Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
REGOLAMENTO "FONDO DI SOLIDARIETA` UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
1. Si conviene tra l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", le OO.SS. e le R.S.U. di Ateneo la costituzione di un fondo denominato
FONDO DI SOLIDARIETA`, destinato agli interventi a
favore del personale tecnico‑amministrativo. Tali interventi sono erogati
previa valutazione periodica delle istanze presentate
da parte di apposita Commissione paritetica Amministrazione Sindacati.
2. L'amministrazione garantisce, ai
sensi della L. 675/1996, la tutela della riservatezza
dei dati personali e sensibili riguardanti i dipendenti che inoltrano domanda.
A tal fine l'Amministrazione provvede a nominare un
Garante della privacy.
3. La Commissione paritetica ha il
compito di valutare e deliberare sull'ammissibilità di ogni
richiesta presentata. In caso di ammissibilνtà
il Garante mette in atto, tramite gli uffici competenti, i provvedimenti
necessari all'erogazione dei sussidi.
4. Le richieste esaminate dalla
Commissione devono riguardare situazioni di particolare gravità: decessi,
malattie invalidanti, stati di particolare indigenza e gravi disagi socio‑economici. Sull'accoglimento di richieste che
non rientrino in queste tipologie la Commissione dovrà
esprimersi all'unanimità, aggiungendo contestualmente tali situazioni alle
tipologie dei casi contemplati dal fondo.
5. L'erogazione dei sussidi viene effettuata
secondo questi criteri:
A. 1 sussidi non sono cumulabili tra
loro e possono essere richiesti una sola volta per lo
stesso evento. E' compito della Commissione valutare, qualora per il dipendente
che abbia già usufruito del sussidio si verifichi un
altro evento o si presenti una nuova situazione di disagio, l'opportunità di
concedere ulteriori sussidi.
B. In caso di decesso del dipendente
l'Amministrazione provvede a erogare un sussidio a
favore dei figli e del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente di
fatto, o per i singoli a favore della famiglia per un importo fino a un massimo
di Lire 15.000.000. In caso di decesso del coniuge, del convivente di fatto del
dipendente, o di figli del dipendente, l'Amministrazione provvederà
a erogare un sussidio fino a un massimo di Lire 10.000. 000.
C. In caso di malattie gravi e
invalidanti, la Commissione può prendere in considerazione anche domande
avanzate da dipendenti tese ad ottenere un contributo per malattia propria, del
coniuge o del convivente di fatto o dei figli e familiari a carico. Le spese
sostenute a tal fine non devono essere poste a carico di enti
assicurativi privati. La spesa documentata per la quale
è consentito inoltrare la richiesta di sussidio può variare da un minimo di
Lire 1.000.000 a un massimo di Lire 10.000.000.
D. Nel
caso di stati di particolare indigenza e disagi socio‑economici,
la Commissione preposta può autonomamente valutare il ricorrere degli estremi
di tali situazioni. La stessa Commissione può fissare in via autonoma, ma con
deliberazione unanime, l'importo del sussidio stesso, che potrà variare da un
minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
PROCEDURE
1. Le domande devono essere
presentate entro un anno dal verificarsi dell'evento o della situazione, in carta
semplice e corredate dai documenti comprovanti le situazioni che danno diritto
al sussidio.
2. Le domande di sussidio devono
essere presentate al Garante che provvede ad istituire
un protocollo per il Fondo di Solidarietà al fine di garantire la riservatezza
dei dati personali del dipendente. Il Garante provvede inoltre ad inoltrare
alla Commissione i documenti dei richiedenti il sussidio, assicurando la
riservatezza dei dati personali del dipendente ai sensi della
L. 675/1996.
3. L'erogazione dei fondi viene
effettuata su delibera della Commissione. Le delibere ed il Bilancio del Fondo,
ferma restando la garanzia della riservatezza dei dati, sono atti pubblici.
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione, nominata con Decreto
Rettorale, è composta da 8
componenti, per una metà nominati dall'Amministrazione e per l'altra
congiuntamente da OO.SS. e R.S.U. Tra i componenti viene nominato un Segretario, che
ha anche il compito di verbalizzare. Le sedute sono presiedute dal Direttore
Amministrativo o da un suo delegato.
2. 1 componenti la Commissione durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti la Commissione decadono dopo tre assenze consecutive, o se nell'anno sono risultati assenti per un numero di volte superiori al 50% delle sedute, anche giustμficate. I componenti decaduti debbono essere immediatamente integrati.
3. Il Presidente provvede a
convocare la Commissione almeno ogni 4 mesi, oppure quando lo richiedano almeno
tre componenti.
4. Le delibere della Commissione
sono valide in presenza del numero legale della metà
più uno dei componenti e richiedono una maggioranza qualificata, stabilita in 6
componenti, tranne che per i casi per cui sia stata prevista l'unanimità.
5. In caso di particolare necessità
e urgenza il Presidente dispone l'immediata convocazione della Commissione che
può deliberare anche in assenza del numero legale di 5 componenti
e di una maggioranza qualificata.
NORME FINALI
Il fondo
viene finanziato dall'Amministrazione annualmente su
apposito capitolo di bilancio e viene integrato dai contributi volontari a tal
fine erogati dai dipendenti.
Gli
eventuali residui annui vanno a incrementare l'importo
relativo al finanziamento del fondo per l'anno successivo.
L'ammontare
del Fondo di Solidarietà previsto dalla presente intesa viene
riesaminato per incrementatarlo, previa negoziazione
decentrata, ogni anno.
Università degli Studi di Roma ‑Tor Vergata
All'Ufficio Stipendi
Dell'Università
degli
Studi di Roma 'Tor Vergata"
SEDE
_l _ sottoscritt _
nat_ a
il
..
in servizio presso
dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" con la qualifica di
.
. ,
dichiara di voler contribuire all'integrazione del "Fondo di
Solidarietà" mediante una ritenuta mensile di lire 1.500 sul proprio
stipendio. A tal fine, autorizza l'Ufficio Stipendi ad operare la predetta
ritenuta a decorrere dal mese di
dell'anno
Dichiara, inoltre, di riservarsi il diritto di revocare
la suddetta autorizzazione in qualsiasi momento. In tale
eventualità provvederà a dame comunicazione scritta all'Ufficio in indirizzo.
Roma, lμ
In Fede