IL TRIBUNALE DI COMO CON SENTENZA DEL
04/12/2000 DICHIARA L'ILLEGITTIMITA'
DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO enti pubblici non economici, nella
parte in cui INQUADRA GLI 8° LIVELLI ex
DPR 285/88 NEL NUOVO PROFILO
economico "C 3"
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Como – Giudice del lavoro
Dott. Beniamino Fargnoli
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con
ricorso depositato in data 10.10.2000
Da
*** ***, *** ***, *** *** ***, *** ***
***, *** ***, - tutti-
rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo
Dotto, presso il cui studio in
Desio, Via Diaz, 12 sono elettivamente
domiciliati, giusta delega a
margine.
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, Ente di Diritto
Pubblico con sede in Roma- Eur in persona del suo Presidente pro-
tempore,
elettivamente domiciliato in Como, Via
Perti n. 2 presso lo studio
dell’Avv. Mirella Mogavero, che lo
rappresenta e difende, giusto mandato
generale alle liti.
RESISTENTE
Oggetto: controversia di lavoro
Causa assegnata a sentenza all’udienza
del 4.12.2000
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: " in linea di
merito, …l’inquadramento assegnato non
corrisponde alle mansioni offerte e
contemplate in bando di concorso ed
indicate in tutti gli atti successivi (
lettera di assunzione, buste paga
e messaggi I.N.P.S.) , e rilevato che la
P.A. è obbligata ad adempiere ai
contenuti delle obbligazioni assunte col
bando di concorso e dunque ex
art. 1453 c.c. impone alla P.A. di
rispettare gli impegni contrattuali
assunti dei quali si chiede l’esatto
adempimento inquadrando i ricorrenti
nella posizione economica
"C4", corrispondente come contenuto
professionale all’VIII qualifica
funzionale ex DPR 285/88;
rilevato inoltre che la determina di
nomina dei ricorrenti ( n. 1094 del
29.10.99) è nulla ed illegittima nella
parte in cui inquadrando i
ricorrenti nella ex ottava qualifica funzionale ex DPR 285/88,
la equipara
poi alla posizione economica
"C3" ex CCNL integrativo, per violazione del
bando e dei principi di logicità e
coerenza e del legittimo affidamento
operato dai ricorrenti sulle mansioni di
assunzione e dell’art. 17 DPR 9
Maggio 1994 n. 487, e dunque
disapplicarla ( ex art. 68 D.Lgs. 29/93) e
dichiarare nulli tutti gli atti
consequenziali , nella parte in cui
inquadrano i ricorrenti nella posizione
attuale "C3" ritenendola
equivalente alla qualifica VIII ex DPR
285/88 , compreso il contratto
individuale firmato;
ed inoltre rilevato che i ricorrenti
sono stati assunti come funzionari
dell’ottava qualifica funzionale e che
dunque hanno acquisito il diritto a
tale profilo professionale ( vedi punto
3.2. delle premesse ) e che solo
successivamente sono stati declassati
alla nuova posizione economica "C3";
rilevata e dichiarata infine la nullità
del Contratto Collettivo Nazionale
del comparto degli Enti Pubblici
Economici come integrato dal C.C.N.L.
integrativo di ente I.N.P.S.( se
necessario indetta la procedura di cui
all’art. 68 bis D.Lgs. 29/93) e di
quello individuale dei ricorrenti,
nella parte in cui equiparano la l’ex
ottava qualifica funzionale ex DPR
285/88 alla nuova posizione economica
"C3" in quanto, in contrasto con
l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. come
novellato dall’art. 13 S.L.,
operano una "reformatio in
peius" delle mansioni del dipendente
espressamente vietata dalla norma in
questione, art. 13 ( C.C.N.L. )
disapplicata;
a) condannare la convenuta a titolo di
risarcimento per responsabilità
precontrattuale e contrattuale al
pagamento in favore dei ricorrenti della
differenza retributiva tra la posizione
economica "C3" e "C4" pari a lit.
264.666 mensili oltre alle differenze
retributive derivanti dalla
contingenza applicata ai due livelli e a
tutte le componenti accessorie
del contratto ( doc. 16 incentivi 2000 )
dalla data di effettivo inizio
dell’attività lavorativa per ogni
ricorrente oltre interessi e
rivalutazione;
b) condannare la convenuta al pagamento
del danno derivante dalla mancata
attribuzione dell’indennità di funzione
derivante dalla preposizione ad un
ufficio e ad un’unità organica dell’ente
, atto normale e consueto per chi
è inquadrato come VIII – "C4"
nell’ambito dell’organizzazione dell’ente
convenuto ( vedi circolare I.N.P.S. doc.
18 ), danno da liquidarsi
equitativamente ex art. 1226 c.c. e che
si quantifica in lit. 50.000.0000
o a quell’altra somma che il giudice
riterrà secondo equità;
c) ed inoltre condannare la convenuta al
pagamento in favore dei
ricorrenti della somma di lit.
50.000.000 cadauno, o in quell’altra
maggiore somma che il tribunale riterrà
secondo equità, ritenuto adeguato
un risarcimento pari al 100% della retribuzione percepita dai
ricorrenti
durante il periodo di dequalificazione
professionale comprensiva di
eventuali emolumenti accessori (
incentivi quantificati in doc. 16 per
anno 2000 )( pretura Milano, 7. Gennaio
1997, Anerdi c/Soc. Costan,
Orient. Giur. Lav. 1997 .59 nota (
Vettor), a titolo di risarcimento del
danno biologico per turbamento della
sfera psico – fisica dei ricorrenti
operata dall’amministrazione a causa
della dequalificazione professionale
subita, del danneggiamento alla propria
immagine e alla crescita
professionale" .
PER RESISTENTE – I.N.P.S. " in via
pregiudiziale, dichiararsi il difetto
di giurisdizione del Tribunale adito in
relazione alla prospettazione
delle domande avversarie;
in via pregiudiziale e subordinata,
attivare il procedimento ex art. 68
bis D.Lgs. n. 29/93 e succ. mod.;
nel merito, rigettare tutte le domande
azionate contro l’I.N.P.S., in
quanto infondate in fatto e diritto.
Spese e competenze come per legge,
secondo soccombenza".
F A T T O
Con ricorso presentato in data
10.10.2000, *** ***, *** ***, *** *** ***,
*** *** ***, *** ***, lamentavano di
avere subito un demansionamento da
parte dell’I.N.P.S.. Esponevano di aver
partecipato al concorso pubblico,
bandito il 20.02.1998 per funzionari di
VIII qualifica. Avendo superato le
prove ed essendo stati immessi nei ruoli
organici dell’I.N.P.S ., avevano
ricevuto mansioni inferiori a quelle
previste dal bando.
In particolare, erano stati assegnati a
compiti esecutivi dell’area "C"
posizione 3 e non già a compiti propri
dell’VIII qualifica.
In effetti, nelle more dell’espletamento
concorsuale, il C.C.N.L. era
cambiato.
Il nuovo, contratto 13.3.99 non
prevedeva più le qualifiche, ma le aree
operative. Nell’area operativa
"C" erano confluite le qualifiche 7^ , 8^ e
9^.
Di fatto, le mansioni assegnate, così
come comprese nell’area operativa
"C3", erano nettamente
deteriori rispetto a quelle promesse col bando di
concorso e conseguite col superamento
delle prove.
Chiedevano la dichiarazione di
illegittimità dell’atto amministrativo che
assegnava loro le mansioni
"C3", nonché l’annullamento e la
disapplicazione dell’art.13 CCNL
13.3.99, che aveva previsto l’inserimento
della qualifica ottava nell’area
"C3".
Infine, domandavano il risarcimento del
danno per il demansionamento
subito e, comunque, per la malafede
nelle trattative contrattuali .
Si costituiva l’I.N.P.S. e contestava le
domande.
In rito , eccepiva la carenza di
giurisdizione, giacché le questioni
attinenti alle prove concorsuali
pubbliche erano rimaste nella competenza
giurisdizionale del T.A.R...
Eccepiva, inoltre, la sospensione del
procedimento ed il rinvio all’ARAN (
Agenzia Rappresentanza Negoziale
Pubblica Amministrazione ) ex art. 68 bis
D. Lgs 80/98.
Nel merito, L’INPS evidenziava che il
contratto collettivo, esistente al
momento del concorso, era stato
sostituito da una nuova convenzione, la
quale, prevedeva per i livelli
professionali il nuovo sistema delle aree
operative, al posto dell’organigramma
delle qualifiche funzionali.
Legittimamente, ai ricorrenti erano
state assegnate le mansioni "C3"
Giacché una specifica norma del CCNL
contemplava appunto la confluenza
anche della qualifica 8^ nell’area
"C". Evidenziava che il contratto
collettivo era stato sussunto dalla
legge quale norma generale astratta,
con efficacia " erga omnes".
Negava che, in fatto, vi fosse stato un
demansionamento con riferimento alle
mansioni promesse precedentemente.
Contestava l’esistenza di una
responsabilità pre – contrattuale,
affermando l’infondatezza di ogni
pretesa risarcitoria.
All’udienza del 4.12.2000, espletata
l’istruttoria dibattimentale i
difensori concludevano come da verbale
in atti.
MOTIVAZIONE
GIURISDIZIONE
L’eccezione di giurisdizione è fondata
sull’art 29 del D.L.L. 31.03.98 n.
80 modificativo dell’art.68 D. Lgs
03.02.93 n. 29 . Il primo comma della
norma invocata recita: " Sono
devolute al giudice ordinario, in funzione
del giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4, incluse le controversie
concernenti l’assunzione al lavoro e le
indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché
vengano in questioni atti amministrativi
presupposti".
Il convenuto indica la giurisdizione del
Giudice Amministrativo, giacché
si tratterebbe di controversia relativa
a pubblica assunzione. Invero, gli
attori si dolgono, dopo l’assunzione, di
mansioni peggiori con riferimento
a quelle descritte nel bando di concorso
pubblico.
Pare al decidente che l’eccezione debba
essere respinta. Infatti, è
incontroverso che tutti i ricorrenti,
una volta superato il concorso
firmarono un contratto che li immetteva
in ruolo. Dal momento in cui il
contratto fu efficace, dopo la firma, il
concorso rappresentava una
questione giuridica esaurita.
Pertanto, la riserva amministrativa è
estranea alla fattispecie: Il
concorso si colloca in una fase
cronologica antecedente e troncata
giuridicamente dalla immissione in
ruolo.
La seconda argomentazione che impone il
rigetto della eccezione risiede
nel fatto che i ricorrenti non elevano
alcuna pretesa con riferimento al
concorso pubblico superato. Essi,
invece, si limitano a constatare la
mancata assegnazione delle mansioni di
ottavo livello, promesse nel bando.
Il bando di concorso in se stesso e le
sue norme non sono state mai messe
in discussione.
E’ soltanto nel caso di contestazione
delle norme del bando, ovvero della
violazione della " par condicio
" dei candidati che permane la
giurisdizione del T.A.R...
L’eccezione va quindi respinta.
2 – SOSPENSIONE
La seconda obiezione processuale
concernete l’art. 30 D. Lgs 31.03.98 n.
80 che ha introdotto l’art. 68 bis nel
D. Lgs 29/93. La novella recita: "
Accertamento pregiudiziale
sull’efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti collettivi.
1) Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui
all’art.68 è necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione
concernente l’efficacia, la validità o
l’interpretazione delle clausole di
un contratto o accordo collettivo
nazionale sottoscritto dall’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni – ARAN – ai
sensi dell’art. 45 e seguenti, il
giudice , con ordinanza non impugnabile,
nella quale indica la questione da
risolvere, sospende il giudizio, fissa
una nuova udienza di discussione non
prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva
dell’ARAN ".
Trattasi di una sospensione del
procedimento per consentire ad un organo
non giurisdizionale di fornire la
propria interpretazione autentica su una
norma controversa tra le parti. Tale
tecnica processuale non era stata mai
operante nel diritto interno. Essa è
stata introdotta nel 1998 dal D. Lgs.
29/93 che non la prevedeva.
L’antecedente di questo Istituto deve
essere visto nell’analoga procedura
contemplata nell’art. 177 trattato di
Roma del 1956 che recita : " La
Corte di Giustizia è competente a
pronunciarsi, in via pregiudiziale, a)
sull’interpretazione del trattato, b)
sulla validità e l’interpretazione
degli atti compiuti dalle istituzioni
della comunità e della BCE: " b)
sulla validità e l’interpretazione degli
atti compiuti dalle istituzioni
della Comunità" ) c)
sull’interpretazione degli statuti degli organismi
creati con atti del Consiglio quando sia
previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è
sollevata dinanzi ad una giurisdizione
di uno degli Stati membri, tale
giurisdizione può, qualora reputi
necessaria per emanare la sua sentenza
una decisione su questo punto,
domandare alla Corte di Giustizia di
pronunciarsi sulla questione ".
La norma internazionale convenuta tra i
sei Stati fondatori dell’Unione
Europea prevedeva che il giudice
nazionale potesse sospendere il
provvedimento in corso per ragioni
ermeneutiche.
Invero, allorché le parti interpretavano
diversamente una norma
comunitaria, il giudice nazionale
nell’incertezza dell’esatto significato
normativo poteva trasmettere gli atti
all’Alta Corte di Giustizia. La
Corte europea del Lussemburgo, infatti,
più del giudice nazionale era
esperta delle norme del diritto
internazionale e quindi, presumibilmente,
più abile nell’interpretazione di
clausole comunitarie.
Analogamente a tale procedura l’art. 68
bis citato contempla la
possibilità che i giudici possano
sospendere il processo in corso, per
chiedere l’interpretazione di una norma
all’organizzazione sindacale, che
quella clausola ha contribuito a porre
in essere .
L’istanza di sospensione proposta
dall’INPS è da rigettare per ragioni
formali e sostanziali .
La prima osservazione è di carattere ermeneutico. Una norma che tende a
sottrarre al giudice naturale
l’interpretazione delle norme, e quindi
l’interpretazione della legge, deve
essere interpretata in maniera
riformante restrittiva. La Costituzione
della Repubblica, in effetti,
attribuisce ai giudici il potere –
dovere di interpretare tutte le norme
giuridiche ( art. 101 e segg. Cost. ).
Il ricorso ad organi esterni al potere
giudiziario, non contemplato dalla
Carta fondamentale della Repubblica,
esige una valutazione severa nella
individuazione dei casi, in cui il
processo debba prolungarsi per la
sospensione ARAN.
La seconda valutazione è di carattere
letterale. L’art. 68 bis citato
prevede che la sospensione avvenga
quando ciò "è necessario per risolvere"
la questione pregiudiziale. Ma, in
questo caso, il giudicante non ritiene
affatto necessario la sospensione,
giacché , egli può interpretare
adeguatamente la norma ricorrendo agli abituali criteri
ermeneutici,
dettaglio al codice civile ( art. 1362 e
segg. ).
La terza ragione di rigetto risiede
nella valutazione gerarchica dei
diversi tipi di interpretazione.
Le norme del contratto collettivo il cui
precetto è controverso dai
litiganti, divengono oggettive una volta
che sono pubblicate. Nessuna
norma ermeneutica ha mai sostenuto che
l’interpretazione autentica sia più
importante o più efficace di tutti gli
altri tipi di interpretazione.
L’esame letterale, quello sistematico e
quello teleologico, sono tutti
strumenti interpretativi che hanno lo
stesso valore, di quello
dell’interpretazione autentica
dell’ARAN.
Solo nell’ipotesi che ogni esame
ermeneutico sia risultato vano e non
resta che ricorrere all’interpretazione
autentica, si può far ricorso
all’art. 68 bis citato. Ma tale
necessità qui non ricorre.
Per tutte queste ragioni la richiesta di
sospensione appare incongrua, non
necessaria e contraria al principio di
rapidità e concentrazione del
processo del lavoro.
3 – MANSIONI
i ricorrenti lamentano di esser stati
assegnati a mansioni diverse e
inferiori a quelle per le quali essi erano stati assunti.
Il demansionamento lamentato, dunque,
non attiene alla attribuzione di
mansioni inferiori a quelle
precedentemente assegnate ; ma la doglianza
concerne il conferimento di mansioni più
basse rispetto ai compiti
professionali promessi all’atto
dell’assunzione.
La fattispecie è esattamente
disciplinata dall’art. 96 disp. Attuaz. cod.
civ.: " L’imprenditore deve far
conoscere al prestatore di lavoro, al
momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli
sono
assegnate in relazione alle mansioni per
cui è stato assunto ".
Ne consegue che l’INPS aveva il dovere
di attribuire ai ricorrenti le
mansioni descritte nel bando di concorso
( 8^ qualifica ) e per le quali
gli attori avevano studiato e
partecipato alla selezione pubblica.
Le mansioni dell’8° livello sono
previste dal DPR 285/88: " - 1 Profilo
Funzionario di Amministrazione –
provvede direttamente alla redazione e
sottoscrizione di atti e provvedimenti
di natura amministrativa, contabile
e finanziaria attribuiti alla sua
competenza specifica, ovvero alla
predisposizione di quelli di competenza
dei livelli superiori.
Svolge attività didattica, di collaborazione direttiva, attività
di studio
e di ricerca nel campo normativo,
bibliografico e della formazione del
personale. Svolge con piena autonomia
organizzativa attività di segretario
di Comitati, commissioni e simili.
Effettua analisi delle dinamiche
contrattuali, cura le attività inerenti
la risoluzione delle vertenze
normative ed economiche in materia di
rapporto di lavoro.
Nell’ambito dell’attività di
programmazione, pianificazione e controllo
partecipa all’individuazione degli
obiettivi e dei volumi di produzione".
Invece *** e gli altri sono stati
assegnati a mansioni meramente esecutive
di inserimento dati nei computer. Lo
hanno detto concordemente tutti i
ricorrenti.
*** *** ha ricordato: " le mansioni
che svolgiamo sono analoghe: Una delle
mansioni principali è di inserire dati
al p.c. e l’inserimento di
documenti in un lettore ottico"(
pag.5 v.u.).
Lo ha confermato, il teste *** dirigente
nell’INPS di Erba: " E’ vero che
*** inserisce dati nel computer".
Lo ha ricordato anche il teste ***
impiegato dell’INPS di Como: " I
ricorrenti non hanno mansioni di
coordinamento, né di firma, né di
rappresentanza. Le mansioni di
rappresentanza e di coordinamento possono
essere date solo ai " C4" . In
effetti le mansioni precedenti di ***, ***
e *** sono quelle di inserire dati,
C.D., floppy al computer e formare
documenti al lettore ottico( pag.7 e 8
v.u.).
Insomma, per postulato, le mansioni di
coordinamento e rappresentanza
proprie dell’ottava qualifica, non
possono mai essere assegnate ai
ricorrenti " C3", che ora
svolgono attività esecutiva e manuale.
Anche il collega di lavoro, ***, ha
confermato la natura meramente
esecutiva dei ricorrenti: " sono
assistente amministrativo, sono " C3 ",
sono passato 5 o sei mesi fa . Inserisco
dati al p.c. e formo documenti al
lettore ottico. Conosco *** , *** e *** , hanno fatto, anzi
fanno le
stesse cose che faccio io ". (pag.
8 e 9 v.u.).
Peraltro, il profilo previsto dal
contratto collettivo indica che la
posizione "C3" è ben lungi dal
compiere le attività apicali dell’ex
qualifica funzionale 8^: Il profilo ora
rivestito dai ricorrenti "C3"
prevede:" Integra e regola linee
dell’intero processo produttivo o del
team di lavoro in cui è inserito e nel
quale opera strutturalmente in una
logica di integrazione funzionale,
mediante la gestione delle informazioni
e/o l’applicazione delle metodologie
necessarie per la risoluzione dei
problemi e per il governo delle
varianze, sia in termini qualitativi che
quantitativi. Interviene direttamente e sistematicamente quale
ottimizzatore delle linee e/o delle
attività; propone, attua e verifica
soluzioni di miglioramento della qualità
dei prodotti / servizi resi ;
risolve i connessi problemi operativi e
costituisce riferimento rispetto
al servizio reso al cliente. Opera
nell’ambito del team rendendo efficace
la comunicazione di gruppo".
L’istituzione dibattimentale ha quindi
dimostrato che le mansioni svolte
dai ricorrenti ( area C3 ) sono più basse di quelle prospettate
nel bando
di concorso pubblico ( qualifica 8^ ).
La differenza dei profili
professionali del DPR 285/88 ( 8^
qualifica ) e del CCNL Inps ora vigente
(C3) evidenzia la fondatezza della
doglianza.
4 – Introduzione CCNL - Enti pubblici
13.3.99
L’Inps adduce quale sua esimente alle
doglianze attrici la circostanza
che, durante il concorso sia stato
contratto un nuovo CCNL. Tale
convenzione fu firmata il 13.3.1999 e pubblicata sulla G.U. n. 60
del
1999.
Orbene, l’efficacia del nuovo contratto
non tange gli attori. Essi non
erano minimamente vincolati dal
contratto CCNL – INPS, entrato in vigore
nelle more del concorso. Rispetto ai
ricorrenti il contratto stipulato tra
ente e sindacato era un fatto del terzo,
inefficace nei loro confronti ex
art. 1381 c.c..
Il contratto collettivo INPS cominciò a
vincolare gli impiegati allorchè
essi entrarono nel ruolo organico di diritto dell’ente solo il
6.12.99.
Non prima.
In ogni caso non potevano essere lesi i
diritti acquisiti con l’offerta
(bando ) di mansioni para – dirigenziali
e l’accettazione di tale proposta
( superamento del concorso ).
Invero, nella mancata attuazione
dell’art. 39 Cost., i contratti
collettivi non vincolano i privati
cittadini non iscritti alle OO.SS.
stipulanti. Quando i ricorrenti decisero
di partecipare al concorso per la
qualifica apicale offerta dall’INPS ( 8^
qualifica ), il contratto
collettivo non era alle viste. Allorché
, nelle more il CCNL fu stipulato
( marzo 99 ) esso non era efficace per i
candidati che avevano solo fatto
domanda per il concorso.
Il bando dell’INPS, indicando le future
mansioni, rappresentava un’offerta
al pubblico vincolante per l’Ente. Per
il principio di buona fede, le
mansioni promesse nel bando di concorso,
ai vincitori avrebbe dovuto
essere rispettate all’atto di assunzione
in organico. .
Pertanto, l’assegnazione dei ricorrenti
a mansioni esecutive appare
illegittima e va annullata. L’INPS è
tenuta ad
assegnare ad essi le mansioni di
coordinamento e rappresentanza previste
nel DPR 285/88.
In altri termini, l’Istituto deve usare
nei confronti dei ricorrenti lo
stesso comportamento amministrativo
tenuto con gli impiegati di 8^
qualifica operanti nella struttura previdenziale
al momento dell’entrata
in vigore del nuovo contratto
collettivo.
Tale assegnazione deve tener conto delle
promesse formulate nel bando di
concorso, oltre che della generale
organizzazione burocratica.
5) EFFICACIA DEL CCNL
Gli attori hanno chiesto di disapplicare
o annullare la norma del
contratto collettivo che equipara le
ottave qualifiche all’area operativa
" C3".
L’istanza pone nuovi e difficili
problemi di natura ermeneutica.
In particolare, è necessario individuare
quale sia la " potestas " del
giudice nei confronti di clausule
contrattuali sussunte dalla legge, come
norme con efficacia generale ed
astratta. In realtà, il contratto
collettivo del pubblico impiego è stato
recepito in " toto" dal D.Lgs
80/98 che ha attribuito ad esso
efficacia " erga omnes".
La " quaestio decidendum "
consiste nell’individuare se la pretesa attrice
di caducazione di una clausula contrattuale,
possa essere accolta e in che
forma.
E’ noto quale sia il potere del giudice
nei confronti delle diverse norme
giuridiche.
Il giudicante può interpretare le norme
con valore legislativo ( legge
parlamentare, decreto legge, decreto
legislativo, decreto delegato). Egli
non può disapplicarle. È però sua
facoltà porre la questione di
legittimità costituzionale alla Consulta
al fine di verificare se una
norma giuridica collimi o meno con la
Carta Costituzionale.
Nei confronti delle norme comunitarie
come si è accennato al capitolo
secondo, il giudicante può sospendere il
giudizio e sollecitare
un’interpretazione specialistica da
parte della Corte di Giustizia. Lo
prevede l’art. 177 trattato di Roma.
Le norme amministrative con valenza
generale ( decreti ministeriali,
regolamenti , ordinanze), possono essere
disapplicate dal giudice
ordinario e annullate da quello
amministrativo. La facoltà è prevista
dagli artt. 4 e 5
L. 20.03.1865, n. 2248 allegato E..
Le clausole contrattuali private devono
essere interpretate dal giudice, e
possono essere annullate, allorché
ricorrono i vizi previsti dal codice
civile ( art. 1418 c.c. ; 1419 c.c.;
1427 c.c. e segg.; 1441 e segg.
c.c.;1447 e segg. c.c. ; 1453 e segg.
c.c. ).
Orbene, nella fattispecie il giudicante
ha a che fare con una norma
diversa dalle quattro categorie
suindicate ( leggi parlamentari,
provvedimenti amministrativi,
disposizioni comunitarie, clausole
contrattuali ).
In effetti la clausola impugnata è di
natura privatistica, e come tale
annullabile; ma al contempo essendo
stata acquisita dalla legge ha
guadagnato una efficacia di tipo
normativo.
Di certo, questa metamorfosi non può
eliminare il sindacato normativo del
giudice. Infatti, se il controllo
ermeneutico giurisdizionale esiste per
la legge, " a fortiori" deve esistere
per norme gerarchicamente inferiori
( art. 1 Preleggi ).
Si tratta di vedere se il controllo
giurisdizionale debba essere quello
proprio svolto sui contratti privati,
ovvero sulle norme generali astratte.
La soluzione analogica è offerta
dall’art. 68 D.Lgs. 29 /93 come
modificato dall’art. 68 D. Lgs. 80/98.
Ivi, il legislatore attribuisce al
giudice il potere di disapplicare gli
atti amministrativi " presupposti".
Sono tali, anche quelli con valenza
generale che concorrono a determinare
una situazione giuridica illegittima.
Nel caso in esame la disposizione
generale astratta di cui si chiede la
disapplicazione è l’art. 13 comma V°
item. – VIII q.f. – C3 del CCNL Enti
pubblici – pubbl. G. Ufficiale 60 gen. 13.3.99.
La norma recita:" In sede di primo
inquadramento il personale in servizio
confluisce nella Area e nei relativi
livelli retributivi secondo lo schema
seguente: VIII q.f. nel terzo livello
retributivo dell’Area C ( posizione
C3 ).
La disapplicazione discende dal
contrasto coi principi generali
giuslavoristici contemplati negli artt.
96 disp. Attuaz. c.p.c. e 2103
c.c. come modificato dall’art. 13 Stat.
Lav. . I due principi vietano nel
modo più assoluto due forme di
demansionamento 1) i lavoratori non possono
essere assegnati a mansioni più basse di
quelle per le quali erano stati
assunti; 2) i dipendenti non possono
essere assegnati a mansioni inferiori
a quelle svolte.
Conseguentemente deve essere
disapplicato anche il paragrafo dell’atto
amministrativo 29.10.99 con cui i
ricorrenti vengono assegnati alla
posizione " C3".
La determina da disapplicare
recita:" Ai candidati vincitori del concorso
pubblico in oggetto, come indicato
nell’allegato 1, è conferita la nomina
alla ex ottava qualifica funzionale –
profilo di funzionario
amministrativo, corrispondente all’area
contrattuale C, posizione
economica C3, a decorrere ai fini
giuridici dalla data del 6 dicembre 1999
e , agli effetti economici, dalla stessa
data o dal giorno di inizio delle
prestazioni, presso le relative Sedi di
destinazione, ai sensi dell’art.
17 comma IV del DPR n. 487/94, con
riserva di accertamento dei requisiti
prescritti dall’art. 2 del bando di
concorso".
In tal senso il" petitum "
deve essere accolto.
Per contro devono essere rigettate tutte
quelle richieste relative al
risarcimento del danno per il sofferto
demansionamento . Invero, trattasi
di giovani funzionari cui un tirocinio
esecutivo per alcuni mesi,
all’inizio della loro carriera, potrà
giovare per il futuro rapporto di
impiego. Peraltro manca ogni prova del
danno. Per contro, è noto che
l’istituto del risarcimento del danno
esige tre coevi elementi:
comportamento illecito dell’agente,
danno dell’istante, nesso di causalità
tra comportamento e danno. Ne deriva che
gli attori avrebbero dovuto
dimostrare il danno subito. Le categorie
del danno sono quattro: danno
patrimoniale, danno biologico, danno
morale e danno all’immagine.
Il danno morale è un corollario di una sentenza
penale di condanna . Il
danno biologico è quello che colpisce la
vita di relazione in maniera non
quantificabile economicamente. Il danno
all’immagine consiste nel
deperimento e aggressione alla stima e
reputazione che ciascun soggetto
gode nel proprio ambiente. Essi
avrebbero dovuto individuare la categoria
del danno e quantificarlo. Tale onere
probatorio non è stato adempiuto e
la relativa domanda deve essere
respinta. Il rigetto di tale " petitum ",
la novità della materia, la complessità
e discordanza delle norme,
inducono a compensare totalmente le
spese processuali.
P.Q.M.
Rigettata ogni altra istanza, eccezione
e deduzione, comprese quelle di
carenza di legittimazione passiva, di rinuncia all’azione e di
risarcimento dei danni;
dichiara che *** ***, *** ***, *** ***
***, *** *** ***, *** *** devono
essere assegnati a mansioni
corrispondenti alla ex VIII^ categoria per la
quale hanno superato il concorso
pubblico 20.2.1998;
dichiara illegittima l’assegnazione dei
ricorrenti alle mansioni
attualmente corrispondenti all’area
"C3" di cui al CCNL 13.3.99 – Enti
Pubblici;
dichiara illegittimo l’art. 13 c. 5 CCNL
citato nella parte in cui
equipara l’ottava qualifica del CCNL
perento all’area "C3" e, per
l’effetto, dichiara disapplicata detta
norma;
ordina all’INPS in persona del legale
rappresentante competente ad adibire
i ricorrenti alle mansioni
corrispondenti a quelle dell’ottava qualifica
del CCNL vigente al momento del bando di
concorso;
dispone la totale compensazione delle
spese processuali.
Como 04.12.2000
IL GIUDICE
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