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L’amministrazione ha inviato la circolare con le nuove disposizioni sull’orario di lavoro che saranno attuate dal 1° di settembre.

Le controproposte sindacali, comunicate con una lettera unitaria e ribadite nell’ultimo incontro di contrattazione, hanno indotto l’amministrazione a contenere in qualche misura le restrizioni e a doverle supportare con l’integrazione di una serie di riferimenti normativi contrattuali e legislativi.

Come USB abbiamo evidenziato al Magnifico Rettore che nel redigere le prescrizioni e nel citare le norme, l’Amministrazione si è “dimenticata” di considerare che anche in tema di orario di lavoro le regole prescrivono non solo doveri ma anche diritti, alcuni inalienabili, per particolari situazioni personali e familiari dei lavoratori (leggi tutto in allegato).

Cogliamo l’occasione per spiegare, dato che abbiamo ricevuto ulteriori richieste di chiarimento, che nell’ultima contrattazione decentrata l’Amministrazione si è rifiutata di bandire l’avviso per la seconda tornata delle progressioni orizzontali, con la motivazione che i revisori dei conti ancora non avevano certificato l’accordo, ma solo il fondo del salario accessorio 2010. Abbiamo intuito che interpretazioni di tipo tecnico non hanno consentito l’approvazione dell’accordo (anche se in altre università accordi simili che prevedevano l’autofinanziamento per le progressioni orizzontali sono stati certificati dai revisori e attuati, ), ma non ci spieghiamo come possa essere considerata la prima tornata delle progressioni orizzontali con i conseguenti passaggi economici.

Il richiamo alle “regole” secondo la convenienza ci hanno indotto alla rottura delle relazioni sindacali, formalizzata con una nota a verbale, argomento di una precedente informativa di USB (http://rdb.uniroma2.it/index.php/archives/1705).

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Al Magnifico Rettore
Prof. Renato Lauro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

 Oggetto: nuove disposizioni sull’orario di lavoro. Osservanza dei diritti   minini contrattuali

In riferimento alla circolare del 22.07.2011, che ha introdotto nuove disposizioni per  l’orario di lavoro, questa O.S. contesta che la materia è oggetto di contrattazione sindacale e la sua regolamentazione non può discendere da un  atto unilaterale.

Anche se alcune, pur minime, modifiche rispondenti alle richieste sindacali sono state introdotte rispetto all’ultima versione della circolare inviata alle rappresentanze sindacali, questa O.S. ribadisce che per alcuni aspetti le nuove disposizioni, che di seguito segnaliamo, sono in contrasto con le norme previste in materia dal CCNL:

  • le deroghe al  tassativo inizio delle ore 8,00 per l’orario di  lavoro non possono essere limitate alle previsioni dell’articolo 1b) della circolare del 1996, ovvero solo a motivazioni rispondenti ad esigenze organizzative e all’utenza. Per le deroghe, difatti, deve essere contemplato anche il successivo  comma 2a) della circolare del 1996, poiché considera anche particolari esigenze personali e/o familiari del lavoratore in conformità al dispositivo del CCNL sull’orario di lavoro: “…i Responsabili devono tener conto, se richiesto, della situazione familiare, di particolari condizioni personali di disagio, della mancanza, ove ricorra, di strutture sociali o di impegni in associazioni di volontariato da parte del dipendente. Queste stesse situazioni possono consentire le deroghe all’orario di servizio previsto al punto 1b)”;
  • nella nuova circolare è ignorato, inoltre, l’articolo 31 del  CCNL che, laddove regolamenta i congedi parentali, stabilisce che: “La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa”;
  • nel seguente caso la flessibilità dell’orario non può essere demandato alla discrezionalità del responsabile della struttura: “Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli”;
  • riguardo il numero massimo preventivabile di ticket fruibili rispetto all’articolazione oraria, sarebbe opportuno chiarire ai soggetti interessati (Responsabili e dipendenti) che anche nella giornata “di corta”, qualora il lavoratore fosse autorizzato a prolungare l’orario ordinario di lavoro per esigenze organizzative, compresa la necessità di recuperare i debiti orari accumulati per ritardi  o permessi, il CCNL e il decreto n.66/2003 prevede che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.   In proposito il contratto integrativo d’Ateneo, tuttora vigente, stabilisce che il lavoratore ha diritto al buono pasto dopo aver effettuato 7 ore di lavoro e mezz’ora di pausa.

Per le motivazioni esposte, questa O.S. chiede che siano rinviati i termini di applicazione della circolare, in attesa di un incontro sindacale, da tenersi subito dopo la pausa estiva,  in cui ridefinire regole che siano conformi alle norme contrattuali e di legge.

 Distinti saluti.

 Roma, 28 luglio 2011                           Coordinamento USB Università Tor Vergata

                                                                                              (Anna Maria Surdo)

Allegato: ♦  Circolare sull’orario di lavoro e ferie

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