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LE FAKE NEWS  DEI SINDACATI FIRMATARI:

raccontano che con il nuovo contratto di lavoro si ha maggiore salario, piu’ diritti e maggiore potere contrattuale!!!

 La realtà è ben diversa: nessuno dei tre obiettivi è stato raggiunto. Anzi possiamo sostenere, senza tema di smentita, che l’arretramento dei diritti collettivi e individuali e la perdita salariale siano gli elementi fondanti di questo accordo.


DIRITTI: sono state ridotte a 18 ore o a  3 giorni le assenze finora imputabili a  malattia per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche.

Che dire sulla posizione insostenibile dei sindacati firmatari che brindano, presentandola come una vittoria, la previsione di 18 ore di permesso retribuito per poter andare a visite mediche oppure in ospedale per accertamenti clinici…

Siamo tutti mediamente acculturati per comprendere che sulla base del precedente CCNL (ancora oggi in vigore) – in molti atenei, le visite mediche e le prestazioni sanitarie erano conteggiate alla voce “assenza per malattia”,  vale a dire i famosi 18 mesi (18 mesi è cosa diversa da 18 ore).

Ricordiamo, altresì, che sull’argomento, proprio la FLC CGIL, ed anche la UIL,  aveva vinto un ricorso al TAR del Lazio, in sede nazionale, contro una circolare della Funzione Pubblica che imponeva il ricorso ai congedi o permessi per ragioni personali, perché all’epoca il CCNL non prevedeva, un istituto specifico per visite mediche et simili (“…trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.” Sentenza TAR).

In seguito, e tuttora, tali assenze sono riconosciute per l’intera giornata come assenze per malattia senza limite se non i 18 mesi.  Il TAR del Lazio, annullando la predetta circolare (la n. 2 del 17/02/2014) tuttavia, non imponeva ai sindacati di doversi accontentare di 18 ore.

I sindacati avrebbero potuto statuire in questo contratto la sussunzione di tali assenze (ripetiamo: visite mediche e terapie) nell’ambito del più ampio contenitore delle “malattie” oppure prevedere un monte ore molto più  ampio. Si chiama autonomia delle parti…

Né ci risulta che le 18 ore le abbia chieste l’Europa, oppure Draghi, ovvero Macron.

(Le sentenze TAR richiamate  sono la numero 08500/2014 ricorso FLC-CGIL e la numero 07765/2014 ricorso UIL, entrambe depositate in segreteria il 17/04/2015).

E’ stato introdotto l’obbligo  della programmazione mensile dei permessi della legge 104.

Invece di aumenti contrattuali i sindacati pensano a sanità e previdenza integrativa che poi loro stessi gestiscono con la parte datoriale. Business e conflitto di interessi, altro che maggiori diritti. Cedere le ferie al collega malato è un atto di solidarietà, ma è anche il risultato dello smantellamento di tutele individuali e collettive che le normative dovrebbero prevedere in molti casi e che invece sono state soppresse scaricando su di noi l’onere di una solidarietà che Stato e datori di lavoro non vogliono più avere.

Le sanzioni contro gli assenteisti saranno non soltanto individuali, ma anche collettive e colpiranno anche chi in ufficio è stato sempre presente al lavoro.

SALARIO: l’aumento contrattuale a regime non solo non restituisce ai lavoratori e alle lavoratrici del settore quanto perso in termini economici  a causa del blocco della contrattazione, ma non  copre  neanche, se non in  minima parte,  l’inflazione registrata negli anni  dal 2010 al 2017, determinando danni irreversibili alle retribuzioni e agli istituti ad essa collegati. Questi aumenti sono il risultato di un impegno assunto con accordo tra sindacali confederali e Governo un anno fa, sono aumenti irrisori e stabiliti a tavolino secondo la disponibilità del Governo e soprattutto in linea con i dettami della austerità alle cui regole la Pubblica amministrazione è stata piegata. Ricordiamo che abbiamo perso 1000 euro all’anno, non saranno allora le cifre erogate che permetteranno recupero del potere di acquisto. E non dimentichiamo poi che si tratta di un accordo triennale, due anni dei quali sono già passati.
L’elemento perequativo, uno specchietto per le allodole, viene erogato dalla categoria B fino a D2 ed è finanziato solo per 10 mesi del 2018 e non è valido ai fini previdenziali del TFR e degli altri istituti legati alla retribuzione, configurandosi quindi come un compenso sostanzialmente “fuori busta”.

Per il salario accessorio, viene definitivamente avallata la logica della Riforma Brunetta per cui ci sarà una parte dei dipendenti, i super meritevoli che percepiranno un compenso maggiore degli altri (il super premio)  che deve essere maggiorato di almeno il 30%. Toccherà agli stessi sindacati, che hanno sempre affermato di essere contrari alla riforma Brunetta, contrattare il numero dei super-meritevoli e l’importo del super premio.

Al danno si aggiunge la beffa, perché la quasi totalità dei fondi è già destinata, ossia vincolata all’utilizzo già stabilito dal contratto (indennità di responsabilità in base ai fondi stanziati nell’anno precedente, altro che risorse dai bilanci! Super premi, indennità per i tecnici, progressioni orizzontali per chi rientra dai policlinici a spese dei fondi accessori, quota fondo irrisoria per progressioni orizzontali). Cosa rimane ai sindacati da contrattare, visto che in ogni caso bisogna rispettare i tetti stabiliti dalle finanziarie di governo? Virtualmente il contratto prevede la possibilità di “fare”, in realtà si potrà fare ben poco e solo per pochi.

LE FORME DI PARTECIPAZIONE SINDACALE: cosa abbiamo migliorato?
Le materie più importanti restano oggetto di sola informazione. Si aggiungono alla contrattazione integrativa alcune materie la cui trattazione, a nostro parere, potrebbe snaturare la stessa funzione sindacale configurando, peraltro, una sorta di  cogestione nell’applicazione di norme che penalizzano la condizione di lavoro dei dipendenti pubblici (la misura dei super premi e dei super premiati nell’ambito del sistema di incentivazione; gli effetti penalizzanti sulla premialità collettiva ed individuale  ossia le “misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale” Art. 21 CCNL, etc..).

Nei seguenti commi dell’art. 46 (Materie di confronto dei sindacati firmatari del CCNL) sono compresi argomenti che nel precedente contratto erano oggetto di trattativa sindacale, ora di “consultazione” che è una forma sbiadita della ex concertazione:

a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità d’ufficio tra diverse sedi di lavoro dell’amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale della categoria EP;
e) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale della categoria D di cui all’art. 91, comma 3 del CCNL
16/10/2008 ed alla categoria EP;
f)  le linee generali dei piani per la formazione del personale.

Riconosciamo che in tema di relazioni sindacali, tra la versione iniziale del testo contrattuale proposta dell’ARAN e quello finale abbiamo riscontrato alcuni miglioramenti.   Ma tra questo e il sostenere che nel nuovo contratto per le relazioni sindacali nulla è cambiato … è un po’ come arrampicarsi sugli specchi tentando di far intendere ai lavoratori che è stato firmato un buon contratto.

E’ stato rinviato l’esame dell’ordinamento professionale, lasciando invariate le forme di sfruttamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori delle categorie più basse ai quali le norme di legge negano i percorsi per i passaggi all’area superiore.  Si rimanda alla contrattazione di secondo livello su alcune materie nell’ottica di strappare alle RSU, con il ricatto del salario accessorio, accordi a perdere.

L’obiettivo, raggiunto, del Governo con la complicità di Cgil Cisl Uil, è stato quello di costruire relazioni sindacali dove prevalga solo il punto di vista e gli interessi dei datori di lavoro. Un obiettivo raggiunto in molti altri comparti del privato e ora nel pubblico.

Il quadro complessivo di arretramento sul piano dei diritti e delle tutele rappresentato da questo contratto stigmatizza il ruolo “notarile” svolto dal Sindacato nell’accettare tale finalità, ossia di una raccolta di leggi intervenute in questi ultimi anni a regolamentare il Pubblico Impiego. Norme che non potevano essere completamente applicate se non ratificate nell’ambito di una disciplina contrattuale (come appunto le 18 ore di permesso per analisi e visite mediche o le restrizioni delle norme disciplinari, etc.).

Una trascrizione dei vari Tremonti,  Brunetta e Madia, interpretati nel modo più restrittivo possibile e che non ha affrontato il nodo fondamentale di questo rinnovo: il recupero salariale dopo quasi 9 anni di blocco contrattuale e di finanziarie che hanno tagliato i fondi alla contrattazione integrativa.

Un ruolo condotto in funzione di un’idea di contrattazione che svaluta il valore intrinseco dell’idea di accordo (vero) tra le parti  e che  i sindacati firmatari hanno accettato in cambio della titolarità a contrattare nei posti di lavoro. Perché anche se in possesso della rappresentativa riconosciuta sulla base delle procedure previste dal d.Lgs. 165/2001, il sindacato che non firma il contratto nazionale non può accedere ai livelli successivi di contrattazione.

Contro l’imposizione di questa regola antidemocratica e liberticida, il 16 aprile USB ha presentato ricorso contro l’art. 7 del CCNL del comparto Funzioni centrali.

USB PI – Università

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