      stesse cose che faccio io ". (pag. 8 e 9 v.u.).

      Peraltro, il profilo previsto dal contratto collettivo indica che la

      posizione "C3" è ben lungi dal compiere le attività apicali dell’ex

      qualifica funzionale 8^: Il profilo ora rivestito dai ricorrenti "C3"

      prevede:" Integra e regola linee dell’intero processo produttivo o del

      team di lavoro in cui è inserito e nel quale opera strutturalmente in una

      logica di integrazione funzionale, mediante la gestione delle informazioni

      e/o l’applicazione delle metodologie necessarie per la risoluzione dei

      problemi e per il governo delle varianze, sia in termini qualitativi che

      quantitativi. Interviene direttamente e sistematicamente quale

      ottimizzatore delle linee e/o delle attività; propone, attua e verifica

      soluzioni di miglioramento della qualità dei prodotti / servizi resi ;

      risolve i connessi problemi operativi e costituisce riferimento rispetto

      al servizio reso al cliente. Opera nell’ambito del team rendendo efficace

      la comunicazione di gruppo".

      L’istituzione dibattimentale ha quindi dimostrato che le mansioni svolte

      dai ricorrenti ( area C3 ) sono più basse di quelle prospettate nel bando

      di concorso pubblico ( qualifica 8^ ). La differenza dei profili

      professionali del DPR 285/88 ( 8^ qualifica ) e del CCNL Inps ora vigente

      (C3) evidenzia la fondatezza della doglianza.

      

      4 – Introduzione CCNL - Enti pubblici 13.3.99

      

      L’Inps adduce quale sua esimente alle doglianze attrici la circostanza

      che, durante il concorso sia stato contratto un nuovo CCNL. Tale

      convenzione fu firmata il 13.3.1999 e pubblicata sulla G.U. n. 60 del

1999.

      Orbene, l’efficacia del nuovo contratto non tange gli attori. Essi non

      erano minimamente vincolati dal contratto CCNL – INPS, entrato in vigore

      nelle more del concorso. Rispetto ai ricorrenti il contratto stipulato tra

      ente e sindacato era un fatto del terzo, inefficace nei loro confronti ex

      art. 1381 c.c..

      Il contratto collettivo INPS cominciò a vincolare gli impiegati allorchè

      essi entrarono nel ruolo organico di diritto dell’ente solo il 6.12.99.

      Non prima.

      In ogni caso non potevano essere lesi i diritti acquisiti con l’offerta

      (bando ) di mansioni para – dirigenziali e l’accettazione di tale proposta

      ( superamento del concorso ).

      Invero, nella mancata attuazione dell’art. 39 Cost., i contratti

      collettivi non vincolano i privati cittadini non iscritti alle OO.SS.

      stipulanti. Quando i ricorrenti decisero di partecipare al concorso per la

      qualifica apicale offerta dall’INPS ( 8^ qualifica ), il contratto

      collettivo non era alle viste. Allorché , nelle more il CCNL fu stipulato

      ( marzo 99 ) esso non era efficace per i candidati che avevano solo fatto

      domanda per il concorso.

      Il bando dell’INPS, indicando le future mansioni, rappresentava un’offerta

      al pubblico vincolante per l’Ente. Per il principio di buona fede, le

      mansioni promesse nel bando di concorso, ai vincitori avrebbe dovuto

      essere rispettate all’atto di assunzione in organico. .

      Pertanto, l’assegnazione dei ricorrenti a mansioni esecutive appare

      illegittima e va annullata. L’INPS è tenuta ad

      assegnare ad essi le mansioni di coordinamento e rappresentanza previste

      nel DPR 285/88.

      In altri termini, l’Istituto deve usare nei confronti dei ricorrenti lo

      stesso comportamento amministrativo tenuto con gli impiegati di 8^

      qualifica operanti nella struttura previdenziale al momento dell’entrata

      in vigore del nuovo contratto collettivo.

      Tale assegnazione deve tener conto delle promesse formulate nel bando di

      concorso, oltre che della generale organizzazione burocratica.

      

      5) EFFICACIA DEL CCNL

      

      Gli attori hanno chiesto di disapplicare o annullare la norma del

      contratto collettivo che equipara le ottave qualifiche all’area operativa

      " C3".

      L’istanza pone nuovi e difficili problemi di natura ermeneutica.

      In particolare, è necessario individuare quale sia la " potestas " del

      giudice nei confronti di clausule contrattuali sussunte dalla legge, come

      norme con efficacia generale ed astratta. In realtà, il contratto

      collettivo del pubblico impiego è stato recepito in " toto" dal D.Lgs

      80/98 che ha attribuito ad esso efficacia " erga omnes".

      La " quaestio decidendum " consiste nell’individuare se la pretesa attrice

      di caducazione di una clausula contrattuale, possa essere accolta e in che

      forma.

      E’ noto quale sia il potere del giudice nei confronti delle diverse norme

      giuridiche.

      Il giudicante può interpretare le norme con valore legislativo ( legge

      parlamentare, decreto legge, decreto legislativo, decreto delegato). Egli

      non può disapplicarle. È però sua facoltà porre la questione di

      legittimità costituzionale alla Consulta al fine di verificare se una

      norma giuridica collimi o meno con la Carta Costituzionale.

      Nei confronti delle norme comunitarie come si è accennato al capitolo

      secondo, il giudicante può sospendere il giudizio e sollecitare

      un’interpretazione specialistica da parte della Corte di Giustizia. Lo

      prevede l’art. 177 trattato di Roma.

      Le norme amministrative con valenza generale ( decreti ministeriali,

      regolamenti , ordinanze), possono essere disapplicate dal giudice

      ordinario e annullate da quello amministrativo. La facoltà è prevista

      dagli artt. 4 e 5

      L. 20.03.1865, n. 2248 allegato E..

      Le clausole contrattuali private devono essere interpretate dal giudice, e

      possono essere annullate, allorché ricorrono i vizi previsti dal codice

      civile ( art. 1418 c.c. ; 1419 c.c.; 1427 c.c. e segg.; 1441 e segg.

      c.c.;1447 e segg. c.c. ; 1453 e segg. c.c. ).

      Orbene, nella fattispecie il giudicante ha a che fare con una norma

      diversa dalle quattro categorie suindicate ( leggi parlamentari,

      provvedimenti amministrativi, disposizioni comunitarie, clausole

      contrattuali ).

      In effetti la clausola impugnata è di natura privatistica, e come tale

      annullabile; ma al contempo essendo stata acquisita dalla legge ha

      guadagnato una efficacia di tipo normativo.

      Di certo, questa metamorfosi non può eliminare il sindacato normativo del

      giudice. Infatti, se il controllo ermeneutico giurisdizionale esiste per

      la legge, " a fortiori" deve esistere per norme gerarchicamente inferiori

      ( art. 1 Preleggi ).

      Si tratta di vedere se il controllo giurisdizionale debba essere quello

      proprio svolto sui contratti privati, ovvero sulle norme generali astratte.

      La soluzione analogica è offerta dall’art. 68 D.Lgs. 29 /93 come

      modificato dall’art. 68 D. Lgs. 80/98. Ivi, il legislatore attribuisce al

      giudice il potere di disapplicare gli atti amministrativi " presupposti".

      Sono tali, anche quelli con valenza generale che concorrono a determinare

      una situazione giuridica illegittima.

      Nel caso in esame la disposizione generale astratta di cui si chiede la

      disapplicazione è l’art. 13 comma V° item. – VIII q.f. – C3 del CCNL Enti

      pubblici – pubbl. G. Ufficiale 60 gen. 13.3.99.

      La norma recita:" In sede di primo inquadramento il personale in servizio

      confluisce nella Area e nei relativi livelli retributivi secondo lo schema

      seguente: VIII q.f. nel terzo livello retributivo dell’Area C ( posizione

      C3 ).

      La disapplicazione discende dal contrasto coi principi generali

      giuslavoristici contemplati negli artt. 96 disp. Attuaz. c.p.c. e 2103

      c.c. come modificato dall’art. 13 Stat. Lav. . I due principi vietano nel

      modo più assoluto due forme di demansionamento 1) i lavoratori non possono

      essere assegnati a mansioni più basse di quelle per le quali erano stati

      assunti; 2) i dipendenti non possono essere assegnati a mansioni inferiori

      a quelle svolte.

      Conseguentemente deve essere disapplicato anche il paragrafo dell’atto

      amministrativo 29.10.99 con cui i ricorrenti vengono assegnati alla

      posizione " C3".

      La determina da disapplicare recita:" Ai candidati vincitori del concorso

      pubblico in oggetto, come indicato nell’allegato 1, è conferita la nomina

      alla ex ottava qualifica funzionale – profilo di funzionario

      amministrativo, corrispondente all’area contrattuale C, posizione

      economica C3, a decorrere ai fini giuridici dalla data del 6 dicembre 1999

      e , agli effetti economici, dalla stessa data o dal giorno di inizio delle

      prestazioni, presso le relative Sedi di destinazione, ai sensi dell’art.

      17 comma IV del DPR n. 487/94, con riserva di accertamento dei requisiti

      prescritti dall’art. 2 del bando di concorso".

      In tal senso il" petitum " deve essere accolto.

      Per contro devono essere rigettate tutte quelle richieste relative al

      risarcimento del danno per il sofferto demansionamento . Invero, trattasi

      di giovani funzionari cui un tirocinio esecutivo per alcuni mesi,

      all’inizio della loro carriera, potrà giovare per il futuro rapporto di

      impiego. Peraltro manca ogni prova del danno. Per contro, è noto che

      l’istituto del risarcimento del danno esige tre coevi elementi:

      comportamento illecito dell’agente, danno dell’istante, nesso di causalità

      tra comportamento e danno. Ne deriva che gli attori avrebbero dovuto

      dimostrare il danno subito. Le categorie del danno sono quattro: danno

      patrimoniale, danno biologico, danno morale e danno all’immagine.

      Il danno morale è un corollario di una sentenza penale di condanna . Il

      danno biologico è quello che colpisce la vita di relazione in maniera non

      quantificabile economicamente. Il danno all’immagine consiste nel

      deperimento e aggressione alla stima e reputazione che ciascun soggetto

      gode nel proprio ambiente. Essi avrebbero dovuto individuare la categoria

      del danno e quantificarlo. Tale onere probatorio non è stato adempiuto e

      la relativa domanda deve essere respinta. Il rigetto di tale " petitum ",

      la novità della materia, la complessità e discordanza delle norme,

      inducono a compensare totalmente le spese processuali.

      

      P.Q.M.

      

      Rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, comprese quelle di

      carenza di legittimazione passiva, di rinuncia all’azione e di

      risarcimento dei danni;

      dichiara che *** ***, *** ***, *** *** ***, *** *** ***, *** *** devono

      essere assegnati a mansioni corrispondenti alla ex VIII^ categoria per la

      quale hanno superato il concorso pubblico 20.2.1998;

      dichiara illegittima l’assegnazione dei ricorrenti alle mansioni

      attualmente corrispondenti all’area "C3" di cui al CCNL 13.3.99 – Enti

      Pubblici;

      dichiara illegittimo l’art. 13 c. 5 CCNL citato nella parte in cui

      equipara l’ottava qualifica del CCNL perento all’area "C3" e, per

      l’effetto, dichiara disapplicata detta norma;

      ordina all’INPS in persona del legale rappresentante competente ad adibire

      i ricorrenti alle mansioni corrispondenti a quelle dell’ottava qualifica

      del CCNL vigente al momento del bando di concorso;

      dispone la totale compensazione delle spese processuali.

      

      Como 04.12.2000

      

      IL GIUDICE

 

 

 

 

 

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