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Al Magnifico Rettore
Prof. Renato Lauro
 
Al Direttore Generale
Dott. Ernesto Nicolai
 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Roma

                                                                                                         

Oggetto: Amministrazione dell’Ateneo, trattamento di malattia per assenze dovute a espletamento  di visite, terapie, prestazioni  specialistiche  od accertamenti diagnostici.

 

           A seguito di disposizioni procedurali che da qualche mese codesta amministrazione impartisce “verbalmente” ai dipendenti che hanno usufruito di assenze per malattia per le prestazioni di cui all’oggetto, ricorrendo altresì ad arbitrarie  trasformazioni della imputazione dell’assenza, questa O.S. intende esprimere alcune valutazioni sulla nuova interpretazione della norma, contestando sia il merito che il metodo adottato.  

Riguardo il merito si osserva che l’orientamento per cui non è possibile imputare a malattia l’assenza per visita specialistica o accertamenti diagnostici, a meno che il dipendente non presenti, oltre l’attestazione richiesta, anche un certificato del medico curante che giustifichi l’assenza per l’intera giornata lavorativa,  è stato superato con la nuova formulazione dell’art. 55–septies del D. lgs .n.165/2001 derivante dalle modifiche  recate dall’ art .16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito  nella legge n.111/2011.

La stessa ARAN spiega la nuova disposizione legislativa in un orientamento applicativo  per le Autonomie Locali (1).

  A convalidare ulteriormente l’orientamento applicativo vi è anche il parere espresso dal Dipartimento della  Funzione Pubblica (DFP 0056430, P-4 17.1.75  del 21/11/2011) ad un quesito posto dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. (2)

Si evidenzia, inoltre, che il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, dr. Antonio Naddeo,  ha utilizzato la locuzione “il dipendente potrà” che ha un significato diverso dal “dovrà” che codesta  Amministrazione evidentemente intende applicare. Come è evidente che per l’imputazione delle  assenze in argomento è comunque prevista una sorta di “flessibilità”, derivante da una valutazione oggettiva delle circostanze, per cui l’assenza potrebbe anche non essere imputata a malattia.

E’ superfluo sottolineare che “l’attestazione”, come unico giustificativo richiesto,  non è assimilabile alla “certificazione medica” che implica una diagnosi e una prognosi. Come dovrebbe essere noto che norme e regole stringenti  vincolano anche i medici in materia di certificazioni.

L’anomalia che questa O.S. intende contestare sta, inoltre, nella modalità di gestione della “interpretazione” che codesta amministrazione ha recentemente assunto con effetto retroattivo, invertendo una prassi ormai consolidata da alcuni anni. 

Anziché adottare un metodo trasparente ed equo, comunicando la novità a tutti i soggetti interessati con una circolare interna, si è proceduto con comunicazioni telefoniche, a secondo dei casi venuti man mano a conoscenza dell’Amministrazione. Un sistema  che ha sortito, attraverso una sorta di “passa parola”,  inaccettabili situazioni di disparità di trattamento tra i lavoratori, poiché non tutti i soggetti coinvolti sono stati posti nella condizione di conoscere le nuove disposizioni ed eventualmente  attuarle.

 Principalmente non è giustificabile questo metodo (dis)organizzativo che, oltre al buon senso,  non risponde ai principi di trasparenza ed efficienza di una amministrazione moderna.

 Nel momento in cui si chiede ai lavoratori di adeguarsi persino culturalmente ai principi  delle trasformazioni brunettiane, ispirate, come è noto, dall’assioma che i dipendenti pubblici  “sono tutti fannulloni” (anche coloro che partoriscono queste decisioni) è poi proprio l’Amministrazione che si dimostra realmente arretrata, poiché  ancorata a metodi obsoleti basati sulla scarsa trasparenza, ovvero a pratiche opache che favoriscono particolarismi e che ostacolano l’attuazione di norme, quelle poche rimaste, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Questa O.S. diffida codesta Amministrazione a modificare l’imputazione delle assenze per malattia in argomento già effettuate e chiede che siano comunicate in modo inequivocabile, attraverso il sistema telematico, (come prevede la legge per le comunicazioni dell’ateneo)  le  disposizioni interpretative e le conseguenti procedure attuative che riguardano il rapporto di  lavoro.

Con l’occasione si rammenta che la complessità delle attività di riorganizzazione delle strutture dell’ateneo e di  adeguamento delle procedure amministrative e contabili, conseguenti all’entrata in vigore della   legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all’adozione del nuovo Statuto e dei nuovi Regolamenti,  non può trovare in un sistema di comunicazione, ancorché proficuo, il suo momento di chiarificazione.

In questo Ateneo la mancanza di un permanente sistema di formazione e aggiornamento  del personale, si aggiunge ad una carenza di direttive chiare sugli obiettivi da raggiungere nelle singole strutture, proprio mentre si persegue ostinatamente l’idea di valutare i dipendenti in modo discrezionale, senza perseguire l’obbiettivo di criteri concordati ed il più possibile inoppugnabili.

Si rammenta, altresì, che sono proprio i dipendenti amministrativi, tecnici e bibliotecari che col loro impegno assicurano la possibilità di continuare a garantire i servizi nelle singole realtà, nonostante le poche informazioni, le progressive complicazioni delle procedure amministrative, le vessazioni economiche e le regole a volte a lesione  della stessa dignità personale.

 Distinti saluti

                                                                                                     

Roma, 29 maggio 2013

                                                                                                                                              Anna Maria Surdo

                                                                                                USB PI Università      

 


 (1)“…Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto  a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’ art .55- s ept ies  del D.Lgs .n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’ art .16, comma 9, del D.L. n.98/2011, convertito  nella legge n.111/2011.

In particolare l’ art .55- septies , comma 5- t er, del D.Lgs .n.165/2001 stabilisce:Nel caso  in cui l’assenza per malattia abbia luogo  per l’espletamento  di visite, terapie, prestazioni specialistiche o di esami diagnostici l’ assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico  o  dalla struttura, anche privati, che hanno  svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circo lare del Dipartimento  della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione per assenza o per visita specialistica come assenza per  malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico  o  dalla struttura anche privati che le hanno  effettuate, senza alcun ulteriore adempimento  o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano  essere effettuate solo  in orario coincidente con quello di lavoro).

In  tal modo, sono state anche superate alcune indicazioni più rigorose e che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già  formulati dall’ARAN in materia.”

 

(2)“….In ordine poi all’assenza dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell’esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un’ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell’imputazione dell’assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, prescindendo dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

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