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Cari colleghi,

il Governo ha approvato i Decreti sulla manovra economica 2008 in cui sono contenuti interventi per le Università destinati a mutare in maniera permanente il ruolo e la funzione degli Atenei. L’articolo 69 della manovra scrive chiaramente  che viene disposta una  riduzione delle risorse che
imporrà alle Università la restituzione dei fondi del turn over, precisando che le modalità di versamento da parte delle singole Università verranno definite centralmente d’intesa tra il Ministero dell’Economia e il Ministero dell’Università.   Questi tagli  annunciati si sommano a quelli gia’ realizzati in precedenza che vedono definire il Fondo di Finanziamento ordinario di quest’anno a partire dal 95,15 dello scorso anno.  A ciò si aggiunge l’incertezza per non aver ricevuto a  tutt’oggi dal Ministero alcuna informazione sul FFO dell’anno in corso e quindi per non conoscere quali siano effettivamente le risorse di cui disporre.La manovra inoltre all’art. 16 prevede la possibilita’ di trasformare le Università in Fondazioni, con modalità di gestione che porranno in concorrenza tra loro tutti gli Atenei, dando il via a scenari totalmente inediti. Ciò implica la fine del regime di autonomia così come da noi conosciuto.
Con questo atto l’autorità di Governo ci impedisce  di dare risposta alle richieste di precari e ricercatori per una ragionevole possibilità di crescita all’interno delle Università statali e contemporaneamente  ci spinge  a trasformare l’Università in Fondazione di diritto privato,  da giocarsi interamente su un piano di concorrenza nazionale ed internazionale.
Dovremo quindi trovare il modo di garantire la sopravvivenza della nostra secolare Istituzione.
Appare evidente che tutto  il contesto istituzionale rispetto al quale siamo finora vissuti da ieri è cambiato in maniera drastica e ora necessariamente siamo  chiamati a scelte che incideranno sul futuro dell’Università di Ferrara, sulla città e sul territorio.
Il duro lavoro che abbiamo realizzato negli ultimi anni ci mette nelle condizioni di operare scelte razionali che tuttavia vanno ponderate con grande attenzione e cautela.
Con la fiducia che esprimo in tutti voi, così come con il  sostegno ben presente della città e del territorio, vi informo che porterò al più presto in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione queste riflessioni per le dovute assunzioni di responsabilità.

Patrizio Bianchi
Rettore

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ALLEGATI:
– Articoli pubblicati sul Sole 24 Ore del 21 e 22 giugno 2008
– Mozione approvata dall’assemblea generale della CRUI il 19 giugno 2008

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Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle
leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e
finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di
trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è
approvata con decreto del Ministro  dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto
dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle
Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giudica e
operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è
ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.
Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle
attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da
diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal
reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per
cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso
nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando
il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale.
Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce
elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti
privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni
universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle
Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle fondazioni
universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958 n. 259
e riferisce annualmente al Parlamento,
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione
della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio della Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione
dell’ente ed entro sei mesi da  tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore
della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Articolo 69
Progressione triennale
2.     In relazione ai risparmi relativi  al sistema universitario, valutati
in 40 milioni di euro per l’anno 2009, in 80 milioni di euro per l’anno
2010, in 80 milioni di euro per l’anno 2011, in 120 milioni di euro per
l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, il
ministero dell’Istruzione, dell’Università   e della Ricerca, tenuto conto
dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze le modalità di versamento, da parte delle singole  Università
delle relative risorse con imputazione al Capo X, capitolo 2368 dello stato
di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attività di monitoraggio.

– Mozione approvata dall’assemblea generale della CRUI il 19 giugno 2008:
La CRUI registra con estremo allarme che, in evidente contraddizione con le
linee di politica universitaria enunciate in questi giorni dal Ministri
Gelimini alle Commissioni parlamentari ed al convegno del CUN, la manovra
triennale predisposta dal Ministro Tremonti prevederebbe non solo un blocco
della spesa per il personale universitario pari all’80% del turn over ma
anche un parallelo taglio di analoga entità a carico del FFO.
Tali provvedimenti, ove confermati, in aggiunta agli altri  tagli già
intervenuti, avrebbero conseguenze devastanti sulla situazione finanziaria e
sulla funzionalità stessa degli atenei, vanificherebbero ogni possibilità
programmatoria, inciderebbero in maniera irreparabile sull’autonomia delle
Università.
La CRUI chiede un incontro urgente con i Ministri interessati e decide di
riconvocarsi a breve per valutare la situazione.
Approvato all’unanimità

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