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Riteniamo utile segnalare alle colleghe e ai colleghi  una sentenza che non farà sicuramente piacere alle varie Madia, Brunetta e Ichino, nonché a qualche solerte Dirigente di nostra conoscenza. A fronte della campagna mediatica imbastita dalla stampa, dal governo e dalla Dirigenza Pubblica contro i lavoratori pubblici, con minacce di licenziamenti immediati contro i dipendenti che si allontanano per qualsivoglia motivo dal proprio posto di lavoro, un giudice da esempio di grande buon senso.

La pausa caffè del dipendente pubblico, anche se avviene al di fuori della sede di lavoro, non può essere ritenuta una condotta che offende il «bene giuridico», vale a dire l’efficienza della pubblica amministrazione. Con questa motivazione il gup di Como Maria Luisa Lo Gatto ha archiviato, a febbraio scorso, «perché il fatto non costituisce reato» la posizione di tre dipendenti del Comune di Como, accusati di truffa ai danni dell’ente pubblico e di falso per non aver timbrato il cartellino di entrata e uscita nei pochi minuti in cui si sono diretti al bar davanti al Comune.

Il caso era finito in Procura in seguito al servizio di una testata giornalistica locale, che un anno fa aveva ripreso i tre impiegati, mentre uscivano dal palazzo dopo aver timbrato il cartellino in entrata, e andavano appunto a bere un caffè nel bar di fronte.
Inoltre, la quantificazione complessiva del danno prodotto dai tre dipendenti con la loro assenza di pochi minuti ciascuno era di 7 euro, tale da configurare, secondo il giudice, una oggettiva «inoffensività della condotta».

La sentenza ricorda che la pausa caffè, a patto di essere di breve durata, viene tollerata dalla giurisprudenza penale e di Cassazione (cfr. 4509/2012). «Ratio della norma – ha scritto il giudice nel provvedimento – è potenziare i livelli di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di assenteismo» e «non può dirsi che una breve sosta per bere un caffè, peraltro pacificamente tollerata come momento di necessario ristoro e di recupero di energie lavorative, integri una interruzione del servizio idonea a influire sul rendimento del dipendente». Senza alcuna differenza se tale pausa avviene all’interno o in prossimità della sede di lavoro. 

Bari, 4/9/2017
Il coordinamento USB P.I. Università Bari

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